sabato 9 novembre 2013

Compravendita immobiliare, il notaio è sempre necessario?


Codice Civile
Libro Sesto: Della tutela dei diritti
Titolo I: Della trascrizione
Capo I: Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2657  Titolo per la trascrizione

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).

Una delle caratteristiche del nostro sistema di diritto, più difficili da digerire per chi ha spirito liberale, è la riserva ad una ristrettissima categoria professionale, del potere di certificare l'autenticità delle firme apposte alle scritture private.
Tradotto in italiano: nel nostro paese se vuoi acquistare un bene immobile devi necessariamente rivolgerti ad un notaio, e sopportarne i relativi, ingenti, costi.
Più specificatamente (e tecnicamente) la scrittura privata avente ad oggetto il trasferimento della proprietà su beni immobili può essere validamente redatta dalle parti personalmente (senza l'intervento di alcun professionista).
Tuttavia, affinchè tale scrittura privata possa essere trascritta nei registri immobiliari è necessario che sia autenticata. Cioè che sia certificato che le sottoscrizioni apposte alla scrittura siano effettivamente quelle delle parti.
Tale autenticazione può essere operata (trattandosi di atto tra privati) solo ed esclusivamente da un notaio.
Da sempre, un certo numero di interpreti ha tentato di aggirare questo vero e proprio privilegio.
Di seguito si propone una procedura certamente idonea ad evitare il costoso intervento del notaio.
Ed infatti, recita l'art. 2657 codice civile:
"Titolo per la trascrizione.
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente".
Quindi, a ben vedere, la trascrizione può essere eseguita non solo in forza di sentenza, atto pubblico e scrittura privata con sottoscrizione autenticata, ma anche in forza di scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente.

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