Codice Civile
Libro Sesto:
Della tutela dei diritti
Titolo I:
Della trascrizione
Capo I: Della
trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2657 Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si può
eseguire se non in forza di sentenza (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto
pubblico (2699) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703) o
accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
Una delle caratteristiche del nostro
sistema di diritto, più difficili da digerire per chi ha spirito liberale, è la
riserva ad una ristrettissima categoria professionale, del potere di
certificare l'autenticità delle firme apposte alle scritture private.
Tradotto in italiano:
nel nostro paese se vuoi acquistare un bene immobile devi necessariamente
rivolgerti ad un notaio, e sopportarne i relativi, ingenti, costi.
Più specificatamente (e
tecnicamente) la scrittura privata avente ad oggetto il trasferimento della
proprietà su beni immobili può essere validamente redatta dalle parti
personalmente (senza l'intervento di alcun professionista).
Tuttavia, affinchè tale
scrittura privata possa essere trascritta nei registri immobiliari è necessario
che sia autenticata. Cioè che sia certificato che le sottoscrizioni apposte
alla scrittura siano effettivamente quelle delle parti.
Tale autenticazione può
essere operata (trattandosi di atto tra privati) solo ed esclusivamente da un
notaio.
Da sempre, un certo
numero di interpreti ha tentato di aggirare questo vero e proprio privilegio.
Di seguito si propone
una procedura certamente idonea ad evitare il costoso intervento del notaio.
Ed infatti, recita
l'art. 2657 codice civile:
"Titolo per la
trascrizione.
La trascrizione non si
può eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente".
Quindi, a ben vedere, la
trascrizione può essere eseguita non solo in forza di sentenza, atto pubblico e
scrittura privata con sottoscrizione autenticata, ma anche in forza di
scrittura privata con sottoscrizione accertata
giudizialmente.