giovedì 31 maggio 2012

BANDO DIVISE POSTE: CODURELLI: (PD) DAL GOVERNO RISPOSTA DELUDENTE

Giovedì 31 Maggio 2012 11:41 BANDO DIVISE POSTE: CODURELLI: (PD) DAL GOVERNO RISPOSTA DELUDENTE Scritto da com/sdb
(AGENPARL) - Roma, 31 mag - “Nonostante i solleciti e l’intervento dell’AVCP, a bando scaduto, oggi il Governo ha risposto alla mia interrogazione relativa alla gara d’appalto per la fornitura di divise destinate al personale di Poste Italiane. La risposta avuta è insoddisfacente, non solo non vengono prospettate soluzioni al problema posto, ma non contiene nessun riferimento alle due questioni dirimenti che mi hanno portato alla presentazione di un secondo atto ispettivo: l’esclusione dal bando dell' obbligo della certificazione ISO 14001 e della dichiarazione relativa alla lista dei macchinari. L’intento della mia interrogazione, come già avvenuto lo scorso anno, era infatti quello di sollecitare il Governo ad intervenire affinchè le aziende rispettose della qualità, della sicurezza e dell'ambiente non subiscano concorrenza sleale da imprese non invece non rispettano tali parametri. Lungi da me l’intento protezionista. Ho semplicemente chiesto, doveroso a mio avviso, che le imprese attente ai diritti e ai doveri sanciti dalle leggi vigenti siano messe in condizioni di lavorare come le altre e non debbano subire concorrenza sleale. Ciò non può a maggior ragione avvenire nel difficile momento di grave crisi economica che stiamo vivendo. Ho accolto invece positivamente il fatto che finalmente in sede europea è all’esame un regolamento che permetterà di migliorare le condizioni di partecipazioni delle imprese dell’UE agli appalti pubblici dei paesi terzi. A queso punto è molto atteso l’esito dell’istruttoria avviata dall’AVCP verso poste Italiane su tre punti fondamentali, omessi nella risposta dal Governo : 1) le modalità con cui si è addivenuti all'individuazione della base d'asta e al calcolo del presunto valore e quali siano stati i parametri di riferimento 2) le motivazioni che hanno indotto Poste Italiane a non prevedere, tra i requisiti di partecipazione, il possesso della certificazione ambientale UNI EN IS0 14001; 3) l' eliminazione dell'elenco dei macchinari in proprio possesso;

Sventurati lavoratori esodati da Poste Italiane, IBM ed altre Aziende

Pubblicato da "Politicamentecorretto.com" il 28 maggio 2012 IMPORTANTE - lavoratori esodati Poste Italiane, IBM ed altre Aziende - Salvatore Viglia 29 Maggio 2012 11:18:10
Scriviamo per evidenziare una particolare situazione anomala nel contesto del pianeta "esodati", che rappresenta una casistica degna di seria attenzione e di approfondimento da parte degli Organi Istituzionali. Sussiste, tra gli esodati dI Poste Italiane, IBM ed altre Aziende, un gruppo di "sventurati" che alla data del 4 dicembre 2011 possedeva i seguenti requisiti: firma dell'Accordo di esodo incentivato e sigla del successivo Atto di Conciliazione (c/o Unione Industriale o Ministero del Lavoro) prima del 4 dicembre 2011 ; maturazione del requisito pensionistico di anzianità/vecchiaia nel corso del 2012 ; riscossione, secondo le vecchie regole, del 1° rateo di pensione, entro 24 mesi dal 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 ) Al momento, i sopra menzionati esodati non rientrano nelle 65.000 unità salvaguardate dal Decreto Legge a firma del Ministro del Lavoro, perché, pur possedendo questi i requisiti forse più importanti, hanno risolto/stanno risolvendo il rapporto di lavoro nel corso del 2012. Pur vero che indiscutibilmente la problematica, per un principio di giustizia sociale, deve essere risolta inequivocabilmente per tutti i lavoratori, qualora ciò al momento non fosse possibile, poiché necessiterebbe scaglionare gli interventi correttivi, tenuto anche conto della dichiarazione del Ministro a Montecitorio e riportata nei giorni scorsi dall'Agenzia di stampa ASCA : (ASCA) - Roma, 14 mag - Il decreto per i 65 mila esodati sara' varato ''entro la fine di maggio''. Lo riferisce il ministro del Lavoro Elsa Fornero, a margine di un convegno a Montecitorio. ''Lo stiamo predisponendo - spiega ai cronisti - insisto che e' bene separare la condizione di chi e' prossimo alla pensione da quella di chi, che non sappiamo identificare, si trovera' in quella condizione negli anni futuri '', occorrerebbe salvare in primis tali esodati Si tenga conto Onorevole di questa particolare ed angosciante situazione poiché, pur vero che non hanno lasciato il posto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, tuttavia posseggono tutti gli altri requisiti per percepire la pensione prossimamente, ovvero nel corso del 2013 , secondo le regole previste al momento della firma dell'Accordo incentivato e dell'Atto di Conciliazione. Sarebbe un'ingiustizia far precipitare tali persone nel "limbo" in cui si trova la quasi totalità degli esodati, per i quali già era previsto che andassero in pensione, secondo la vecchia normativa, negli anni 2014 , 2015 ed oltre. In questo modo si allargherebbe la platea di salvaguardati a qualche altro centinaio di unità, con un costo aggiuntivo certamente non rilevante. Per quanto riguarda gli esodati postali, l'Azienda ha provveduto a liquidare, una somma di denaro comprendente gli stipendi che coprono il periodo che va dal 1° mese da "disoccupato" al mese precedente il previsto 1° rateo di pensione, e le mensilità contributive da versare all'INPS, sempre nel rispetto delle regole vigenti all'atto della firma degli accordi. Pertanto, sono numerosissimi coloro che, in virtù della nuova normativa dovranno pagare già dai prossimi mesi di giugno/luglio contributi non previsti (anche € 1.450 al mese), scalando ogni mese tale importo dallo stipendio netto concordato con l'ex datore di lavoro (resterebbero dai 200 ai 500 euro al mese). Inoltre mancherebbero "all'appello", da metà 2013 dai 18 ai 24 stipendi, anch'essi non garantiti dall'accordo. Fermi restando i principi di carattere generale sopra enunciati, con riguardo alla condizione dei lavoratori esodati qui presi in esame, si ritiene opportuno sottolineare altresì la particolare ed assurda situazione che gli esodati IBM stanno vivendo per effetto della riforma Fornero. Roma 28 maggio 2012

Poste italiane: "Atteggiamento strabico". Sindacati contro il taglio dei servizi

Dal quotidiano Repubblica del 31 maggio 2012
Per le sigle di rappresentanza ci sarebbero delle contraddizioni fra lo stato di salute economico dell'azienda, che l'anno scorso "ha chiuso con utili di 180 milioni", e le scelte di riduzione del personale. Ma per 20 addetti scatta l'assunzione Utili e stabilizzazioni (per via giudiziaria) da una parte, tagli dall’altra. E’ la visione "strabica" di Poste Italiane secondo i sindacati Slc-Cgil, Uil Poste e Slp-Cisl che evidenziano "le contraddizioni" nel comportamento dell’azienda: “Da una parte sbandiera i suoi profitti, dall’altra procede a riduzioni di personale e ad inviti per il pensionamento con il metodo contributivo” dicono le parti sociali nel corso di una conferenza stampa. Il 18 maggio scorso, rendono noto le sigle, Poste Italiane ha assunto a Parma con contratto a tempo indeterminato circa 20 lavoratori dopo un ricorso giudiziario. L'episodio ha riguardato l’intera Penisola e, mediante gli strumenti legali, ha prodotto “la stabilizzazione di lavoratori che in precedenza avevano prestato opera con contratto a tempo determinato, lavoratori che dovranno tuttavia rinunciare agli arretrati”. Fanno notare i sindacati che si tratta di un accordo meno vantaggioso di quello, di forme analoghe, ottenuto nel 2006. Nonostante questo consolidamento, le organizzazioni sindacali di categoria provinciali sono preoccupate dalla volontà di Poste Italiane di procedere ad un'ulteriore riorganizzazione sia del recapito che della sportelleria: sarebbero previste 50 zone in meno per il recapito, 20 uffici postali chiusi e 5 razionalizzati nelle chiusure e aperture. “In ogni caso – lamenta Angelo Fiorillo della Cisl – non capiamo quale sia la ragione dei tagli previsti da Poste Italiane a fronte degli 870milioni di utili con i quali si è chiuso il bilancio dell’anno scorso. A fronte di una riduzione della corrispondenza non sono stati previsti investimenti. L’intenzione dell’azienda è di non farsi carico dell’organizzazione”. D’accordo Daniela Campanini, Uil: “Ci preoccupa soprattutto una riorganizzazione che prevede il taglio di cinque zone di recapito. Occorre pensare a come ricollocare di lavoratori, inoltre Banco posta è il servizio che finora ha prodotto più utili”. Secondo Silvia Avanzini, Cgil, Poste Italiane starebbero inoltre chiamando le lavoratrici “per convincerle ad andare in pensione con il metodo contributivo, a Parma sono già state chiamare circa 35 dipendenti”. Inoltre, Poste Italiane sta procedendo - con la riforma Fornero che ancora non ha risolto definitivamente il capitolo esodati - ad incentivi all'esodo, che interessano soprattutto le donne. A questo proposito i sindacati di categoria sollecitano le lavoratrici a prendere contatti con le organizzazioni sindacali in quanto il passaggio al contributivo risulta altamente penalizzante sul sistema di calcolo della pensione, ed è comunque opportuno, per una scelta consapevole, verificare le ipotesi di uscita. (31 maggio 2012)

Accordo Poste, sindacati: solo per riammessi dopo sentenza

Accordo Poste, sindacati: solo per riammessi dopo sentenza 31 MAGGIO 2012 10:17 REDAZIONE "STATO QUOTIDIANO" FOGGIA Poste italiane, file fuori ufficio (ST - archivio) Foggia – PER fare chiarezza sulle notizie pubblicate in merito all’Accordo del 18.05.2012 tra Poste Italiane Spa e le Organizzazioni Sindacali, i sindacati della Cisl precisano che l’accordo sottoscritto “riguarda esclusivamente quei lavoratori che in virtù di una sentenza favorevole dall’autorità giudiziaria sono stati riammessi in servizio entro la data del 18.05.2012 e prestano già servizio in Poste Italiane Spa”. Per tutti coloro che invece sono ancora in attesa di sentenza e quindi non ancora in servizio “l’accordo non ha nessun potere validante”. L’accordo sottoscritto, infatti, ha il medesimo impianto di quelli degli anni passati, con l’unica novità nella stipula inerente l’ingresso anche per i lavoratori somministrati o interinali (cioè coloro che hanno trovato lavoro temporaneo attraverso agenzie di lavoro), oltre che per i cosìdetti CTD (contratto a tempo determinato) che venivano chiamati con chiamata diretta. In ogni modo, al fine di chiarire i contenuti dell’Accordo Sanatoria sul consolidamento del rapporto di lavoro con Poste Italiane per i soggetti sopra indicati, l’SLP CISL ha indetto un’assemblea sindacale intitolata “La Cisl incontra i ricorsisti” il giorno 01 giugno 2012 alle ore 17.30 presso la sala riunioni CISL sita in Foggia in via Trento 48, piano terra. javascript:void(0)

Arrestato postino in casa aveva 700 chili di lettere

Non consegnava la corrispondenza dalla fine del 2011. Le indagini partite dalle segnalazioni dei cittadini di Capaci, in provincia di Palermo Quotidiano Libero 31/05/2012 Settecento chili di posta sono tanti. Ingombrano di brutto. Ma un postino di Capaci, in provincia di Palermo, preferiva tenerseli in casa, piuttosto che fare il suo dovere e consegnare quella posta ai legittimi destinatari. Fino a ieri, quando i carabinieri lo hanno arrestato. L’uomo, P. A., 56 anni, originario di Verona e trasferitosi a Palermo due anni fa, è accusato di peculato, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e violazione della segretezza della corrispondenza. In casa del dipendente delle Poste i militari hanno rinvenuto migliaia di lettere, raccomandate, assicurate, carte di credito, atti giudiziari, fatture. Si tratta in totale di 700 chili di corrispondenza che da mesi non veniva recapitata dal portalettere, il quale falsificava le firme dei destinatari sul registro delle consegne. Le indagini erano state avviate su segnalazione di diversi cittadini che lamentavano di non aver ricevuto la posta attesa, e con i carabinieri ha collaborato la direzione delle Poste di Palermo. Nel periodo oggetto degli accertamenti, dalla fine del 2011 a oggi, l’impiegato aveva lavorato temporaneamente per sostituire colleghi anche negli uffici di Isola delle Femmine e Carini. I militari lo hanno pedinato e lo hanno sorpreso mentre nascondeva nel suo domicilio la corrispondenza affidatagli per la consegna giornaliera. Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati anche due caschi da motociclista di proprietà di Poste Italiane. I militari hanno sequestrato le lettere ritrovate e invitano gli interessati ad attendere gli sviluppi della vicenda giudiziaria per rientrare in possesso della loro posta.

Interrogazione al Senato su notizie di stampa che il Consiglio di amministrazione di Poste italiane ha nominato Pietro D'Anzi, ex Barclays, consigliere di amministrazione della banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale (Mcc)

tto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-07565 presentata da ELIO LANNUTTI martedì 29 maggio 2012, seduta n.732 LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: s
; scrive Vittorio Malagutti per "il Fatto Quotidiano": «La Banca del Mezzogiorno, istituto pubblico partorito due anni fa dalla fervida fantasia dell'ex ministro Giulio Tremonti, ha da ieri un nuovo amministratore delegato. Si chiama Pietro D'Anzi ed è approdato al vertice su designazione delle Poste, che sono l'azionista unico della banca. D'Anzi, 48 anni, si è appena lasciato alle spalle la brutta avventura di Barclays Italia. Affari spericolati, finanziamenti sospetti e un bilancio non proprio brillante, se è vero, come si vocifera in ambienti finanziari, che il grande istituto britannico ha deciso di vendere le sue filiali nella Penisola. Il nuovo capo della Banca del Mezzogiorno era un manager di prima fila del gruppo Barclays in Italia. Con i gradi di responsabile della rete commerciale, D'Anzi era uno dei collaboratori più stretti di Vittorio De Stasio, che nel settembre scorso è stato costretto ad abbandonare in gran fretta la poltrona di amministratore delegato di Barclays Italia. Nel giro di poche settimane si è capito il motivo del ribaltone. De Stasio era indagato dalla procura di Catanzaro per truffa, estorsione, concorso in associazione a delinquere e minaccia. L'inchiesta era partita da una truffa milionaria all'Unione europea orchestrata da imprenditori foraggiati con i prestiti della banca inglese. Secondo la ricostruzione dei magistrati il manager della Barclays ha dato via libera a finanziamenti per 12 milioni a un'azienda di Pietro Bonaldi, che è ancora latitante all'estero. In cambio dei prestiti De Stasio avrebbe ricevuto 250 mila euro su conti esteri. Nei mesi scorsi un filone d'indagine è approdato alla procura di Milano dove De Stasio, denunciato anche dalla banca inglese, questa volta è finito nel mirino dei magistrati per infedeltà patrimoniale. Nel frattempo D'Anzi ha fatto carriera. Nel senso che a settembre dell'anno scorso ha preso il posto del suo ex capo De Stasio al vertice di Barclays. E' durata poco: nel giro di qualche mese è arrivata la chiamata della Banca del Mezzogiorno. Le Poste erano alla ricerca di un nuovo amministratore delegato per l'istituto che (...) dovrebbe servire a finanziare le piccole medie imprese del Sud. La poltrona di numero uno era vacante dopo le dimissioni di Piero Montani. Nel consiglio della banca pubblica troviamo il presidente delle Poste, Massimo Sarmi e anche un collezionista di poltrone del calibro di Franco Carraro, già presidente del Coni e Federcalcio. Sulla scelta di D'Anzi per la poltrona pubblica a quanto pare non hanno pesato i suoi stretti rapporti con il suo amico De Stasio finito sotto indagine. D'altra parte il nome di D'Anzi non figura nella lunga lista degli indagati dell'inchiesta nata a Catanzaro e poi approdata a Milano. E la stessa Barclays gli aveva confermato la sua fiducia promuovendolo alla guida della sua controllata italiana. Nel 2008 era stato proprio De Stasio a chiamare D'Anzi in Barclays con il ruolo di general manager. I due si erano conosciuti qualche anno prima quando De Stasio lavorava alla banca Bipop (gruppo Capitalia) di cui D'Anzi era stato consulente. A partire dal 2009 la rete della Barclays è cresciuta a gran velocità grazie a un'offerta commerciale molto aggressiva. La banca inglese puntava a reclutare nuovi clienti offrendo tassi da record ai propri depositanti. Una strategia che si è rivelata fallimentare. Nel frattempo però, secondo quanto è emerso dalle indagini di questi mesi, la Barclays di De Stasio si è conquistata a suon di prestiti la fiducia di altri clienti eccellenti. Per esempio lo stampatore Vittorio Farina, amico e socio in affari di Luigi Bisignani, coinvolto nell'inchiesta sulla cosiddetta P4. Farina, indagato per appropriazione indebita, ha ricevuto un finanziamento di 250 mila euro. Altri soldi sono andati a Katsiarina Kushniarova (di nazionalità bielorussa), nipote acquisita del banchiere Fabrizio Palenzona. Circa 450 mila euro arrivavano da un conto estero del latitante Bonaldi e per questa operazione la Kushniarova è indagata per riciclaggio. Kushniarova e Palenzona, che è stato sentito come testimone in procura a Milano, hanno comprato insieme una casa a Roma. Un acquisto finanziato dalla Barclays con un mutuo di 1,2 milioni»; considerato che: l'amministratore delegato di Poste italiane, Massimo Sarmi, aveva annunciato che al Sud gli sportelli della banca sarebbero stati complessivamente 250, così come autorizzato dalla Banca d'Italia, mentre per il momento i potenziali clienti si sarebbero dovuti accontentare di una cinquantina di punti di ricezione; circa l'entrata in funzione del meccanismo la tabella di marcia prevede che entro un mese siano erogati i primi prestiti standard, che si articoleranno poi su due fasce: fino a 50.000 euro alle imprese minori, fra i 50.000 e i 200.000 alle maggiori; il personale è salito a 210 persone ed è stata costituita la prima linea dei dirigenti, ma, stando ad indiscrezioni di stampa, vi sarebbero le prime divergenze relativamente all'assetto della banca stessa; scrive il quotidiano "la Repubblica" il 26 marzo 2012: «Quello che ancora manca a questo disegno di sviluppo sono gli eventuali partner. O, detto diversamente, non è ancora chiaro che tipo di relazione il nuovo soggetto vorrà intrattenere con quelli che sarebbero gli istituti più "penalizzati" (o, in senso inverso, quelli che potrebbero trarre giovamento in caso di sinergie) dalla presenza del nuovo player, ovvero banche di credito cooperativo e popolari. Con l'acquisizione del Mediocredito Centrale da parte di Poste, di fatto, si è riscritto il progetto iniziale lanciato dall'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti e previsto dalla Finanziaria del 2010 e dal Piano per il Sud. Lo schizzo inizialmente tracciato vedeva un coinvolgimento robusto degli istituti di credito cooperativo, forti del rapporto e della conoscenza dei territori su cui si intendeva agire. Ora, invece, la palla della Banca del Mezzogiorno è passata stabilmente nella metà campo di Poste e gli altri interlocutori si sono dovuti accontentare del ruolo di spettatori. Poste Italiane, prima di comprarsi il Mediocredito Centrale, non poteva far banca, se non rivendendo prodotti confezionati da altri. Questa possibilità oggi, al contrario, c'è tutta, attraverso naturalmente la Banca per il Mezzogiorno. E tale evidenza, a prescindere da come si gestirà poi lo sviluppo della rete, dei servizi di consulenza alla clientela e della creazione della gamma di soluzioni di finanziamento, dice che per le banche tipicamente locali del Meridione, fino a che Poste Italiane non si tramuterà eventualmente in un alleato, sarà solo un avversario. Molto temibile e in grado di fagocitare importanti quote di mercato. Insomma, la banca di Sarmi fa paura. Tra l'altro non risultano avvicinamenti tra gli interlocutori coinvolti. L'ad di Poste, Massimo Sarmi, aveva liquidato la faccenda al debutto del progetto, con un "intanto noi partiamo, poi si vedrà". Il credito cooperativo, di fronte ad una proposta e a condizioni ritenute idonee, è fuor di dubbio che non disdegnerebbe di rientrare in una partita in cui, fino alla discesa in forze di Poste, giocava un ruolo di primo piano. E, almeno formalmente, Poste non ha chiuso le porte, facendo sapere di essere aperta all'ingresso e alla partecipazione di altri istituti nel progetto e che l'impianto della banca è stato organizzato come sistema aperto, proprio per poter far entrare altri attori anche una volta partita l'operatività», si chiede di sapere: se il Governo ritenga che il nuovo amministratore delegato abbia i requisiti di professionalità e indipendenza necessari per ricoprire il ruolo a cui è stato preposto anche alla luce della gestione, a giudizio dell'interrogante scellerata, che ha caratterizzato la banca di provenienza con la conduzione di De Stasio, di cui D'Anzi era uno dei collaboratori più stretti, con affari spericolati, finanziamenti sospetti e un bilancio preoccupante; quali iniziative intenda assumere al fine di garantire una gestione dei fondi pubblici attenta e oculata, nel pieno rispetto della trasparenza e della correttezza considerato che la banca del Mezzogiorno dovrebbe sostenere i vari progetti d'investimento nel meridione, promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese (pmi), che saranno, secondo quanto risulta dal progetto relativo alla sua istituzione, le principali destinatarie della sua attività; se al Governo risulti quali saranno i reali vantaggi che l'istituto di credito porterà alle pmi meridionali che, ancora oggi, vivono come un incubo la questione dell'accesso al credito visto che, nelle otto regioni del Sud, la Banca è operativa dai primi di gennaio, ma nessuno o quasi se n'è accorto; se a giudizio del Governo la struttura esistente sia adeguata a reggere il potenziale sviluppo della mole di lavoro. (4-07565)

mercoledì 30 maggio 2012

PISTOIA: POSTE ITALIANE HA CHIUSO IL SUO UFFICIO DI ORSIGNA

Bertinelli: “Sono stato avvisato ufficialmente della decisione soltanto pochi giorni prima della chiusura, senza avere il tempo di studiare una soluzione alternativa” Poste Italiane ha comunicato pochi giorni fa al sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli la decisione di chiudere lo sportello di Orsigna a partire da ieri, lunedì 28 maggio, a causa della scarsità di utenza e traffico registrati nell’ufficio postale. Per questo l’ufficio è stato sottoposto a un provvedimento di chiusura nel rispetto dei criteri del decreto ministeriale 07/10/2008. Per i cittadini di Orsigna l’unica alternativa è adesso quella di rivolgersi all’ufficio di Pracchia, aperto al pubblico il lunedì, martedì e venerdì, oppure a quelli di Pontepetri o Campo Tizzoro. Poste ne ha deciso la chiusura a causa della sua diseconomicità nel rapporto servizio/utenza. Nonostante la richiesta del sindaco Samuele Bertinelli di prorogare la chiusura in modo da dare il tempo alla neo-insediata amministrazione di studiare alcune alternative per gli abitanti di Orsigna, Poste ha confermato la sua volontà di chiudere lo sportello il 28 maggio. “Lunedì della scorsa settimana ho parlato con il direttore pistoiese di Poste – spiega il sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli – che mi ha informato della decisione di chiudere, a partire da ieri, l’ufficio postale di Orsigna sulla base di alcuni indicatori di redditività che risultavano sfavorevoli per lo sportello della frazione. Poiché quello sportello rappresenta un servizio importante per gli abitati del paese e soprattutto per quelle persone anziane che vi si recano per prelevare la pensione, ho chiesto a Poste un incontro urgente e la proroga della chiusura, per avere così il tempo di ipotizzare e proporre alternative che garantissero il mantenimento del servizio. Avendo ricevuto comunicazione della chiusura solamente pochi giorni fa, infatti, non ho potuto studiare una soluzione che tenesse conto delle esigenze di Poste, ma anche di quelle dei cittadini di Orsigna. Ritengo per questo inaccettabile, sia nella forma che nel contenuto, la decisione presa da Poste senza un consono preavviso. Intendo comunque porre al Ministero dello sviluppo economico il problema dei criteri di distribuzione della rete postale pubblica e del loro impatto sull’organizzazione dei servizi nelle comunità locali” 29/05/2012 15.50 Comune di Pistoia

Interrogazione in Commissione: il 30 giugno 2012 scadrà l'appalto che Poste italiane aveva stipulato con la società LIGRA srl, la quale si occupa del servizio di distribuzione della corrispondenza pregiata e delle attività di logistica e collegamento tra uffici postali

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06934 presentata da DONATA LENZI lunedì 28 maggio 2012, seduta n.639 LENZI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
; a Bologna, al momento, il bando previsto per il rinnovo dell'appalto non è stato ancora emanato, provocando la comprensibile preoccupazione dei lavoratori e delle loro famiglie; particolarmente difficile è la situazione dei 9 lavoratori, impiegati a tempo indeterminato e quasi tutti operanti sin dall'inizio dell'appalto, quasi 4 anni, attualmente in cassa integrazione, i quali, in mancanza del predetto rinnovo, saranno licenziati e costretti a usufruire solamente del trattamento di disoccupazione ordinaria; l'interrogante ritiene indispensabile, soprattutto nella situazione attuale, caratterizzata, da una drammatica crisi economica e da forti tensioni sociali, intraprendere una sollecita iniziativa volta a consentire l'immediata apertura del bando di gara per l'appalto e a garantire il mantenimento del posto di lavoro delle persone attualmente impiegate presso la società LIGRA srl -: se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda adottare al fine di sollecitare Poste italiane a indire il predetto bando di gara; nel caso di mancato rinnovo dell'appalto alla società LIGRA srl, se non intenda adottare provvedimenti che consentano ai 9 lavoratori citati in premessa di non ritrovarsi senza lavoro, prendendo in considerazione la possibilità di assorbirli nell'organico di Poste italiane, tenuto conto della carenza di organico in cui quest'ultima versa. (5-06934)

Poste Italiane, sostegno creditizio alle aziende piacentine

Nei primi mesi dell’anno in provincia di Piacenza un’attività economica su quattro ha fatto domanda di credito e una su dieci ha difficoltà nell’ottenerlo. In uno scenario così difficile assume importanza per gli imprenditori accedere a prestiti veloci per realizzare nuovi investimenti. La stretta creditizia, in particolare verso le piccole e medie imprese del territorio, nel primo trimestre di quest’anno e le difficoltà di accesso ai prestiti da parte delle aziende, hanno indotto Poste Italiane a ricercare una soluzione finanziaria semplice per aiutare lo sviluppo delle attività imprenditoriali. “Prontissimo Affari Bancoposta” è il nuovo servizio rivolto ad artigiani commercianti, liberi professionisti, titolari di una ditta individuale o persone fisiche con partita iva. «Prontissimo Affari - dichiara Maria Lucia Girometta, direttrice della Filiale di Piacenza - permette di accedere a finanziamenti da 3.500 e 30.000 euro con una durata variabile dai 24 agli 84 mesi. L’istruttoria, le commissioni di incasso rata, l’invio di comunicazioni e l’estinzione anticipata sono gratuite. Inoltre i tempi di erogazione del finanziamento sono molto rapidi, grazie ad un processo di istruttoria snello e veloce, con pochissima documentazione necessaria». Nel piacentino il servizio è disponibile negli uffici PosteImpresa di Piacenza (via Sant’Antonino) e Piacenza 1 (via Maestri del Lavoro), oltre che negli uffici postali di Fiorenzuola e Castel San Giovanni. Per gli operatori economici del territorio, gli uffici Posteimpresa di Piacenza in particolare sono diventati punti di riferimento. I principali obiettivi delle due strutture sono quelli di snellire i tempi di attesa allo sportello per le aziende, offrendo inoltre prodotti creditizi che meglio rispondono alle necessità di chi fa business.

martedì 29 maggio 2012

Poste: Sarmi, 2012 anno difficile per forte calo corrispondenza

29 Maggio 2012 - 15:56 (ASCA) - Roma, 28 mag - Il 2012 sara' un ''anno difficile'' per Poste Italiane per il forte calo delle attivita' tradizionali che investe tutto il mondo, anche se l'equilibrio ''complesso'' del ''piu' grande datore di lavoro del paese'' viene garantito dall'apertura ai nuovi servizi. Lo ha detto l'amministratore delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi, nel corso di un'audizione al Senato. ''Il 2012 sara' un anno difficile per il calo strutturale della corrispondenza - ha detto - un fenomeno che investe tutto il mondo per la spinta verso la comunicazione elettronica''. Spinta che arriva ''anche da parte della Pubblica Amministrazione che la incoraggia per tutte le funzionalita' che la riguardano. Per questo l'evoluzione di Poste e' far leva sulla tecnologia per produrre innovazione e diversificazione del portafoglio dell'offerta''. Tra i nuovi servizi, Sarmi ha ricordato quelli finanziari ed assicurativi, i data center per il cloud computing, i servizi di Poste Mobile ''operatore che per primo ha offerto la combinazione di servizi tlc e di pagamento, con oggi il 70-80% dei 2 milioni di clienti che effettuano pagamenti con il proprio telefonino e usano altre funzionalita' di servizio''. Oltre alle transazioni con i telefonini, arrivate ad un controvalore di 60 milioni ''stiamo pensando al mercato della smart tv che puo' consentire l'interazione con tastiera telecomando'' al fianco dei servizi postali e finanziari erogati attraverso i portalettere''. ''Siamo il primo datore di lavoro del Paese - ha sottolineato Sarmi - e con attivita' in fortissimo calo strutturale. Se non avessimo adottato un modello di diversificazione, di cui alcune componenti sono agli inizi, difficilemente riusciremmo a mantenere questi equilibri''. Infatti ''l'attivita' tradizionale e' diventata una parte di minoranza rispetto alle altre. Abbiamo visto la corrispondeza ridursi da 8 a 5 mld pezzi e quest'anno nei primi mesi abbiamo visto un ulteriore calo del 10%''. ''Il tema - ha concluso - non e' tanto l'aprirsi della concorrenza ma il profilo strutturale che ha visto nel mondo altri operatori come le poste inglesi, la Royal Mail, che si potrebbe dire siano tecnicamente fallite non riuscendo a pagare i contributi agli impiegati. O la Us Mail che retrocede dal territorio con riduzioni di personale. Noi siamo riscuti a mantenere il nostro perimetro grazie alla formazione e al ricollocamento dei dipendenti. Svolgiamo 500mila ore di learning, il che fa di Poste Italiane il principale formatore del Paese''.

lunedì 28 maggio 2012

Conversione dei contratti a termine: indennità risarcitoria – Sentenza n. 1411 del 31 gennaio 2012

Conversione dei contratti a termine: indennità risarcitoria – Sentenza n. 1411 del 31 gennaio 2012 Conversione dei contratti a termine: indennità risarcitoria L’indennità spettante al lavoratore nel caso di conversione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato ha carattere risarcitorio e copre il periodo fino alla sentenza. Ad affermarlo questa volta é la Corte di cassazione con la sentenza n. 1411 del 31 gennaio 2012. Il caso in esame ha riguardato l’indennità introdotta dall’art. 32, comma 5, della legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) prevista in caso di conversione di un rapporto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato che fatto sorgere un contrastato contenzioso sul quale oggi la recente sentenza della Suprema Corte sembra ora aver dato definitiva risposta. L’art. 32 del Collegato Lavoro recita testualmente “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.” Ebbene i giudici di merito hanno interpretato la disposizione in maniera differente; in particolare, secondo taluni, l’indennità spettava a copertura del periodo fino all’instaurazione del contenzioso da parte del lavoratore; secondo altri, risultava omnicomprensiva anche del periodo relativo alla durata del contenzioso; altri giudici ancora, ritenevano che l’indennità fosse aggiuntiva alle retribuzioni spettanti per effetto della trasformazioni. La questione era stata oggetto anche di esame da parte della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 303 del 9 novembre 2011, sembrava aver chiuso la vicenda. Il giudice delle leggi aveva infatti escluso profili di incostituzionalità ed aveva interpretato la norma ritenendo che l’indennità fosse da ritenere a copertura di quanto spettante al lavoratore fino alla sentenza. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 267/2012, tuttavia è intervenuta nuovamente interpretando la norma in maniera difforme da tale indirizzo ritenendo che l’indennità si cumuli alle retribuzioni spettanti al lavoratore dalla data di conversione del rapporto di lavoro (in realtà dalla data in cui il lavoratore aveva messo in mora il datore di lavoro). Una lettura probabilmente originale della norma. Questa volta però è la Corte di Cassazione che interviene nuovamente sulla questione con la sentenza n. 1411 del 31 gennaio 2012 interpretando la norma così come letteralmente sembra più corretto. E cioè ritenendo che l’indennità spetti a copertura del periodo fino alla data della sentenza. Commento a cura dell’avv. Annamaria GALLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 31 gennaio 2012 n. 1411 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE LUCA Michele – Presidente Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 1760-2008 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., - ricorrenti - contro P.C.; - intimata - sul ricorso 4439-2008 proposto da: P.C., - controricorrente e ricorrente incidentale - contro POSTE ITALIANE S.P.A.; - intimata avverso la sentenza n. 7144/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2007, r.g.n. 5829/04; udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega LUIGI FIORILLO; udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO Con sentenza in data 7-10-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da P.C. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dei termini apposti ai vari contratti di lavoro conclusi tra le parti (per i periodi 9-3-98/30-5-98, 12-11-98/11-12-98, 1-3-99/31- 5-99, per “esigenze eccezionali” ex acc. az. 25-9-97 e succ.) con le pronunce consequenziali. Avverso la detta sentenza la P. proponeva appello riproponendo le domande già rigettate. La società si costituiva e resisteva al gravame. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata l’11-1-2007, in riforma dell’impugnata sentenza dichiarava la nullità dei detti contratti a termine e la “trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato ancora in atto dal 30-5-1998, rigettava inoltre le richieste di natura risarcitoria (in sostanza essendo avvenuta la messa in mora dopo un triennio dalla scadenza dell’ultimo contratto, ritenendo tale periodo “sufficiente a procurare all’appellante una nuova occupazione”). Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro motivi. La P. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi. DIRITTO Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale la società, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 in sostanza lamenta che la impugnata sentenza “ha erroneamente affermato che il potere ivi riconosciuto ai contraenti collettivi di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle previste dalla legge, sarebbe soggetto a pretesi limiti temporali”, laddove invece la normativa di legge “non prevede alcun limite temporale al riguardo”. Con il secondo motivo la società lamenta che la Corte di merito, in violazione del citato art. 23 e dell’art. 1362 e ss. in relazione degli accordi 25-9-987 e successivi, erroneamente ha subordinato la legittimità dei contratti a termine in oggetto alla “dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione. Con il terzo motivo la ricorrente principale, denunciando sempre violazione del citato art. 23 e dei detti accordi, in sostanza censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto di individuare nella data del 30-4-1998 il preteso termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25-9- 97, deducendo in particolare la mancanza di limiti temporali non solo nella disciplina di legge bensì anche in quella collettiva e ribadendo la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi, in ordine alla persistenza del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e delle esigenze connesse. Con il quarto motivo la società denuncia altresì vizio di motivazione in ordine all’interpretazione dei detti accordi al riguardo. Osserva il Collegio che, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, i primi due motivi sono fondati, mentre infondati risultano il terzo e il quarto. In particolare sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa Corte ha ripetutamente affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378). In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383. Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con raccordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230″ (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.). In applicazione di tali principi nella fattispecie deve quindi ritenersi legittimo il termine apposto al primo contratto, concluso anteriormente alla data del 30-4-1998, in relazione al quale, peraltro, alcuna prova della sussistenza del nesso eziologico tra la singola assunzione e le esigenze dedotte in contratto doveva essere fornita da datore di lavoro, mentre nullo risulta già il termine apposto al contratto successivo relativo al periodo dal 12-11-1998 al 11-12-1998, in base alla semplice considerazione della conclusione dello stesso in data posteriore al termine ultimo fissato dalle parti collettive. In tali sensi va quindi parzialmente accolto il ricorso principale, in sostanza con riferimento al primo contratto, mentre va respinto in relazione ai contratti successivi. Con il ricorso incidentale, poi, la P. censura la impugnata sentenza nella statuizione relativa al rigetto della domanda risarcitoria. In particolare la ricorrente incidentale: con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 2; con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2 e dell’art. 2697 c.c.; con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e con il quarto motivo lamenta insufficiente motivazione in ordine agli elementi posti a base della ritenuta sufficienza del termine di tre anni per reperire un posto di lavoro in relazione all’art. 2729 cod. civ.. Preliminarmente al riguardo osserva il Collegio che nella fattispecie è applicabile lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 i quali dispongono che: “5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra uni minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8. 6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.”. Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (v. già Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente”. La norma, che “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, in base ad una “interpretazione costituzionalmente orientata” va intesa nel senso che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto intermedio, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, con la conseguenza che a partire da tale sentenza “è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva” (altrimenti risultando “completamente svuotata” la “tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato”). Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, “il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum. Sicché l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per il avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione”. Peraltro, “la garanzia economica in questione non è né rigida, né uniforme” e, “anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti”. Così interpretata, la nuova normativa, risultata “nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi”, ha superato il giudizio di costituzionalità sotto i vari profili sollevati, con riferimento agli artt. 3, 4, 11,24, 101, 102 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1. Orbene tale normativa va applicata nel caso in esame, essendo questa Corte investita al riguardo dai motivi del ricorso incidentale, sorretti da idonei specifici quesiti di diritto (i primi tre) e dalla chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa (il quarto). In via di principio, infatti, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (cfr. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80). Tale condizione sussiste nella fattispecie, per cui, nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, va accolto in parte anche il ricorso incidentale della P.. La impugnata sentenza va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la quale, attenendosi ai principi sopra richiamati, provvederà nella specie anche ai sensi di quanto disposto in rito dal comma 7 del citato art. 32, statuendo altresì sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta il terzo e il quarto; accoglie in parte il ricorso incidentale, cassa la impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

Bologna: settima edizione di PosteAperte ai bambini e alla solidarietà 28 maggio 2012

Fra le 33 sedi in Italia, ha toccato anche la città di Bologna la settima edizione di “Posteaperte”, un appuntamento che si è consolidato nel corso degli ultimi anni. La giornata che Poste Italiane dedica ai figli dei dipendenti e alla solidarietà si è svolta nella sede direzionale di via Zanardi e nell’attiguo Centro di Meccanizzazione Postale, aprendo ai familiari dei colleghi le porte degli stabilimenti. Trova dunque sempre più interesse da parte dei bimbi conoscere il luogo e l’attività che svolge il proprio genitore, vivere insieme per qualche ora negli spazi postali, al fine di dare continuità a progetti che possano consolidare il rapporto dell’Azienda con il lavoratore nella sua dimensione privata e familiare. A Bologna Posteaperte ha raccolto l’adesione di una trentina di bambini, di età compresa tra i 3 e i 12 anni, ai quali sono stati offerti momenti di gioco, intrattenimento e visite guidate. Sul tema dell’edizione 2012, “I 150 anni di Poste Italiane”, i bambini hanno intrapreso un percorso ludico caratterizzato da giochi che hanno richiamato le principali caratteristiche dell’azienda e dei servizi che quotidianamente offre ai cittadini. Come ogni anno, anche per la settima edizione, Poste Italiane ha voluto legare l’evento a un’iniziativa di solidarietà. Una scelta che ribadisce e consolida il suo impegno nella promozione di principi di responsabilità sociale d’impresa. Per dare continuità alla missione di cui si fa interprete, Poste Italiane ha rinnovato l’adesione al progetto, promosso dalla Fondazione “Aiutare i bambini”, di adozione a distanza di 20 bambini dai 3 ai 5 anni del villaggio di Charawe, sull’isola di Zanzibar (Tanzania), finalizzato a garantire loro un’istruzione e un’alimentazione adeguata. Poste Italiane, oltre ad essere il primo datore di lavoro in Italia, rappresenta un’istituzione socialmente e culturalmente radicata nel territorio. Ha da tempo impostato le sue strategie di sviluppo in un’ottica di valorizzazione delle persone e di attenzione verso politiche ecologiche. Per quanto riguarda i propri dipendenti, l’impegno si è concentrato su un programma di welfare che va dagli asili nido ai parcheggi rosa per le mamme in attesa, dal telelavoro al part time. L’azienda ha anche realizzato progetti per l’integrazione dei disabili, servizi per il sostegno alle famiglie e progetti di formazione universitaria per i dipendenti. Tutto questo in sintonia con interventi di sostenibilità ambientale e sociale di lungo periodo.

Truffa all’Inps: denunciata ex dipendente Poste Italiane a Spezzano

28 MAGGIO 2012, 10:15 COSENZA CRONACA Una vicenda che ha fatto preoccupare decine e decine di famiglie di Spezzano Albanese ha trovato la sua conclusione investigativa con il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Castrovillari per abuso d’ufficio continuato, falsità materiale ed ideologica commessa da incaricato di pubblico servizio e truffa di un’ex dipendente 50enne della società Poste Italiane .Le indagini permettono di appurare che,in differenti momenti, la donna si è indebitamente appropriata di quasi 60.000 euro. La genesi della vicenda risale al gennaio scorso quando dagli uffici dell’INPS di Castrovillari partono decine di lettere ad ignari cittadini arbereshe con le quali viene intimata la restituzione di somme di denaro indebitamente percepite. Il denaro si riferisce infatti a pensioni i cui aventi diritto, familiari delle vittime, sono ormai deceduti. Inutili i tentativi di spiegazione, così gli “intimati” si rivolgono ai carabinieri che avviano le indagini. Dagli accertamenti effettuati caso per caso emerge che le riscossioni sono state stranamente effettuate tutte dalla medesima addetta allo sportello, tra l’altro recentemente licenziata dalla società. Le indagini proseguono per verificare dove sia finito il denaro.

Agenzia delle Entrate: Circolare n.15/E del 25 maggio 2012 su assistenza fiscale, C.A.F., mod.730/2012, redditi 2011.

CIRCOLARE N. 15/E Roma, 25 maggio 2012 OGGETTO: Modello 730/2012 - Redditi 2011 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati La presente circolare definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. Al fine di agevolare la consultazione e rendere più facile il reperimento dei chiarimenti, la circolare è predisposta seguendo la tempistica delle fasi dell’assistenza fiscale delineando separatamente le istruzioni rivolte ai sostituti d’imposta da quelle rivolte ai CAF e ai professionisti abilitati. La circolare contiene le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4. Da quest’anno tutti i sostituti d’imposta, pubblici e privati, devono ricevere in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai CAF e ai professionisti abilitati. Conseguentemente i sostituti devono presentare la prevista comunicazione per rendere noto all’Agenzia delle entrate l’indirizzo telematico presso cui ricevere i dati necessari per effettuare i conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti. La circolare recepisce le novità in materia di cedolare secca e di IMU che rilevano ai fini dell’assistenza fiscale. 1 Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2012 Ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono utilizzare il modello 730/2012 se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti. In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2012. Il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio può rivolgersi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2012. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2011 al mese di giugno 2012. Anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAFdipendenti o ad un professionista abilitato. Il rappresentante o tutore può dichiarare con il modello 730 i redditi delle persone incapaci, compresi i minori, se sono rispettate le condizioni sopra esposte. I redditi di contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730. 5 2 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e esperti contabili, vedi punto 2.2.1.). 2.1 I sostituti d’imposta Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR. L’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti. Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati. 2.1.1 Comunicazione dei sostituti per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 Il risultato finale delle dichiarazioni è reso disponibile, in via telematica, ai sostituti d’imposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della trasmissione telematica effettuata dai CAF e dai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo16, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 febbraio 2012 ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (v. punto 8.1), che deve essere compilato e trasmesso dai sostituti d’imposta indicando la propria sede telematica (fisconline o entratel) o quella dell’intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4. Questa procedura, che dal 2012 interessa tutti i sostituti pubblici e privati, semplifica gli adempimenti a loro carico, poiché costituisce una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. Inoltre, i sostituti hanno la garanzia della sicurezza della provenienza dei dati ricevuti e la possibilità di un’agevole integrazione dei dati da conguagliare con quelli delle retribuzioni dei propri dipendenti. 2.2 CAF-dipendenti e professionisti abilitati Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e definisce, all’articolo 34, comma 4, le attività che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell’assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730. 6 Gli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le attività, previste dal citato articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997. All’attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2, 3 e 4-bis, 21 - 22 - 25 e 26 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. I soggetti che prestano l’assistenza, per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, nei locali adibiti all’assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l’assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi, sede periferica della società di servizi); informazioni sull’assistenza, sulle scadenze delle fasi dell’attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l’utente chieda la consulenza fiscale per la compilazione del modello o l’espletamento di particolari attività connesse con la presentazione del modello 730/2012. 2.2.1 Elenco dei professionisti abilitati L’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone che il soggetto responsabile dell’assistenza fiscale rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. L’articolo 21 del decreto ministeriale n. 164 del 1999 stabilisce che, per il rilascio del visto di conformità i professionisti devono effettuare una apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la prescritta documentazione. A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell’Elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. I professionisti che hanno già effettuato la comunicazione ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione unificata o sulla dichiarazione Iva, ai sensi dell’articolo 21, del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono esentati dalla presentazione di una nuova comunicazione. Al riguardo si specifica che, per l’attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell’anno 2012, il professionista deve essere iscritto nel predetto elenco a far data dal 30 giugno 2012, qualora il professionista risulti iscritto in data successiva potrà prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730 solo a partire dall’anno seguente. Si chiarisce che, l’avvenuta presentazione dell’istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, non esime dall’obbligo della 7 comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, costituendo, infatti, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione all’apposizione del visto di conformità. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, del decreto ministeriale 164 del 1999, il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale, dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti. Per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere tempestivamente a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata dal professionista o dall’associazione professionale e in questo ultimo caso, la polizza deve garantire il contribuente da ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato. Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730. La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni. 8 3 Compensi 3.1 Sostituti d’imposta Ai sostituti d’imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. Il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. I compensi non spettano: alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993; alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996. Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, per le dichiarazioni identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa, per le duplicate e per le annullate. 3.2 CAF e professionisti abilitati Per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Non spetta alcun tipo di compenso a carico del bilancio dello Stato, per le dichiarazioni identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa e per le dichiarazioni integrative, duplicate e annullate. Si specifica inoltre che, per le dichiarazioni 730 trasmesse da professionisti che non risultano inseriti nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (v. punto 2.2.1) non è prevista l’erogazione di alcun compenso a carico del bilancio dello Stato. Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente e correttamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Un corrispettivo può essere richiesto al contribuente nelle ipotesi di prestazioni di altre attività quali, ad esempio, la richiesta da parte del contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate. 4 Presentazione della dichiarazione modello 730 4.1 Presentazione ai sostituti d’imposta Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il 16 maggio 2012 (cfr. DPCM 26 aprile 2012): • il modello 730/2012, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; 9 • il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa. Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il decreto ministeriale n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo. Peraltro, la risoluzione n. 194 del 30 luglio 2009, ha chiarito che non è indispensabile il supporto cartaceo ai fini della corretta redazione e presentazione della dichiarazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale poiché la copia su supporto informatico conservata da questi, in quanto incaricato della trasmissione telematica, può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Pertanto, la consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purchè il sostituto abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali. Anche in questo caso, tuttavia, la consegna del modello 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa. Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2016, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2 per il sostituto d’imposta”. Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. 4.2 Presentazione al CAF o al professionista abilitato Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 20 giugno 2012 (cfr. DPCM 26 aprile 2012): • il modello 730/2012 già compilato e sottoscritto oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione; • il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa. Qualora il contribuente richieda l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 si ricorda che la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del relativo riquadro. La medesima attenzione deve essere posta anche in sede di riporto dei dati indicati dal contribuente nel modello 730. Si evidenzia che le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono 10 essere compilati i riquadri: “Residenza anagrafica”, “Domicilio Fiscale al 31/12/2011” e “Domicilio Fiscale al 01/01/2012”. Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2016 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio. In tal caso il sostituto d’imposta svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio. Il CAF o il professionista abilitato rilascia, al contribuente, una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita. Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. Il CAF e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare se intendono o meno assumere l’impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L’assunzione dell’impegno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate barrando l’apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione. L’indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2. Ad esempio, le spese per farmaci si intendono elencate analiticamente se indicate con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese sanitarie. L’analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al CAF o al professionista abilitato, l’avvenuta verifica da parte del responsabile dell’assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall’assistito (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005). La ricevuta è redatta in conformità al modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato” e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell’incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato. 11 5 Particolari tipologie di modello 730 5.1 Dichiarazione congiunta I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono, se almeno uno di essi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730, presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta. Comunque, non può essere utilizzata la forma congiunta se uno dei coniugi nel 2011 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o se è tenuto a presentare il modello UNICO 2012 Persone fisiche. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata a un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio. Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti. 5.2 Dichiarazione “730-integrativo” 5.2.1 Dichiarazione integrativa a favore - codice 1 Se il contribuente riscontra nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2012, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione. Quando si e verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2012. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del 12 sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario. 5.2.2 Dati del sostituto d’imposta errati – codice 2 Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria. 5.2.3 Dati del sostituto errati con integrativa a favore - codice 3 Se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre. 6 Elaborazione del modello 730 6.1 Adempimenti del sostituto Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta. Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2012 - Persone fisiche. 13 6.2 Adempimenti del CAF e del professionista abilitato Il CAF, o il professionista abilitato, sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef effettuate dall’assistito, provvedendo all’apertura dell’apposita busta, che non costituisce documentazione da conservare, e liquida le relative imposte. Se emergono, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non consentono l’utilizzo del modello 730, il CAF, o il professionista abilitato, deve tempestivamente informarne il contribuente perché possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2012 - Persone fisiche. 6.2.1 Visto di conformità Il rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica: • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.); • degli attestati degli acconti versati o trattenuti; • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico; • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita; • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita; • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Al riguardo, si specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario. In particolare, per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto acquistato, con circolare n. 40/E del 30 luglio 2009, è stato precisato, in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emesso in data 29 aprile 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2009, che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l'indicazione del numero di autorizzazione 14 all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco. Il requisito dell’indicazione della natura del bene sussiste anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica riporti una delle sigle SOP o OTC. Inoltre, l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco, equivalgono alla menzione per esteso di tali termini (risoluzione n. 10 del 2010). Deve, pertanto, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio: • copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita; • il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi; • il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi; • tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Al riguardo, si segnala che per effetto del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, a decorrere dal 14 maggio 2011, ai fini del beneficio della detrazione fiscale non è più prevista la preventiva comunicazione al centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 1, lettera c), e l’indicazione del costo della mano d’opera nella fattura (articolo 7, comma 2, lettera r). Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 novembre 2011, è stata indicata la documentazione necessaria per avvalersi della detrazione di imposta di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, per i lavori iniziati a decorrere dal 14 maggio 2011, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è prevista una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. • tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica. Al riguardo, si segnalano le previsioni contenute nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, in base al quale a decorrere dal 14 maggio 2011, ai fini del beneficio della detrazione fiscale non è più prevista l’indicazione separata del costo della mano d’opera nella fattura (articolo 7, comma 15 2, lettera r) si applicano anche ai fini della detrazione in questione (cft. circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, par. 4); • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali relativa alle spese sostenute per interventi eseguiti su immobili di interesse storico e artistico in sostituzione della documentazione e delle certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), del TUIR (articolo 40, comma 9, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214). Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta. Al riguardo, la circolare n. 26/E del 31 maggio 2005 ha chiarito che, il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione. Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CUD). Inoltre, non devono essere effettuate valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute. Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all'inquilino, come prescritto dall’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 23 del 2011), né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare: • la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo; • la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità. Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta in anni precedenti. 16 7 Esiti e trasmissione della dichiarazione 730 7.1 Sostituti d’imposta Entro il 15 giugno 2012 (cft. DPCM 26 aprile 2012) il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate. La consegna della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, analogamente a quanto chiarito con la risoluzione n. 145 del 21 dicembre 2006 in materia di rilascio del CUD, può essere effettuata dal sostituto d’imposta anche mediante trasmissione in formato elettronico purchè sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della dichiarazione elaborata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: • il singolo dipendente deve avere accesso, tramite utenza e password personali, ad un sito internet dedicato; • sullo stesso sito deve essere data comunicazione a tutti i dipendenti, entro il 31 maggio, dell’avvenuta resa disponibilità della dichiarazione elaborata; • i dipendenti devono essere messi in grado di stampare la dichiarazione; • i dipendenti devono ricevere apposita informazione della necessità di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla. La stessa procedura può essere utilizzata per le dichiarazioni a rettifica. Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito. Il sostituto deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 2 luglio 2012 (il 30 giugno cade di sabato). Qualora entro la suddetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate. Inoltre, sempre entro la predetta data, il sostituto deve consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, in base alle modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2012, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it . Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2014. 7.2 CAF e professionisti abilitati Entro il 2 luglio 2012 (cft. DPCM 26 aprile 2012) il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 17 delle entrate del 16 gennaio 2012, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it . Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati: • gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale; • le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati; • i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare; • la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’ Irpef. Se vengono rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all’assistito. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal CAF o dal professionista abilitato. Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2012 Persone fisiche. Entro il 12 luglio 2012 (cft. DPCM 26 aprile 2012), il CAF e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. Qualora entro la predetta data, il soggetto che ha prestato l’assistenza abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate. Le specifiche tecniche relative al modello 730/2012, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2012, prevedono la possibilità di inserire nel tracciato telematico della dichiarazione da inviare all’Agenzia delle entrate, anche il contenuto delle comunicazioni fornite all’assistito nel riquadro “Messaggi” del mod. 730-3 cartaceo mediante l’indicazione di appositi codici. Nel tracciato telematico i codici devono essere indicati distintamente per il dichiarante e per il coniuge dichiarante. Si precisa che, nel modello 730-3 cartaceo non devono essere riportati i codici associati al messaggio. Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2014. 7.2.1 Elaborazione, esiti e trasmissione del 730 integrativo Il CAF o il professionista abilitato: 18 • rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione; • elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell’apposita casella “integrativo” deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all’assistito, entro il 10 novembre 2012, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa; • trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 12 novembre 2012 (il 10 novembre cade di sabato), i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2012 e i relativi modelli 730-4 integrativi che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d’imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre. 8 Risultato contabile modello 730-4 8.1 Flusso telematico dei modelli 730-4 Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 febbraio 2012 ha definito, per l’anno in corso, modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 e ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” che deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta (v. punto 2.1.1.). Da quest’anno, tutti i sostituti d’imposta devono ricevere i dati dei 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate; restano esclusi alcuni grandi sostituti indicati al successivo punto 8.2. L’invio dell’indirizzo telematico - dove ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti - è un passaggio obbligatorio per i datori di lavoro pubblici e privati e consente di effettuare correttamente le operazioni, dando il via al calcolo degli importi da trattenere o da rimborsare. La comunicazione non deve essere invece presentata dai sostituti che hanno già comunicato l’indirizzo telematico nel 2011 e non devono modificare i dati. Il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati dei 730-4, approvato per l’anno 2012, è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it , sezione Cosa devi fare – Comunicare dati – Richiesta per ricezione dei 730-4. I CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro le scadenze stabilite, i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi che saranno resi disponibili all’utenza telematica comunicata dai sostituti utilizzando l’apposito modello. Il risultato contabile, parte integrante della dichiarazione mod. 730, deve essere inviato dai CAF e dai professionisti abilitati entro il 12 luglio 2012 (cft. DPCM 26 aprile 2012) all’Agenzia delle entrate. 19 I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4 per le vie ordinarie quando: 1) l’Agenzia comunica nella ricevuta l’impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto; 2) vengono restituiti al soggetto che ha prestato l’assistenza da un sostituto che non è tenuto all’effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente. In entrambi i casi la dichiarazione 730/2012 viene acquisita dall’Agenzia delle entrate. 8.2 Modelli 730-4 da inviare al sostituto d’imposta La comunicazione del risultato contabile sarà effettuata in via telematica, direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza, seguendo le istruzioni fornite anche con la pubblicazione sui rispettivi siti internet, all’INPS e ai sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro). I suddetti sostituti d’imposta sono esclusi dal flusso telematico dei mod. 730-4 in base al punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 febbraio 2012. Tali sostituti restituiscono al CAF o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod. 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF o il professionista abilitato è in grado di documentare l’avvenuta trasmissione e ricezione. La trasmissione deve essere effettuata secondo le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche, allegato B, approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2012. Per quanto riguarda il personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro, sul sito internet del MEF-STP http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Fisco/Assistenza_fiscale_-_730/, sono indicate le amministrazioni interessate. Con particolare riferimento all’INPS, l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge, 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1º gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite al predetto INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi agli Enti soppressi. Ne deriva che da quest’anno la fornitura dei dati relativi al modello 730-4 all’INPS comprende anche la trasmissione degli esiti di liquidazione relativi a quei contribuenti che precedentemente avevano come sostituto d’imposta l’INPDAP e l’ENPALS evidenziando il codice sede indicato nel modello 730/2012 nell’analogo campo appositamente previsto nel 20 record di testa tipo “0”. Di seguito sono evidenziati i codici sede previsti con riferimento ai diversi enti: • - “111”, dati mod. 730-4 riferiti a contribuenti il cui sostituto d’imposta nel 2011 è stato l’INPS; • - “222”, dati mod. 730-4 riferiti a contribuenti il cui sostituto d’imposta nel 2011 è stato l’INPDAP; • - “333”, dati mod. 730-4 riferiti a contribuenti il cui sostituto d’imposta nel 2011 è stato l’ENPALS. 9 Conguagli 9.1 Modalità e termini L’articolo 19 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, così come modificato dall’articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. I sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati. I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2012. Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. In merito a risultati contabili derivanti da una dichiarazione integrativa si evidenzia che, il datore di lavoro deve procedere all’effettuazione del conguaglio comunicato con il modello 730-4 integrativo anche nel caso in cui non abbia ricevuto per tale dipendente un modello 730-4 ordinario. Tale situazione viene a verificarsi quando l’esito contabile della dichiarazione originaria ha valore zero ovvero quando la dichiarazione integrativa assume il valore 2 o 3 (v. punto 5.2). Nell’ipotesi di avvenuto annullamento della dichiarazione modello 730 da parte del CAF o del professionista abilitato, l’informazione viene resa al sostituto mediante un modello 730-4 listato con la dicitura “annullato”. I sostituti d’imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici sia se, nei casi di esclusione, sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Per agevolare i sostituti nella restituzione, 21 al fine di assicurare la tempestività e la facilità di reperimento delle informazioni, nei modelli 730-4 devono essere riportati l’indirizzo e-mail e il numero di telefono del CAF o del professionista che ha prestato l’assistenza fiscale. Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli. Al tal fine, il nuovo sostituto deve tempestivamente trasmettere la comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4 (v. punto 8). A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2011, per i proprietari o i titolari di diritti reali di godimento su immobili locati ad uso abitativo, la facoltà di optare per il regime della c.d. "cedolare secca". Detto regime prevede l'assoggettamento dei canoni di locazione ad una imposta con aliquota del 19% e 21% (a seconda del tipo di contratto), sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. In base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, che ha definito le modalità di esercizio dell'opzione e alla circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, con riferimento al primo anno di applicazione, è stato specificato che nel caso dei contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché dei contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011 per i quali è già stata eseguita la registrazione, e dei contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, può essere applicata la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi per l'annualità contrattuale che termina nel 2011 e/o per l'annualità che decorre dall'anno 2011 e termina nell'anno 2012 (punto 6 del Provvedimento), se sia stato versato nell'anno 2011 l'acconto della cedolare secca per il medesimo anno, se dovuto. Tuttavia, in caso di omesso versamento dell'acconto della cedolare secca alle date previste, non è preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, ricorrendo tutte le condizioni previste, se il contribuente effettua il pagamento delle imposte dovute avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Allo stesso modo, se il contribuente ha tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto Irpef, non è preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, se il contribuente presenta istanza per la correzione del codice tributo. La medesima soluzione è adottata anche nelle ipotesi in cui l’acconto Irpef sia stato trattenuto nell’ambito dell’assistenza fiscale. In questo caso, il maggior versamento 22 dell’acconto Irpef sarà indicato nella dichiarazione dei redditi come acconto della cedolare secca. Naturalmente, i chiarimenti sopra forniti trovano applicazione anche nell’ipotesi inversa di versamento dell’acconto della cedolare secca non dovuto, e corrispondente carente acconto Irpef. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di acconti carenti. Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti forniti con circolare n. 26/E del 2011, al par. 8.2, in merito al versamento dell’acconto IRPEF e della cedolare secca per il 2011. Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono, compilando il quadro I IMU del modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2012. In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento IMU. Conseguentemente, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, cedolare secca, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito IMU e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato. Il contribuente può richiedere di utilizzare l’intera somma a credito per il pagamento dell’IMU (casella 1 del quadro I barrata) oppure indicare (casella 2) la parte del credito che intende utilizzare per il pagamento dell’IMU; se la somma indicata risulta uguale o superiore al credito risultante ovvero se la casella 1 risulta barrata, il sostituto non effettuerà alcun rimborso. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini dell’IMU può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione. Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell’IMU. Qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro IMU o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato. Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio. Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di 23 uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef e cedolare secca, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, colonna 7, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito e il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0, 33 per cento mensile (l’articolo 5 del decreto 21 maggio 2009, fissa al 4 per cento annuo - e dunque allo 0,33 per cento mensile - la misura dell'interesse sui pagamenti rateali di imposte e contributi). La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre. Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef. 9.1.1 Conguagli a credito Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2012; di tale evenienza il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso. In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. Se non è stato possibile effettuare il rimborso per effetto del mancato perfezionamento della richiesta di una prestazione erogata dall’Inps, in considerazione della peculiare natura dell’Istituto, quest’ultimo comunica tale evenienza al soggetto che ha prestato l’assistenza – che ne informa il contribuente - e all’Agenzia delle entrate. Il contribuente può far valere il credito nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi. 24 In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente. 9.1.2 Conguagli a debito Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2012. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2012. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente fermo restando che per l’ultima rata deve essere considerato il mese di novembre. Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento. Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2012 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente. Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2012 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef e per la cedolare secca. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento. L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2012, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal 25 sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. 10 Situazioni particolari 10.1 Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2011 giugno 2012) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2011 giugno 2012) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti. 10.2 Decesso del contribuente Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CUD). Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2012 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. 26 Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. 10.3 Eventi eccezionali I termini per la presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, in assenza di espresse disposizioni, non sono interessati da provvedimenti di sospensione degli adempimenti. Ciò stante la complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempistica entro cui il procedimento deve concludersi. Pertanto, in assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti connessi all’assistenza fiscale, i contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali, qualora intendano avvalersi dell’assistenza fiscale devono rispettare gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione dei redditi previsti. Analogamente devono essere rispettati i tempi previsti da parte dei soggetti che svolgono l’assistenza fiscale, compresi quelli previsti per l’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA