sabato 17 dicembre 2011

POSTE ITALIANE SPA: FINALMENTE GRAZIE ALL'INIZIATIVA GIUDIZIARIA DELLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE FILP/CONF.LAVORATORI IL TAR - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - HA RICONOSCIUTO IL DANNO DERIVANTE DAL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

N. 09836/2011 REG.PROV.COLL.


N. 07098/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7098 del 2011, proposto da: Cristian Costantino, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Augusto Bellitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fava in Roma, via Serradifalco, 7;


contro

la Soc. Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Dominella Agostino, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Soc. Poste Italiane in Roma, v. le Europa, 190;


per l'annullamento

del diniego opposto alla richiesta di accesso ai documenti;

nonché, per il risarcimento dei danni causati dall’inadempimento /silenzio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Poste Italiane S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 il Cons. Donatella Scala e presente, alle chiamate preliminari, l’avv. Rondinelli in sostituzione dell’avv. Bellitti per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

Il sig. Costantino, già impiegato con contratto a tempo determinato presso l’ufficio postale del Comune di Girifalco, ha presentato in data 7 giugno 2011 alla società Poste Italiane S.p.a. la richiesta di estrazione di copia conforme:

- 1) del proprio fascicolo personale con particolare riguardo alla copia del contratto individuale di lavoro e del certificato di visita medica esperita di idoneità alla mansione;

- 2) del libro unico del lavoro ex art. 39, d.l. 112/2008 dell’unità produttiva cui il medesimo è stato addetto, relativo al periodo in cui ha prestato servizio (11/02/2011- 31/03/2011);

- 3) numero del personale assunto a tempo determinato e indeterminato durante il periodo in cui ha prestato servizio, nell’anno successivo e al 31 dicembre dell’anno precedente, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa che prevede il divieto per Poste Italiane di superare la percentuale del 15% di lavoratori a tempo determinato, rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato, tenuto presente che la percentuale deve essere relativa esclusivamente ai lavoratori che si occupano del servizio postale universale;

- 4) documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 4, d. l. 626/1994 e successive modifiche relativo all’ufficio cui è stato addetto ai fini di quanto previsto dall’art. 3, d. lgs. 368/2001, punto d).

La domanda, supportata dalla necessità di accertare la regolarità del proprio contratto di lavoro al fine di adire il giudice del lavoro per ottenere la trasformazione dello stesso da tempo determinato a tempo indeterminato, è, peraltro, rimasta priva di risposta; pertanto, con il ricorso in epigrafe impugna il silenzio rifiuto formatosi, deducendo, al riguardo, la violazione dell’art. 97, Cost.; violazione degli artt. 22, 23 e 25 della legge 241/1990, sotto diversi profili, Violazione del d.P.R. 352/1992; mancanza di motivazione; motivazione insufficiente; ingiustizia manifesta; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; erronea ed insufficiente motivazione.

Ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno causato dall’inadempimento e silenzio di Poste Italiane, determinato sia dalla necessità di avvalersi delle prestazioni di un legale sia dalla lesione del diritto tutelato dall’art. 97, Cost., di cui ha chiesto la quantificazione in via equitativa (già indicata nella misura di € 1.000,00).

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento delle spiegate censure, l’annullamento dell’impugnato diniego, e, per l’effetto, l’ordine di esibizione della documentazione richiesta.

Si è costituita in giudizio la società Poste Italiane per eccepire, in via pregiudiziale, l’inammissibilità della introdotta azione, in ragione della natura di soggetto di diritto privato concessionario di servizio pubblico impresso dalle norme succedutesi in materia, quanto all’attività svolta in regime di iure privatorum, ivi compreso le questioni attinenti al rapporto di lavoro di diritto privato.

Nel merito assume la società resistente che, con riferimento al documento richiesto sub 1), lo stesso è stato già consegnato all’istante in sede di stipula del contratto di lavoro; quanto al documento sub 3), ha rilevato che osta all’accoglimento di tale richiesta la circostanza che si tratta di dati non contenuti in un documento formato, e che, comunque la stessa ha ad oggetto dati fluttuanti nel corso dell’anno; infine, quanto alla richiesta sub 2) e 4) ha rilevato che, trattandosi di documenti afferenti la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni delle strutture operative, contenenti dati sensibili e riservati sulle opere di sicurezza degli uffici postali, il deposito può essere effettuato solo nell’ambito di un contenzioso giudiziale, a fini difensivi, a fronte di specifiche censure rivolte dalle controparti nel ricorso introduttivo del giudizio.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e della connessa istanza risarcitoria.

Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione sollevata dalla difesa di parte resistente in ragione della natura degli atti di cui è richiesta ostensione, inerenti il rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto privato gestore di pubblico servizio, che non potrebbero qualificarsi atti amministrativi, in quanto non provenienti da una autorità amministrativa nello svolgimento di una funzione amministrativa.

L’eccezione deve essere disattesa, in coerenza, peraltro, con i precedenti della Sezione da cui non vi è motivo di discostarsi con riferimento alla odierna controversia.

La Sezione ha osservato, invero, come sul punto il giudice di appello ha, ormai, chiarito che le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti, predicato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi, società pubbliche ad azionariato pubblico, etc. (C.d.S., A.P. 5 settembre 2005, n. 5); in particolare, è stato più volte precisato che l’attività amministrativa, cui si correla il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità anche sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica (C.d.S., sez. VI 30 dicembre 2005, n. 7624; 26 gennaio 2006, n. 229; 22 maggio 2006, n. 2959); del resto anche gli atti disciplinati dal diritto privato rientrano nell’attività di amministrazione degli interessi della collettività e dunque sono soggetti ai principi di trasparenza e di imparzialità, non avendo in tal senso la legge stabilito alcuna deroga o zona franca (C.d.S., sez. V, 8 giugno 2000, n. 3253). (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 4645 del 5 settembre 2009).

Tale conclusione trova ulteriore conferma nell’art. 22, comma 1, lett. c) legge n. 241/1990 (come novellato dalla legge n. 15/2005) e nell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, secondo cui il diritto di accesso è esercitatile nei confronti di tutti i “soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, nonché – secondo la disposizione di cui all’art. 23 della l. n. 241/1990, ora, in parte, ripetitiva della precedente – “delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.

Le norme richiamate tolgono ogni dubbio sulla legittimazione passiva, oltre che dei soggetti pubblici, anche dei soggetti privati che abbiano in gestione l’attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse. Quanto agli atti accessibili vi rientrano tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale all’attività di erogazione del servizio.

E’ soggetta, pertanto, alla disciplina in tema di accesso anche l’attività di organizzazione delle forze lavorative, in quanto attività strumentale alla gestione del servizio pubblico affidato al gestore, a nulla rilevando la natura privatistica degli atti di gestione del rapporto di impiego.

Ed invero, anche gli atti incidenti sulle posizioni del personale devono essere sottoposte all'esercizio del diritto di accesso siccome potenzialmente incidenti sulla qualità del servizio stesso; organizzazione che non ha solo riflessi interni, essendo strumentale alla gestione ed all'erogazione del servizio, ossia al soddisfacimento di interessi collettivi cui deve tendere il servizio. Di qui l'esistenza di quelle esigenze di trasparenza su cui si fonda il sistema dell'accesso costruito dalla l. n. 241/1990, e, in particolare, l'art. 22). (cfr Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5569/2007 del 23 ottobre 2007)

Con particolare riguardo, poi, all’attività della società Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, il giudice di appello ha ritenuto che questa è strumentale al servizio gestito da Poste ed incide, potenzialmente, sulla qualità di un servizio il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane, dovendosi, di conseguenza, ritenere che anche detta società è soggetta alla disciplina in tema di accesso, sia pure nei limiti già precisati sopra. (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5987 del 2 ottobre 2009)

Con riferimento alla controversia in esame, in cui appunto l’accesso è stato richiesto in relazione alla predetta attività di organizzazione delle forze lavorative e quindi del servizio postale, è senz’altro applicabile la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi dettata dalla legge n. 241 del 1990, di talché il ricorso è, sotto il sollevato profilo, senz’altro ammissibile.

Nel merito, poi, il ricorso si dimostra fondato.

Come sopra esposto, alla richiesta di accesso presentata dalla parte ricorrente la società resistente non ha fatto seguire un esplicito provvedimento negativo; peraltro, la società Poste Italiane, in sede difensiva, ha esplicitato le ragioni ostative all’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente.

E’ principio consolidato che il giudizio in materia di accesso ai documenti di cui all’art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se si atteggia come impugnatorio - dovendo essere presentato il ricorso nel termine perentorio di 30 giorni ed essendo rivolto contro l’atto di diniego od il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza - è, in sostanza, rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza, ovvero, completezza, delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego, tanto è vero che, anche nel caso di impugnativa del silenzio diniego, come nella fattispecie in esame, la parte resistente può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all’interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti e la decisione da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all’esibizione (ai sensi dell' ultimo comma art. 25 cit.), si deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni. (cfr. Cons. di stato, V Sez., 11 maggio 2004, n. 2966)

Tanto precisato, le ragioni, come esplicitate da Poste Italiane nella memoria difensiva, non possono essere condivise, atteso che il ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza della documentazione presente nel proprio fascicolo personale oltre che di quella necessaria per instaurare una eventuale controversia innanzi al Giudice del lavoro finalizzata a dimostrare l’ingiustificato ricorso ad assunzioni a tempo determinato e la presenza delle circostanze per il riconoscimento del diritto ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In ragione di quanto sopra, la società Poste Italiane, pacificamente detentrice degli atti richiesti, non può limitare il diritto di accesso, essendo quegli stessi atti direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto del ricorrente.

Ed invero, è incomprensibile, alla stregua di quanto sopra evidenziato, il diniego con riferimento alla richiesta di estrazione di copia del “proprio fascicolo personale con particolare riguardo alla copia del contratto individuale di lavoro e del certificato di visita medica esperita di idoneità alla mansione”, sulla base della considerazione che il contratto di lavoro è stato già consegnato al momento della stipula dello stesso, atteso che la domanda di accesso ha una estensione maggiore, essendo riferita testualmente a tutto il fascicolo personale e non solo al contratto di lavoro, di cui, peraltro, il ricorrente potrebbe non essere più in possesso.

Quanto alla eccepita impossibilità di assentire la richiesta relativa “al numero del personale assunto a tempo determinato e indeterminato durante il periodo in cui ha prestato servizio, nell’anno successivo e al 31 dicembre dell’anno precedente, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa che prevede il divieto per Poste Italiane di superare la percentuale del 15% di lavoratori a tempo determinato, rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato, tenuto presente che la percentuale deve essere relativa esclusivamente ai lavoratori che si occupano del servizio postale universale” trattandosi di dati non contenuti in un documento formato e comunque fluttuanti deve essere precisato che, con riferimento alla richiesta relativa ai dati inerenti al periodo in cui il ricorrente ha prestato servizio, e quelli riferibili all’anno precedente, si tratta certamente di dati ormai definiti ed in ordine ai quali le difficoltà interposte in realtà non sussistono; circa il rilievo, secondo cui il diritto di accesso non potrebbe implicare l’elaborazione di dati, va precisato che Poste Italiane deve, ove non sia già in possesso di dati aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo dispendio, comunque consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell’interessato tutti i documenti necessari affinché l’opera di aggregazione sia compiuta a cura del medesimo.

Infine, avuto riguardo alla richiesta relativa al “libro unico del lavoro ex art. 39, d.l. 112/2008 dell’unità produttiva cui il medesimo è stato addetto, relativo al periodo in cui ha prestato servizio (11/02/2011- 31/03/2011)” ed al “documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 4, d. l. 626/1994 e successive modifiche relativo all’ufficio cui è stato addetto ai fini di quanto previsto dall’art. 3, d. lgs. 368/2001, punto d)” la società Poste Italiane fa presente che sarebbero sottratti all’accesso diretto di chi ne ha interesse, trattandosi di documenti afferenti la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni delle strutture operative, contenenti dati sensibili e riservati sulle opere di sicurezza degli uffici postali, mentre il deposito di tali atti può essere effettuato solo nell’ambito di un contenzioso giudiziale, a fini difensivi, a fronte di specifiche censure rivolte dalle controparti nel ricorso introduttivo del giudizio.

Osserva, in proposito, il Collegio che, con decreto ministeriale 24 agosto 1999 – che non risulta medio tempore modificato o integrato - il Ministero delle Comunicazioni ha approvato la delibera del consiglio di amministrazione della società Poste italiane per azioni, con cui sono stati determinati i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti della medesima società, e, tra questi, non figurano gli atti di cui si vuole ora negare l’accesso, invocando esigenze di riservatezza.

Ed invero, l’art. 2, lett. d), del richiamato decreto ministeriale del 1999 sottrae dall’accesso i documenti relativi alla progettazione ed alla realizzazione di opere di sicurezza riguardanti gli edifici, gli stabilimenti e gli uffici della società, mentre oggetto di richiesta è la documentazione da cui risulti che sia stata effettuata la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, onde valutare l’ammissibilità della apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato del ricorrente, oltre al libro unico di lavoro dell’unità cui il medesimo è stato assegnato e per il solo periodo di svolgimento del servizio (11/02/2011- 31/03/2011).

Ritiene il Collegio che non può essere legittimamente opposto in sede contenziosa, quale ragione ostativa all’esercizio del diritto fatto valere dal ricorrente con l’istanza del giungo 2011, un generico richiamo ad esigenze di tutela di riservatezza, che, ove sussistenti in via astratta e generalizzata, avrebbero certamente trovato adeguata considerazione nella disciplina che la stessa società ha ritenuto di predisporre a tali fini.

Peraltro, deve essere aggiunto che, ove la società ritenga che dalla ostensione della documentazione di cui sopra emerga, in concreto, l’esigenza di tutela della riservatezza, questa può essere comunque garantita attraverso l’esplicazione di particolari modalità di accesso, quale il ricorso alla copertura dei dati non strettamente necessari alla tutela degli interessi del ricorrente, in relazione alle ragioni specificamente enunciate a suffragio dell’istanza di accesso, e/o alla sola visione degli atti, senza estrazione di copia degli stessi.

In conclusione, quanto al capo di domanda relativo all’accesso, lo stesso deve essere accolto, con riveniente ordine di esibizione degli atti richiesti con la domanda del 7 giugno 2011, giusta quanto in parte dispositiva.

Quanto, invece, al capo di domanda relativo all’accertamento del diritto al risarcimento del danno derivante dal diniego di accesso, lo stesso deve essere stralciato, essendo soggetto al rito ordinario.

Pertanto, al fine di consentire che lo stesso venga trattato ed esaminato in udienza pubblica, la parte ricorrente dovrà formulare apposita istanza di fissazione di udienza per la discussione dello stesso ricorso, secondo quanto stabilito dall’art. 71, c.p.a..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza giusta liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- accoglie il primo capo di domanda, e, per l’effetto, ordina, ai sensi dell’art.25, legge 7 agosto 1990, n.241, alla società Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., di esibire al ricorrente gli atti richiesti con l’ istanza del 7 giugno 2011;

- dispone lo stralcio del secondo capo di domanda, onerando parte ricorrente di presentare rituale istanza di fissazione d’udienza, come specificato in parte motiva;

- condanna la società Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate forfetariamente in complessivi € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:



Giuseppe Daniele, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sabato 10 dicembre 2011

Poste Italiane: inserimento nell'organico flessibile dei servizi postali in Lombardia di 50 unità dal 12 dicembre 2011 al 30 marzo 2012 - Allegato art.23 comma X del CCNL

Si tratta di 50 inserimenti f.t.e. da effettuare per le esigenze del recapito a partire dal 12 dicembre 2011, fino al 30 marzo 2012 in Lombardia attraverso lo scorrimento delle graduatorie previste per gli iscritti alla Clausola Elastica ex art. 23 comma X del CCNL 14 aprile 2011 (contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D. lgs. n. 368/2001).
Art. 23
Rapporto di lavoro a tempo parziale
I. Al fine di valorizzare tutte le potenzialità dell’istituto del
rapporto di lavoro a tempo parziale ed in particolare al fine
di favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro, le Parti stipulanti convengono sul principio che tale
tipologia contrattuale costituisce, nel rispetto del principio
di non discriminazione, uno strumento funzionale alla
flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro,
in quanto atto a soddisfare gli interessi individuali e sociali
del lavoratore e le esigenze dell’impresa.
II. Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante
assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione
consensuale del rapporto di lavoro del personale in
servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive
modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 6 8
esigenze della Società connesse alla funzionalità dei
servizi.
III. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, è costituito in
forma scritta e sottoscritto dalle Parti. Il contratto di lavoro
a tempo parziale contiene puntuale indicazione di:
- data di assunzione o di trasformazione;
- inquadramento professionale;
- mansione;
- luogo di lavoro;
- struttura di assegnazione;
- trattamento economico iniziale;
- durata del periodo di prova;
- durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno.
IV. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la
Società darà precedenza al personale a tempo parziale
già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine
a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale,
sempreché ne abbia fatto richiesta, svolga attività presso
la stessa unità produttiva o presso lo stesso comune, in
caso di pluralità di unità produttive nel medesimo ambito
comunale e sia adibito alle stesse mansioni o a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è
prevista l’assunzione. In caso di assunzione di personale a
tempo parziale, l’Azienda darà informazione al personale
già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in
unità produttive site nello stesso ambito comunale.
V. La prestazione individuale è determinata
consensualmente tra le parti e non può essere, in ragione
d’anno, inferiore a 900 ore o superiore a 1300 ore. A
fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o
commerciale, le predette prestazioni possono essere,
nell’ambito del secondo livello di contrattazione e sempre
su base consensuale, ridotte ovvero ampliate.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 6 9
VI. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo
orizzontale, verticale e misto ai sensi del D.Lgs. 61/00 e
successive modifiche e integrazioni.
A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può
articolarsi:
con presenza giornaliera su tutti i giorni della
settimana;
con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana;
con presenza articolata nel corso dell’anno anche
limitatamente ad alcuni periodi di esso;
con presenza in alcuni giorni dell’anno per tutti i giorni
della settimana o in parte di essi.
VII. Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare
su base regionale complessivamente il 10% del personale
a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in
forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.
La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il
limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito del secondo
livello di contrattazione.
I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai
contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con
esclusione dei contratti in cui l’articolazione della
prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata.
All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di
specifiche iniziative, la Società darà informativa alla
delegazione sindacale territoriale a livello regionale di cui
all’art. 6 del presente CCNL, in ordine ai livelli
professionali e alle tipologie di attività interessate
dall’attivazione di rapporti a tempo parziale.
Per le altre Aziende alle quali si applica il contratto di
Poste Italiane S.p.A., il personale a tempo parziale non
potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con
contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 0
VIII. Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a
tempo parziale, la Società, anche con riferimento a quanto
contenuto nell’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del
7 marzo 2011, favorirà, nell’ordine, ai fini della precedenza
nell’accoglimento e compatibilmente con le proprie
esigenze organizzative e produttive, le domande avanzate
dai lavoratori nei seguenti casi:
- gravi motivi personali o familiari (ad es. dipendenti
portatori di handicap grave, genitori o familiari che
assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92,
dipendenti con familiari o affini entro il secondo grado
affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41
del presente CCNL);
- lavoratrici madri di figli di età compresa tra uno e tre
anni;
- necessità di accudire figli di età inferiore a 8 anni;
- oggettive e rilevanti esigenze di cura di genitori e/o altri
familiari entro il secondo grado;
- lavoratori-studenti.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata nei
modi previsti dalla legge, i lavoratori affetti da patologie di
particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL,
nonché i dipendenti che accedono a programmi
terapeutici e riabilitativi di cui all’art. 45 del presente
CCNL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale e, in caso di richiesta, alla trasformazione
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale potrà avvenire a tempo indeterminato
ovvero avere durata predeterminata comunque non
inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta
da notificarsi da parte della Società o del lavoratore
almeno 60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto
si intende prorogato tacitamente per la stessa durata.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 1
Richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno
prima della scadenza del termine, motivate da gravi e
comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare,
saranno prese in considerazione dalla Società
compatibilmente con le esigenze organizzative e
produttive.
In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a
svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di
identico o equivalente contenuto professionale nell’ambito
del livello di inquadramento di appartenenza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
A. In caso di disdetta da parte della Società, la stessa
valuterà, compatibilmente con le esigenze organizzative e
produttive ed a fronte di comprovate necessità del
lavoratore, la possibile permanenza dell’interessato in
regime di orario ridotto, anche attraverso l’eventuale sua
assegnazione ad altra unità produttiva.
B. In caso di ritorno del lavoratore ad attività a tempo pieno,
la Società, compatibilmente con le esigenze organizzative
e produttive e con il livello di inquadramento professionale
di appartenenza, lo reinserirà nella stessa unità produttiva
di assegnazione ovvero, ove possibile, nel luogo di lavoro
di provenienza o in uno viciniore.
IX. Nel corso di svolgimento del rapporto a tempo parziale, è
facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo
parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale clausole che consentono la
variazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa (clausole flessibili) e, nei rapporti di lavoro parttime
di tipo verticale o misto, anche clausole che
consentono la variazione in aumento della prestazione
lavorativa (clausole elastiche).
A tal fine è richiesto il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, reso con l’assistenza
di un componente delle Organizzazioni sindacali stipulanti
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 2
il presente CCNL, salvo rinuncia del lavoratore
interessato.
L’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce
giustificato motivo di licenziamento.
La modifica della collocazione temporale della prestazione
lavorativa nonché la variazione in aumento della stessa
sono ammesse in relazione ad esigenze di servizio o ad
esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo,
sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività.
La variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa nonché la modifica della collocazione temporale
della stessa devono essere disposte con un preavviso non
inferiore a quattro giorni lavorativi, fatto salvo quanto
previsto al successivo comma X.
Per le ore prestate in orari diversi da quelli inizialmente
concordati (clausole flessibili), il lavoratore ha diritto ad
una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria
globale di fatto.
La variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa (clausole elastiche) è possibile entro il limite
annuale complessivo massimo di ore pro capite pari al
15% della prestazione concordata e comporta una
maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria
globale di fatto, salvo quanto previsto al successivo
comma X.
La variazione della collocazione temporale della
prestazione non dà diritto alle maggiorazioni economiche
di cui al presente comma nei casi in cui le suddette
variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue
scelte o necessità.
Decorsi 5 mesi dalla stipula delle predette clausole, il
lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società
preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti
documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal
competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa
subordinata o autonoma;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 3
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di
formazione per il tempo necessario a soddisfare tali
esigenze.
Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui
alle precedenti lettere a) e b) il predetto periodo di
preavviso potrà essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti
nuove clausole nel rispetto di quanto previsto dalla
presente disciplina contrattuale.
Le Parti si danno atto che la disciplina di cui sopra in
materia di clausole elastiche e flessibili non si applica nei
casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che
interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative
della stessa, con conseguente rimodulazione
dell’articolazione oraria concordata tra le Parti.
Lo svolgimento di lavoro supplementare da parte del
personale a tempo indeterminato nonché di quello assunto
con contratto a tempo determinato, potrà essere richiesto
solo a fronte di esigenze di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite
all’ordinaria attività, nella misura massima di 100 ore
annue.
In caso di rifiuto da parte del lavoratore di effettuare
prestazioni di lavoro troverà applicazione l’art. 3, comma
3, del D.Lgs. n.61 del 2000 e successive modifiche e
integrazioni.
Le prestazioni supplementari svolte entro il limite
quantitativo di cui al presente comma comportano una
maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di
fatto; le prestazioni supplementari svolte oltre il medesimo
limite quantitativo comportano una maggiorazione pari al
15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le
prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate
secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 74 del presente
CCNL in materia di lavoro straordinario.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 4
X. Previo specifico accordo tra Azienda e lavoratore, nei
riguardi del personale a tempo indeterminato con
contratto part-time verticale che sottoscriva una clausola
elastica, riguardante la prestazione di lavoro nei periodi
non inclusi nel contratto individuale di lavoro, in alternativa
a quanto previsto dal comma precedente, trova
applicazione la seguente disciplina:
- il personale part-time verticale interessato alla stipula di
detta clausola, potrà indicare, alla competente struttura
aziendale, quale ambito territoriale nel quale si dichiara
disponibile ad effettuare le prestazioni lavorative nei
periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro,
oltre al Comune ove è ubicata la sede di lavoro un’altra
diversa località;
- l’attività prestata nel Comune indicato dal lavoratore non
determina il rimborso delle spese di vitto e alloggio né
dell’indennità di trasferta;
- l’Azienda, al ricorrere di esigenze organizzative e
produttive, che possano essere soddisfatte mediante
l’utilizzo della clausola elastica di cui al presente
comma, contatterà, con almeno tre giorni lavorativi di
anticipo e in base ad un criterio di rotazione su base
comunale, il personale part-time verticale che abbia
sottoscritto la clausola elastica con le modalità del
presente comma e che svolga le medesime mansioni. Il
lavoratore sarà libero di accettare o meno la richiesta e,
nel caso di accettazione, sarà tenuto ad effettuare la
prestazione per il periodo previsto;
la variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa non potrà determinare il superamento del
limite annuo complessivo di ore pro-capite pari al 90%
della corrispondente prestazione full-time e comporta
una maggiorazione pari al 7% della retribuzione globale
di fatto, in sostituzione a quanto previsto al comma IX.
Il personale a tempo indeterminato con contratto part-time
verticale di durata non predeterminata, che abbia
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sottoscritto la clausola elastica di cui al presente comma,
avrà, nell’ambito della provincia di applicazione, una
priorità, rispetto agli altri lavoratori part–time, alla
trasformazione a tempo pieno del proprio rapporto di
lavoro, fatti salvi gli obblighi previsti al precedente comma
VIII.
Nell’ambito dei lavoratori che hanno sottoscritto la predetta
clausola il criterio di priorità nella trasformazione a full-time
sarà determinato dal numero di giornate di effettiva
prestazione in regime di clausola elastica prevista dal
presenta comma.
Le Parti si incontreranno, in sede nazionale e regionale, di
norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, con
l’obiettivo di monitorare il processo di cui al punto che
precede.
XI. Il trattamento economico è commisurato alla relativa
durata della prestazione.
Il trattamento normativo è determinato per i singoli istituti
avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare
per quanto concerne le ferie, ad un numero di giorni:
- pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il rapporto
di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
- proporzionato alle giornate lavorate nell’anno, se il
rapporto di lavoro è a tempo parziale verticale;
- calcolato combinando i due criteri se il rapporto di
lavoro è a tempo parziale misto.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
parziale verticale, ferma restando la disciplina contrattuale
prevista in materia di Assenze per malattie - Trattamento,
di cui all’art. 41 del presente CCNL, il periodo di comporto
verrà riproporzionato in relazione alle giornate di
prestazione lavorativa pattuita.
Al personale a tempo parziale sono applicate le tutele di
cui all’art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (Principio di
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non discriminazione). Tra le altre, in particolare, l’accesso
ad iniziative di formazione professionale organizzate dalla
Società, la durata dei congedi previsti dal Testo Unico
D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità. Ai sensi dell’art. 60 del citato
Decreto il trattamento economico di tali congedi è
riproporzionato in ragione della ridotta entità della
prestazione lavorativa. Ove la lavoratrice o il lavoratore a
tempo parziale e la Società abbiano concordato la
trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo
pieno per un periodo in parte coincidente con quello del
congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di
calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di
quanto previsto dall’art. 23 comma IV del medesimo
Decreto.
XII. La Società, nell’ambito degli incontri previsti a livello
regionale dall’art. 4, informerà con cadenza semestrale, le
rappresentanze sindacali stipulanti sull’andamento delle
assunzioni a tempo parziale, relativa tipologia e ricorso al
lavoro supplementare.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo, le Parti
si danno atto che sono fatte salve diverse previsioni di accordi
intervenuti tra le Parti stipulanti il presente CCNL.
In relazione agli ambiti oggetto di contrattazione di cui all’art. 2
del vigente CCNL, le Parti ritengono che il rapporto di lavoro a
tempo parziale costituisce elemento del confronto sulle politiche
occupazionali.

domenica 4 dicembre 2011

Al via la Banca del Mezzogiorno con un siciliano doc al vertice: Piero Cirrito

sudmagazine.it/ 3dic11

di Antonella Sferrazza – Il neo ministro allo Sviluppo economico Corrado Passera lo ha annunciato un paio di giorni fa: la Banca del Mezzogiorno prenderà il via a gennaio. Dopo anni di chiacchiere il progetto di dotare il Sud Italia di una banca più attenta alle esigenze del territorio, sembra arrivare al traguardo. Non sono ancora chiarissimi i vantaggi che porterà questa nuova creatura alle pmi meridionali che vivono come un incubo la questione dell’accesso al credito. Ma una buona notizia, c’è. E sembra alquanto certa.



A guidarla, infatti, dovrebbe essere un siciliano doc, profondo conoscitore del sistema creditizio del Mezzogiorno d’Italia : Piero Cirrito, stimatissimo non solo per le sue competenze tecniche ma anche per la sua affabilità, il suo coraggio e per la sua limpidezza.



Classe 1953, nato a Caltavuturo, sorridente paese delle Madonie, Cirrito ha scalato le vette della carriera bancaria in Sicilia distinguendosi per professionalità e attenzione al tessuto produttivo dell’Isola. A Palermo, dove si è trasferito all’età di 5 anni con la famiglia, si laurea in giurisprudenza con una tesi (premonitrice), sulla validità degli accertamenti creditizi nelle procedure fallimentari.



Comincia giovanissimo la sua carriera bancaria al Banco di Sicilia prima sulle Madonie e poi nel capoluogo siciliano. Sarà sempre ai vertici nonostante il vorticoso avvicendamento, in 10 anni, di ben 6 direttori generali: Ottavio Salamone, Giacomo Perticone, Salvatore La Francesca, Cesare Caletti, Giuseppe Spatafora e poi di nuovo Cesare Caletti. E’ proprio in questo periodo che Cirrito percorre tutti i gradini della carriera che lo porterà a diventare direttore centrale del Banco. Da primo segretario nell’86 a funzionario nell’88, poi procuratore nel ’90, vicedirettore nel ’97 e direttore di sede nel ’98. Fino all’ultimo gradino, nel 2003, con la nomina, proprio all’indomani della ispezione di Banca d’Italia al Bds, a direttore centrale.



La carriera al Banco di Sicilia si conclude, per sua scelta, quando l’istituto di credito passa da Capitalia a Unicredit. A quel punto Cirrito decide di cambiare strada e passa al Credito Siciliano di cui è vice direttore. Nei prossimi giorni si dovrebbe ufficializzare il passaggio al nuovo incarico.



Riguardo alla Banca del Mezzogiorno, l’Istituto, fortemente voluto a suo tempo dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti, sarà una banca di secondo livello col compito di operare con la rete di banche e istituzioni che aderiscono all’iniziativa. Dovrà sostenere i vari progetti d’investimento nel meridione, promuovendo particolare il credito alle piccole e medie imprese, che saranno, secondo quanto risulta dal progetto relativo alla sua istituzione, le principali destinatarie della sua attività.



Per creare il nuovo istituto, le Poste di Sarmi (di cui è azionista il Tesoro, ovvero – oggi – lo stesso Monti) ha acquistato in agosto da Unicredit il Mediocredito Centrale (per 136 milioni), al quale ha subito cambiato nome in Banca del Mezzogiorno. Lo stesso Sarmi ha assunto la presidenza, mentre ad è l’ex numero uno di Antonveneta, Piero Luigi Montani, che qualche anno fa balzò sulle cronache dei giornali come il manager «più pagato del Veneto». L’investimento in strutture è minimo, perchè gli sportelli si appoggeranno a quelli postali («basta una vetrofania e una scrivania»). All’avvio saranno 250 nelle otto regioni del Sud, isole comprese, per puntare, a regime, a una capillarità fatta di 4mila punti posta-banca.

Postino licenziato perché spaccia cocaina. Non era in servizio: deve riavere il posto

Pusher nel tempo libero per saldare il mutuo: per i giudici
Poste Italiane dovrà reintegrarlo e pagare gli stipendi arretrati

TRENTO - Spacciare cocaina, ma fuori dall' orario di lavoro, non comporta la perdita del posto. Lo ha deciso il Tribunale di Trento ordinando il reintegro al lavoro di un postino licenziato dopo essere stato arrestato un anno fa in Trentino durante un'operazione antidroga, e che aveva patteggiato una pena di un anno e 8 mesi.

I giudici di Trento hanno accolto il ricorso dell'avvocato del postino contro l'ordinanza del giudice del lavoro che aveva confermato il licenziamento per giusta causa deciso da Poste Italiane.

Secondo la difesa, il vincolo fiduciario con il datore di lavoro non poteva giudicarsi violato in quanto l'attività di spaccio avveniva durante il tempo libero e mai in servizio. I giudici di Trento hanno accolto questa tesi affermando che «deve applicarsi il principio generale della irrilevanza dei comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata». Il postino, che al momento dell'arresto aveva ammesso di avere spacciato per pagare il mutuo della casa, dovrà quindi essere reintegrato al lavoro e avrà diritto a tutti gli stipendi arretrati.

sabato 3 dicembre 2011

IN POSTE ITALIANE NON SI RISPETTA L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUI LAVORI USURANTI: INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14119
presentata da
GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE
giovedì 1 dicembre 2011, seduta n.556

BURTONE. - Al Ministro dello sviluppo economico.- Per sapere - premesso che:

la legge 4 novembre 2010, n. 183, relativa al beneficio pensionistico per i lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti, e il decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della citata legge, obbligano le aziende, a richiesta dei lavoratori interessati, a rilasciare certificazione attestante lo svolgimento di lavori usuranti effettuai dai loro dipendenti nell'ultimo decennio;

a quanto consta all'interrogante, l'azienda Poste italiane Spa, in molte realtà territoriali del Paese, ha disatteso e tutt'ora disattende quanto disposto dalla legge in questione, con conseguenze negative per i lavoratori postelegrafonici aventi diritto;

tale anomala situazione ha assunto aspetti paradossali soprattutto al Centro rete postale C.M.P. di Catania, laddove, nonostante le reiterate richieste dei lavoratori applicati nella predetta realtà produttiva, la dirigenza aziendale continua ad eludere le legittime aspettative degli interessati, con motivazioni che, sovente, paiono poco credibili -:

quali urgenti iniziative il Ministro intenda assumere affinché Poste Italiane Spa di Catania rispetti pienamente la legge 4 novembre 2010, n. 183. (4-14119)

giovedì 1 dicembre 2011

RICORSI E VERBALI DI ACCORDI DEI CTD IN SERVIZIO PRESSO POSTE ITALIANE: "FAVORITI SOLO ALCUNI PRIVILEGIATI"? - INTERROGAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06320
presentata da
ANDREA AUGELLO
martedì 29 novembre 2011, seduta n.638
AUGELLO - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

Poste Italiane si è trovata recentemente a fronteggiare una serie di controversie giudiziarie causate da numerosi ricorsi presentati da personale con contratto a tempo determinato, che attualmente presta servizio nell'azienda in virtù di una sentenza favorevole del giudice;

Poste Italiane e le rappresentanze sindacali hanno operato, pertanto, una complessa ed approfondita disamina sulla questione, al fine di trovare una soluzione attraverso la conciliazione extragiudiziale dei ricorsi pendenti;

in tale contesto le Parti hanno sottoscritto, nell'ultimo periodo, una serie di verbali che hanno prodotto gli accordi del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008 e del 27 luglio 2010, disciplinando la delicata questione legata alla possibile conciliazione extragiudiziaria dei ricorsi;

tali accordi hanno previsto una serie di disposizioni che garantiscono al dipendente, nel caso di adesione, di ottenere il pieno consolidamento del rapporto di lavoro;

Poste Italiane, secondo quanto risulta all'interrogante, non ha ottemperato a quanto sottoscritto nel predetto verbale con le rappresentanze sindacali, omettendo il dovuto controllo sui requisiti, nonché sui termini previsti dal verbale richiesti nelle domande di adesione alla conciliazione, favorendo di fatto solo alcuni privilegiati che hanno potuto consolidare il rapporto di lavoro, pur non in possesso dei requisiti richiesti;

tenuto conto che le valutazioni operate da Poste Italiane potrebbero costituire una violazione del verbale di accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali,

si chiede di sapere se il Governo intenda verificare se siano stati violati i principi di diligenza e trasparenza nell'applicazione dell'accordo in questione.

(4-06320)