sabato 10 dicembre 2011

Poste Italiane: inserimento nell'organico flessibile dei servizi postali in Lombardia di 50 unità dal 12 dicembre 2011 al 30 marzo 2012 - Allegato art.23 comma X del CCNL

Si tratta di 50 inserimenti f.t.e. da effettuare per le esigenze del recapito a partire dal 12 dicembre 2011, fino al 30 marzo 2012 in Lombardia attraverso lo scorrimento delle graduatorie previste per gli iscritti alla Clausola Elastica ex art. 23 comma X del CCNL 14 aprile 2011 (contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D. lgs. n. 368/2001).
Art. 23
Rapporto di lavoro a tempo parziale
I. Al fine di valorizzare tutte le potenzialità dell’istituto del
rapporto di lavoro a tempo parziale ed in particolare al fine
di favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro, le Parti stipulanti convengono sul principio che tale
tipologia contrattuale costituisce, nel rispetto del principio
di non discriminazione, uno strumento funzionale alla
flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro,
in quanto atto a soddisfare gli interessi individuali e sociali
del lavoratore e le esigenze dell’impresa.
II. Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante
assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione
consensuale del rapporto di lavoro del personale in
servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive
modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le
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esigenze della Società connesse alla funzionalità dei
servizi.
III. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, è costituito in
forma scritta e sottoscritto dalle Parti. Il contratto di lavoro
a tempo parziale contiene puntuale indicazione di:
- data di assunzione o di trasformazione;
- inquadramento professionale;
- mansione;
- luogo di lavoro;
- struttura di assegnazione;
- trattamento economico iniziale;
- durata del periodo di prova;
- durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno.
IV. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la
Società darà precedenza al personale a tempo parziale
già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine
a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale,
sempreché ne abbia fatto richiesta, svolga attività presso
la stessa unità produttiva o presso lo stesso comune, in
caso di pluralità di unità produttive nel medesimo ambito
comunale e sia adibito alle stesse mansioni o a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è
prevista l’assunzione. In caso di assunzione di personale a
tempo parziale, l’Azienda darà informazione al personale
già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in
unità produttive site nello stesso ambito comunale.
V. La prestazione individuale è determinata
consensualmente tra le parti e non può essere, in ragione
d’anno, inferiore a 900 ore o superiore a 1300 ore. A
fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o
commerciale, le predette prestazioni possono essere,
nell’ambito del secondo livello di contrattazione e sempre
su base consensuale, ridotte ovvero ampliate.
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VI. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo
orizzontale, verticale e misto ai sensi del D.Lgs. 61/00 e
successive modifiche e integrazioni.
A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può
articolarsi:
con presenza giornaliera su tutti i giorni della
settimana;
con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana;
con presenza articolata nel corso dell’anno anche
limitatamente ad alcuni periodi di esso;
con presenza in alcuni giorni dell’anno per tutti i giorni
della settimana o in parte di essi.
VII. Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare
su base regionale complessivamente il 10% del personale
a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in
forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.
La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il
limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito del secondo
livello di contrattazione.
I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai
contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con
esclusione dei contratti in cui l’articolazione della
prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata.
All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di
specifiche iniziative, la Società darà informativa alla
delegazione sindacale territoriale a livello regionale di cui
all’art. 6 del presente CCNL, in ordine ai livelli
professionali e alle tipologie di attività interessate
dall’attivazione di rapporti a tempo parziale.
Per le altre Aziende alle quali si applica il contratto di
Poste Italiane S.p.A., il personale a tempo parziale non
potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con
contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento.
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VIII. Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a
tempo parziale, la Società, anche con riferimento a quanto
contenuto nell’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del
7 marzo 2011, favorirà, nell’ordine, ai fini della precedenza
nell’accoglimento e compatibilmente con le proprie
esigenze organizzative e produttive, le domande avanzate
dai lavoratori nei seguenti casi:
- gravi motivi personali o familiari (ad es. dipendenti
portatori di handicap grave, genitori o familiari che
assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92,
dipendenti con familiari o affini entro il secondo grado
affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41
del presente CCNL);
- lavoratrici madri di figli di età compresa tra uno e tre
anni;
- necessità di accudire figli di età inferiore a 8 anni;
- oggettive e rilevanti esigenze di cura di genitori e/o altri
familiari entro il secondo grado;
- lavoratori-studenti.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata nei
modi previsti dalla legge, i lavoratori affetti da patologie di
particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL,
nonché i dipendenti che accedono a programmi
terapeutici e riabilitativi di cui all’art. 45 del presente
CCNL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale e, in caso di richiesta, alla trasformazione
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale potrà avvenire a tempo indeterminato
ovvero avere durata predeterminata comunque non
inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta
da notificarsi da parte della Società o del lavoratore
almeno 60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto
si intende prorogato tacitamente per la stessa durata.
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Richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno
prima della scadenza del termine, motivate da gravi e
comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare,
saranno prese in considerazione dalla Società
compatibilmente con le esigenze organizzative e
produttive.
In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a
svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di
identico o equivalente contenuto professionale nell’ambito
del livello di inquadramento di appartenenza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
A. In caso di disdetta da parte della Società, la stessa
valuterà, compatibilmente con le esigenze organizzative e
produttive ed a fronte di comprovate necessità del
lavoratore, la possibile permanenza dell’interessato in
regime di orario ridotto, anche attraverso l’eventuale sua
assegnazione ad altra unità produttiva.
B. In caso di ritorno del lavoratore ad attività a tempo pieno,
la Società, compatibilmente con le esigenze organizzative
e produttive e con il livello di inquadramento professionale
di appartenenza, lo reinserirà nella stessa unità produttiva
di assegnazione ovvero, ove possibile, nel luogo di lavoro
di provenienza o in uno viciniore.
IX. Nel corso di svolgimento del rapporto a tempo parziale, è
facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo
parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale clausole che consentono la
variazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa (clausole flessibili) e, nei rapporti di lavoro parttime
di tipo verticale o misto, anche clausole che
consentono la variazione in aumento della prestazione
lavorativa (clausole elastiche).
A tal fine è richiesto il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, reso con l’assistenza
di un componente delle Organizzazioni sindacali stipulanti
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il presente CCNL, salvo rinuncia del lavoratore
interessato.
L’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce
giustificato motivo di licenziamento.
La modifica della collocazione temporale della prestazione
lavorativa nonché la variazione in aumento della stessa
sono ammesse in relazione ad esigenze di servizio o ad
esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo,
sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività.
La variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa nonché la modifica della collocazione temporale
della stessa devono essere disposte con un preavviso non
inferiore a quattro giorni lavorativi, fatto salvo quanto
previsto al successivo comma X.
Per le ore prestate in orari diversi da quelli inizialmente
concordati (clausole flessibili), il lavoratore ha diritto ad
una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria
globale di fatto.
La variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa (clausole elastiche) è possibile entro il limite
annuale complessivo massimo di ore pro capite pari al
15% della prestazione concordata e comporta una
maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria
globale di fatto, salvo quanto previsto al successivo
comma X.
La variazione della collocazione temporale della
prestazione non dà diritto alle maggiorazioni economiche
di cui al presente comma nei casi in cui le suddette
variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue
scelte o necessità.
Decorsi 5 mesi dalla stipula delle predette clausole, il
lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società
preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti
documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal
competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa
subordinata o autonoma;
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d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di
formazione per il tempo necessario a soddisfare tali
esigenze.
Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui
alle precedenti lettere a) e b) il predetto periodo di
preavviso potrà essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti
nuove clausole nel rispetto di quanto previsto dalla
presente disciplina contrattuale.
Le Parti si danno atto che la disciplina di cui sopra in
materia di clausole elastiche e flessibili non si applica nei
casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che
interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative
della stessa, con conseguente rimodulazione
dell’articolazione oraria concordata tra le Parti.
Lo svolgimento di lavoro supplementare da parte del
personale a tempo indeterminato nonché di quello assunto
con contratto a tempo determinato, potrà essere richiesto
solo a fronte di esigenze di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite
all’ordinaria attività, nella misura massima di 100 ore
annue.
In caso di rifiuto da parte del lavoratore di effettuare
prestazioni di lavoro troverà applicazione l’art. 3, comma
3, del D.Lgs. n.61 del 2000 e successive modifiche e
integrazioni.
Le prestazioni supplementari svolte entro il limite
quantitativo di cui al presente comma comportano una
maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di
fatto; le prestazioni supplementari svolte oltre il medesimo
limite quantitativo comportano una maggiorazione pari al
15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le
prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate
secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 74 del presente
CCNL in materia di lavoro straordinario.
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X. Previo specifico accordo tra Azienda e lavoratore, nei
riguardi del personale a tempo indeterminato con
contratto part-time verticale che sottoscriva una clausola
elastica, riguardante la prestazione di lavoro nei periodi
non inclusi nel contratto individuale di lavoro, in alternativa
a quanto previsto dal comma precedente, trova
applicazione la seguente disciplina:
- il personale part-time verticale interessato alla stipula di
detta clausola, potrà indicare, alla competente struttura
aziendale, quale ambito territoriale nel quale si dichiara
disponibile ad effettuare le prestazioni lavorative nei
periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro,
oltre al Comune ove è ubicata la sede di lavoro un’altra
diversa località;
- l’attività prestata nel Comune indicato dal lavoratore non
determina il rimborso delle spese di vitto e alloggio né
dell’indennità di trasferta;
- l’Azienda, al ricorrere di esigenze organizzative e
produttive, che possano essere soddisfatte mediante
l’utilizzo della clausola elastica di cui al presente
comma, contatterà, con almeno tre giorni lavorativi di
anticipo e in base ad un criterio di rotazione su base
comunale, il personale part-time verticale che abbia
sottoscritto la clausola elastica con le modalità del
presente comma e che svolga le medesime mansioni. Il
lavoratore sarà libero di accettare o meno la richiesta e,
nel caso di accettazione, sarà tenuto ad effettuare la
prestazione per il periodo previsto;
la variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa non potrà determinare il superamento del
limite annuo complessivo di ore pro-capite pari al 90%
della corrispondente prestazione full-time e comporta
una maggiorazione pari al 7% della retribuzione globale
di fatto, in sostituzione a quanto previsto al comma IX.
Il personale a tempo indeterminato con contratto part-time
verticale di durata non predeterminata, che abbia
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sottoscritto la clausola elastica di cui al presente comma,
avrà, nell’ambito della provincia di applicazione, una
priorità, rispetto agli altri lavoratori part–time, alla
trasformazione a tempo pieno del proprio rapporto di
lavoro, fatti salvi gli obblighi previsti al precedente comma
VIII.
Nell’ambito dei lavoratori che hanno sottoscritto la predetta
clausola il criterio di priorità nella trasformazione a full-time
sarà determinato dal numero di giornate di effettiva
prestazione in regime di clausola elastica prevista dal
presenta comma.
Le Parti si incontreranno, in sede nazionale e regionale, di
norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, con
l’obiettivo di monitorare il processo di cui al punto che
precede.
XI. Il trattamento economico è commisurato alla relativa
durata della prestazione.
Il trattamento normativo è determinato per i singoli istituti
avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare
per quanto concerne le ferie, ad un numero di giorni:
- pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il rapporto
di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
- proporzionato alle giornate lavorate nell’anno, se il
rapporto di lavoro è a tempo parziale verticale;
- calcolato combinando i due criteri se il rapporto di
lavoro è a tempo parziale misto.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
parziale verticale, ferma restando la disciplina contrattuale
prevista in materia di Assenze per malattie - Trattamento,
di cui all’art. 41 del presente CCNL, il periodo di comporto
verrà riproporzionato in relazione alle giornate di
prestazione lavorativa pattuita.
Al personale a tempo parziale sono applicate le tutele di
cui all’art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (Principio di
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non discriminazione). Tra le altre, in particolare, l’accesso
ad iniziative di formazione professionale organizzate dalla
Società, la durata dei congedi previsti dal Testo Unico
D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità. Ai sensi dell’art. 60 del citato
Decreto il trattamento economico di tali congedi è
riproporzionato in ragione della ridotta entità della
prestazione lavorativa. Ove la lavoratrice o il lavoratore a
tempo parziale e la Società abbiano concordato la
trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo
pieno per un periodo in parte coincidente con quello del
congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di
calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di
quanto previsto dall’art. 23 comma IV del medesimo
Decreto.
XII. La Società, nell’ambito degli incontri previsti a livello
regionale dall’art. 4, informerà con cadenza semestrale, le
rappresentanze sindacali stipulanti sull’andamento delle
assunzioni a tempo parziale, relativa tipologia e ricorso al
lavoro supplementare.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo, le Parti
si danno atto che sono fatte salve diverse previsioni di accordi
intervenuti tra le Parti stipulanti il presente CCNL.
In relazione agli ambiti oggetto di contrattazione di cui all’art. 2
del vigente CCNL, le Parti ritengono che il rapporto di lavoro a
tempo parziale costituisce elemento del confronto sulle politiche
occupazionali.

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