sabato 17 dicembre 2011

POSTE ITALIANE SPA: FINALMENTE GRAZIE ALL'INIZIATIVA GIUDIZIARIA DELLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE FILP/CONF.LAVORATORI IL TAR - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - HA RICONOSCIUTO IL DANNO DERIVANTE DAL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

N. 09836/2011 REG.PROV.COLL.


N. 07098/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7098 del 2011, proposto da: Cristian Costantino, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Augusto Bellitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fava in Roma, via Serradifalco, 7;


contro

la Soc. Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Dominella Agostino, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Soc. Poste Italiane in Roma, v. le Europa, 190;


per l'annullamento

del diniego opposto alla richiesta di accesso ai documenti;

nonché, per il risarcimento dei danni causati dall’inadempimento /silenzio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Poste Italiane S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 il Cons. Donatella Scala e presente, alle chiamate preliminari, l’avv. Rondinelli in sostituzione dell’avv. Bellitti per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

Il sig. Costantino, già impiegato con contratto a tempo determinato presso l’ufficio postale del Comune di Girifalco, ha presentato in data 7 giugno 2011 alla società Poste Italiane S.p.a. la richiesta di estrazione di copia conforme:

- 1) del proprio fascicolo personale con particolare riguardo alla copia del contratto individuale di lavoro e del certificato di visita medica esperita di idoneità alla mansione;

- 2) del libro unico del lavoro ex art. 39, d.l. 112/2008 dell’unità produttiva cui il medesimo è stato addetto, relativo al periodo in cui ha prestato servizio (11/02/2011- 31/03/2011);

- 3) numero del personale assunto a tempo determinato e indeterminato durante il periodo in cui ha prestato servizio, nell’anno successivo e al 31 dicembre dell’anno precedente, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa che prevede il divieto per Poste Italiane di superare la percentuale del 15% di lavoratori a tempo determinato, rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato, tenuto presente che la percentuale deve essere relativa esclusivamente ai lavoratori che si occupano del servizio postale universale;

- 4) documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 4, d. l. 626/1994 e successive modifiche relativo all’ufficio cui è stato addetto ai fini di quanto previsto dall’art. 3, d. lgs. 368/2001, punto d).

La domanda, supportata dalla necessità di accertare la regolarità del proprio contratto di lavoro al fine di adire il giudice del lavoro per ottenere la trasformazione dello stesso da tempo determinato a tempo indeterminato, è, peraltro, rimasta priva di risposta; pertanto, con il ricorso in epigrafe impugna il silenzio rifiuto formatosi, deducendo, al riguardo, la violazione dell’art. 97, Cost.; violazione degli artt. 22, 23 e 25 della legge 241/1990, sotto diversi profili, Violazione del d.P.R. 352/1992; mancanza di motivazione; motivazione insufficiente; ingiustizia manifesta; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; erronea ed insufficiente motivazione.

Ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno causato dall’inadempimento e silenzio di Poste Italiane, determinato sia dalla necessità di avvalersi delle prestazioni di un legale sia dalla lesione del diritto tutelato dall’art. 97, Cost., di cui ha chiesto la quantificazione in via equitativa (già indicata nella misura di € 1.000,00).

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento delle spiegate censure, l’annullamento dell’impugnato diniego, e, per l’effetto, l’ordine di esibizione della documentazione richiesta.

Si è costituita in giudizio la società Poste Italiane per eccepire, in via pregiudiziale, l’inammissibilità della introdotta azione, in ragione della natura di soggetto di diritto privato concessionario di servizio pubblico impresso dalle norme succedutesi in materia, quanto all’attività svolta in regime di iure privatorum, ivi compreso le questioni attinenti al rapporto di lavoro di diritto privato.

Nel merito assume la società resistente che, con riferimento al documento richiesto sub 1), lo stesso è stato già consegnato all’istante in sede di stipula del contratto di lavoro; quanto al documento sub 3), ha rilevato che osta all’accoglimento di tale richiesta la circostanza che si tratta di dati non contenuti in un documento formato, e che, comunque la stessa ha ad oggetto dati fluttuanti nel corso dell’anno; infine, quanto alla richiesta sub 2) e 4) ha rilevato che, trattandosi di documenti afferenti la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni delle strutture operative, contenenti dati sensibili e riservati sulle opere di sicurezza degli uffici postali, il deposito può essere effettuato solo nell’ambito di un contenzioso giudiziale, a fini difensivi, a fronte di specifiche censure rivolte dalle controparti nel ricorso introduttivo del giudizio.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e della connessa istanza risarcitoria.

Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione sollevata dalla difesa di parte resistente in ragione della natura degli atti di cui è richiesta ostensione, inerenti il rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto privato gestore di pubblico servizio, che non potrebbero qualificarsi atti amministrativi, in quanto non provenienti da una autorità amministrativa nello svolgimento di una funzione amministrativa.

L’eccezione deve essere disattesa, in coerenza, peraltro, con i precedenti della Sezione da cui non vi è motivo di discostarsi con riferimento alla odierna controversia.

La Sezione ha osservato, invero, come sul punto il giudice di appello ha, ormai, chiarito che le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti, predicato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi, società pubbliche ad azionariato pubblico, etc. (C.d.S., A.P. 5 settembre 2005, n. 5); in particolare, è stato più volte precisato che l’attività amministrativa, cui si correla il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità anche sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica (C.d.S., sez. VI 30 dicembre 2005, n. 7624; 26 gennaio 2006, n. 229; 22 maggio 2006, n. 2959); del resto anche gli atti disciplinati dal diritto privato rientrano nell’attività di amministrazione degli interessi della collettività e dunque sono soggetti ai principi di trasparenza e di imparzialità, non avendo in tal senso la legge stabilito alcuna deroga o zona franca (C.d.S., sez. V, 8 giugno 2000, n. 3253). (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 4645 del 5 settembre 2009).

Tale conclusione trova ulteriore conferma nell’art. 22, comma 1, lett. c) legge n. 241/1990 (come novellato dalla legge n. 15/2005) e nell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, secondo cui il diritto di accesso è esercitatile nei confronti di tutti i “soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, nonché – secondo la disposizione di cui all’art. 23 della l. n. 241/1990, ora, in parte, ripetitiva della precedente – “delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.

Le norme richiamate tolgono ogni dubbio sulla legittimazione passiva, oltre che dei soggetti pubblici, anche dei soggetti privati che abbiano in gestione l’attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse. Quanto agli atti accessibili vi rientrano tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale all’attività di erogazione del servizio.

E’ soggetta, pertanto, alla disciplina in tema di accesso anche l’attività di organizzazione delle forze lavorative, in quanto attività strumentale alla gestione del servizio pubblico affidato al gestore, a nulla rilevando la natura privatistica degli atti di gestione del rapporto di impiego.

Ed invero, anche gli atti incidenti sulle posizioni del personale devono essere sottoposte all'esercizio del diritto di accesso siccome potenzialmente incidenti sulla qualità del servizio stesso; organizzazione che non ha solo riflessi interni, essendo strumentale alla gestione ed all'erogazione del servizio, ossia al soddisfacimento di interessi collettivi cui deve tendere il servizio. Di qui l'esistenza di quelle esigenze di trasparenza su cui si fonda il sistema dell'accesso costruito dalla l. n. 241/1990, e, in particolare, l'art. 22). (cfr Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5569/2007 del 23 ottobre 2007)

Con particolare riguardo, poi, all’attività della società Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, il giudice di appello ha ritenuto che questa è strumentale al servizio gestito da Poste ed incide, potenzialmente, sulla qualità di un servizio il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane, dovendosi, di conseguenza, ritenere che anche detta società è soggetta alla disciplina in tema di accesso, sia pure nei limiti già precisati sopra. (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5987 del 2 ottobre 2009)

Con riferimento alla controversia in esame, in cui appunto l’accesso è stato richiesto in relazione alla predetta attività di organizzazione delle forze lavorative e quindi del servizio postale, è senz’altro applicabile la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi dettata dalla legge n. 241 del 1990, di talché il ricorso è, sotto il sollevato profilo, senz’altro ammissibile.

Nel merito, poi, il ricorso si dimostra fondato.

Come sopra esposto, alla richiesta di accesso presentata dalla parte ricorrente la società resistente non ha fatto seguire un esplicito provvedimento negativo; peraltro, la società Poste Italiane, in sede difensiva, ha esplicitato le ragioni ostative all’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente.

E’ principio consolidato che il giudizio in materia di accesso ai documenti di cui all’art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se si atteggia come impugnatorio - dovendo essere presentato il ricorso nel termine perentorio di 30 giorni ed essendo rivolto contro l’atto di diniego od il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza - è, in sostanza, rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza, ovvero, completezza, delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego, tanto è vero che, anche nel caso di impugnativa del silenzio diniego, come nella fattispecie in esame, la parte resistente può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all’interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti e la decisione da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all’esibizione (ai sensi dell' ultimo comma art. 25 cit.), si deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni. (cfr. Cons. di stato, V Sez., 11 maggio 2004, n. 2966)

Tanto precisato, le ragioni, come esplicitate da Poste Italiane nella memoria difensiva, non possono essere condivise, atteso che il ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza della documentazione presente nel proprio fascicolo personale oltre che di quella necessaria per instaurare una eventuale controversia innanzi al Giudice del lavoro finalizzata a dimostrare l’ingiustificato ricorso ad assunzioni a tempo determinato e la presenza delle circostanze per il riconoscimento del diritto ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In ragione di quanto sopra, la società Poste Italiane, pacificamente detentrice degli atti richiesti, non può limitare il diritto di accesso, essendo quegli stessi atti direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto del ricorrente.

Ed invero, è incomprensibile, alla stregua di quanto sopra evidenziato, il diniego con riferimento alla richiesta di estrazione di copia del “proprio fascicolo personale con particolare riguardo alla copia del contratto individuale di lavoro e del certificato di visita medica esperita di idoneità alla mansione”, sulla base della considerazione che il contratto di lavoro è stato già consegnato al momento della stipula dello stesso, atteso che la domanda di accesso ha una estensione maggiore, essendo riferita testualmente a tutto il fascicolo personale e non solo al contratto di lavoro, di cui, peraltro, il ricorrente potrebbe non essere più in possesso.

Quanto alla eccepita impossibilità di assentire la richiesta relativa “al numero del personale assunto a tempo determinato e indeterminato durante il periodo in cui ha prestato servizio, nell’anno successivo e al 31 dicembre dell’anno precedente, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa che prevede il divieto per Poste Italiane di superare la percentuale del 15% di lavoratori a tempo determinato, rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato, tenuto presente che la percentuale deve essere relativa esclusivamente ai lavoratori che si occupano del servizio postale universale” trattandosi di dati non contenuti in un documento formato e comunque fluttuanti deve essere precisato che, con riferimento alla richiesta relativa ai dati inerenti al periodo in cui il ricorrente ha prestato servizio, e quelli riferibili all’anno precedente, si tratta certamente di dati ormai definiti ed in ordine ai quali le difficoltà interposte in realtà non sussistono; circa il rilievo, secondo cui il diritto di accesso non potrebbe implicare l’elaborazione di dati, va precisato che Poste Italiane deve, ove non sia già in possesso di dati aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo dispendio, comunque consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell’interessato tutti i documenti necessari affinché l’opera di aggregazione sia compiuta a cura del medesimo.

Infine, avuto riguardo alla richiesta relativa al “libro unico del lavoro ex art. 39, d.l. 112/2008 dell’unità produttiva cui il medesimo è stato addetto, relativo al periodo in cui ha prestato servizio (11/02/2011- 31/03/2011)” ed al “documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 4, d. l. 626/1994 e successive modifiche relativo all’ufficio cui è stato addetto ai fini di quanto previsto dall’art. 3, d. lgs. 368/2001, punto d)” la società Poste Italiane fa presente che sarebbero sottratti all’accesso diretto di chi ne ha interesse, trattandosi di documenti afferenti la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni delle strutture operative, contenenti dati sensibili e riservati sulle opere di sicurezza degli uffici postali, mentre il deposito di tali atti può essere effettuato solo nell’ambito di un contenzioso giudiziale, a fini difensivi, a fronte di specifiche censure rivolte dalle controparti nel ricorso introduttivo del giudizio.

Osserva, in proposito, il Collegio che, con decreto ministeriale 24 agosto 1999 – che non risulta medio tempore modificato o integrato - il Ministero delle Comunicazioni ha approvato la delibera del consiglio di amministrazione della società Poste italiane per azioni, con cui sono stati determinati i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti della medesima società, e, tra questi, non figurano gli atti di cui si vuole ora negare l’accesso, invocando esigenze di riservatezza.

Ed invero, l’art. 2, lett. d), del richiamato decreto ministeriale del 1999 sottrae dall’accesso i documenti relativi alla progettazione ed alla realizzazione di opere di sicurezza riguardanti gli edifici, gli stabilimenti e gli uffici della società, mentre oggetto di richiesta è la documentazione da cui risulti che sia stata effettuata la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, onde valutare l’ammissibilità della apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato del ricorrente, oltre al libro unico di lavoro dell’unità cui il medesimo è stato assegnato e per il solo periodo di svolgimento del servizio (11/02/2011- 31/03/2011).

Ritiene il Collegio che non può essere legittimamente opposto in sede contenziosa, quale ragione ostativa all’esercizio del diritto fatto valere dal ricorrente con l’istanza del giungo 2011, un generico richiamo ad esigenze di tutela di riservatezza, che, ove sussistenti in via astratta e generalizzata, avrebbero certamente trovato adeguata considerazione nella disciplina che la stessa società ha ritenuto di predisporre a tali fini.

Peraltro, deve essere aggiunto che, ove la società ritenga che dalla ostensione della documentazione di cui sopra emerga, in concreto, l’esigenza di tutela della riservatezza, questa può essere comunque garantita attraverso l’esplicazione di particolari modalità di accesso, quale il ricorso alla copertura dei dati non strettamente necessari alla tutela degli interessi del ricorrente, in relazione alle ragioni specificamente enunciate a suffragio dell’istanza di accesso, e/o alla sola visione degli atti, senza estrazione di copia degli stessi.

In conclusione, quanto al capo di domanda relativo all’accesso, lo stesso deve essere accolto, con riveniente ordine di esibizione degli atti richiesti con la domanda del 7 giugno 2011, giusta quanto in parte dispositiva.

Quanto, invece, al capo di domanda relativo all’accertamento del diritto al risarcimento del danno derivante dal diniego di accesso, lo stesso deve essere stralciato, essendo soggetto al rito ordinario.

Pertanto, al fine di consentire che lo stesso venga trattato ed esaminato in udienza pubblica, la parte ricorrente dovrà formulare apposita istanza di fissazione di udienza per la discussione dello stesso ricorso, secondo quanto stabilito dall’art. 71, c.p.a..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza giusta liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- accoglie il primo capo di domanda, e, per l’effetto, ordina, ai sensi dell’art.25, legge 7 agosto 1990, n.241, alla società Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., di esibire al ricorrente gli atti richiesti con l’ istanza del 7 giugno 2011;

- dispone lo stralcio del secondo capo di domanda, onerando parte ricorrente di presentare rituale istanza di fissazione d’udienza, come specificato in parte motiva;

- condanna la società Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate forfetariamente in complessivi € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:



Giuseppe Daniele, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sabato 10 dicembre 2011

Poste Italiane: inserimento nell'organico flessibile dei servizi postali in Lombardia di 50 unità dal 12 dicembre 2011 al 30 marzo 2012 - Allegato art.23 comma X del CCNL

Si tratta di 50 inserimenti f.t.e. da effettuare per le esigenze del recapito a partire dal 12 dicembre 2011, fino al 30 marzo 2012 in Lombardia attraverso lo scorrimento delle graduatorie previste per gli iscritti alla Clausola Elastica ex art. 23 comma X del CCNL 14 aprile 2011 (contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D. lgs. n. 368/2001).
Art. 23
Rapporto di lavoro a tempo parziale
I. Al fine di valorizzare tutte le potenzialità dell’istituto del
rapporto di lavoro a tempo parziale ed in particolare al fine
di favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro, le Parti stipulanti convengono sul principio che tale
tipologia contrattuale costituisce, nel rispetto del principio
di non discriminazione, uno strumento funzionale alla
flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro,
in quanto atto a soddisfare gli interessi individuali e sociali
del lavoratore e le esigenze dell’impresa.
II. Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante
assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione
consensuale del rapporto di lavoro del personale in
servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive
modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 6 8
esigenze della Società connesse alla funzionalità dei
servizi.
III. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, è costituito in
forma scritta e sottoscritto dalle Parti. Il contratto di lavoro
a tempo parziale contiene puntuale indicazione di:
- data di assunzione o di trasformazione;
- inquadramento professionale;
- mansione;
- luogo di lavoro;
- struttura di assegnazione;
- trattamento economico iniziale;
- durata del periodo di prova;
- durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno.
IV. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la
Società darà precedenza al personale a tempo parziale
già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine
a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale,
sempreché ne abbia fatto richiesta, svolga attività presso
la stessa unità produttiva o presso lo stesso comune, in
caso di pluralità di unità produttive nel medesimo ambito
comunale e sia adibito alle stesse mansioni o a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è
prevista l’assunzione. In caso di assunzione di personale a
tempo parziale, l’Azienda darà informazione al personale
già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in
unità produttive site nello stesso ambito comunale.
V. La prestazione individuale è determinata
consensualmente tra le parti e non può essere, in ragione
d’anno, inferiore a 900 ore o superiore a 1300 ore. A
fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o
commerciale, le predette prestazioni possono essere,
nell’ambito del secondo livello di contrattazione e sempre
su base consensuale, ridotte ovvero ampliate.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 6 9
VI. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo
orizzontale, verticale e misto ai sensi del D.Lgs. 61/00 e
successive modifiche e integrazioni.
A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può
articolarsi:
con presenza giornaliera su tutti i giorni della
settimana;
con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana;
con presenza articolata nel corso dell’anno anche
limitatamente ad alcuni periodi di esso;
con presenza in alcuni giorni dell’anno per tutti i giorni
della settimana o in parte di essi.
VII. Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare
su base regionale complessivamente il 10% del personale
a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in
forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.
La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il
limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito del secondo
livello di contrattazione.
I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai
contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con
esclusione dei contratti in cui l’articolazione della
prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata.
All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di
specifiche iniziative, la Società darà informativa alla
delegazione sindacale territoriale a livello regionale di cui
all’art. 6 del presente CCNL, in ordine ai livelli
professionali e alle tipologie di attività interessate
dall’attivazione di rapporti a tempo parziale.
Per le altre Aziende alle quali si applica il contratto di
Poste Italiane S.p.A., il personale a tempo parziale non
potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con
contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 0
VIII. Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a
tempo parziale, la Società, anche con riferimento a quanto
contenuto nell’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del
7 marzo 2011, favorirà, nell’ordine, ai fini della precedenza
nell’accoglimento e compatibilmente con le proprie
esigenze organizzative e produttive, le domande avanzate
dai lavoratori nei seguenti casi:
- gravi motivi personali o familiari (ad es. dipendenti
portatori di handicap grave, genitori o familiari che
assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92,
dipendenti con familiari o affini entro il secondo grado
affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41
del presente CCNL);
- lavoratrici madri di figli di età compresa tra uno e tre
anni;
- necessità di accudire figli di età inferiore a 8 anni;
- oggettive e rilevanti esigenze di cura di genitori e/o altri
familiari entro il secondo grado;
- lavoratori-studenti.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata nei
modi previsti dalla legge, i lavoratori affetti da patologie di
particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL,
nonché i dipendenti che accedono a programmi
terapeutici e riabilitativi di cui all’art. 45 del presente
CCNL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale e, in caso di richiesta, alla trasformazione
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale potrà avvenire a tempo indeterminato
ovvero avere durata predeterminata comunque non
inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta
da notificarsi da parte della Società o del lavoratore
almeno 60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto
si intende prorogato tacitamente per la stessa durata.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 1
Richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno
prima della scadenza del termine, motivate da gravi e
comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare,
saranno prese in considerazione dalla Società
compatibilmente con le esigenze organizzative e
produttive.
In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a
svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di
identico o equivalente contenuto professionale nell’ambito
del livello di inquadramento di appartenenza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
A. In caso di disdetta da parte della Società, la stessa
valuterà, compatibilmente con le esigenze organizzative e
produttive ed a fronte di comprovate necessità del
lavoratore, la possibile permanenza dell’interessato in
regime di orario ridotto, anche attraverso l’eventuale sua
assegnazione ad altra unità produttiva.
B. In caso di ritorno del lavoratore ad attività a tempo pieno,
la Società, compatibilmente con le esigenze organizzative
e produttive e con il livello di inquadramento professionale
di appartenenza, lo reinserirà nella stessa unità produttiva
di assegnazione ovvero, ove possibile, nel luogo di lavoro
di provenienza o in uno viciniore.
IX. Nel corso di svolgimento del rapporto a tempo parziale, è
facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo
parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale clausole che consentono la
variazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa (clausole flessibili) e, nei rapporti di lavoro parttime
di tipo verticale o misto, anche clausole che
consentono la variazione in aumento della prestazione
lavorativa (clausole elastiche).
A tal fine è richiesto il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, reso con l’assistenza
di un componente delle Organizzazioni sindacali stipulanti
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 2
il presente CCNL, salvo rinuncia del lavoratore
interessato.
L’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce
giustificato motivo di licenziamento.
La modifica della collocazione temporale della prestazione
lavorativa nonché la variazione in aumento della stessa
sono ammesse in relazione ad esigenze di servizio o ad
esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo,
sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività.
La variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa nonché la modifica della collocazione temporale
della stessa devono essere disposte con un preavviso non
inferiore a quattro giorni lavorativi, fatto salvo quanto
previsto al successivo comma X.
Per le ore prestate in orari diversi da quelli inizialmente
concordati (clausole flessibili), il lavoratore ha diritto ad
una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria
globale di fatto.
La variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa (clausole elastiche) è possibile entro il limite
annuale complessivo massimo di ore pro capite pari al
15% della prestazione concordata e comporta una
maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria
globale di fatto, salvo quanto previsto al successivo
comma X.
La variazione della collocazione temporale della
prestazione non dà diritto alle maggiorazioni economiche
di cui al presente comma nei casi in cui le suddette
variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue
scelte o necessità.
Decorsi 5 mesi dalla stipula delle predette clausole, il
lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società
preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti
documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal
competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa
subordinata o autonoma;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 3
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di
formazione per il tempo necessario a soddisfare tali
esigenze.
Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui
alle precedenti lettere a) e b) il predetto periodo di
preavviso potrà essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti
nuove clausole nel rispetto di quanto previsto dalla
presente disciplina contrattuale.
Le Parti si danno atto che la disciplina di cui sopra in
materia di clausole elastiche e flessibili non si applica nei
casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che
interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative
della stessa, con conseguente rimodulazione
dell’articolazione oraria concordata tra le Parti.
Lo svolgimento di lavoro supplementare da parte del
personale a tempo indeterminato nonché di quello assunto
con contratto a tempo determinato, potrà essere richiesto
solo a fronte di esigenze di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite
all’ordinaria attività, nella misura massima di 100 ore
annue.
In caso di rifiuto da parte del lavoratore di effettuare
prestazioni di lavoro troverà applicazione l’art. 3, comma
3, del D.Lgs. n.61 del 2000 e successive modifiche e
integrazioni.
Le prestazioni supplementari svolte entro il limite
quantitativo di cui al presente comma comportano una
maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di
fatto; le prestazioni supplementari svolte oltre il medesimo
limite quantitativo comportano una maggiorazione pari al
15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le
prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate
secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 74 del presente
CCNL in materia di lavoro straordinario.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 4
X. Previo specifico accordo tra Azienda e lavoratore, nei
riguardi del personale a tempo indeterminato con
contratto part-time verticale che sottoscriva una clausola
elastica, riguardante la prestazione di lavoro nei periodi
non inclusi nel contratto individuale di lavoro, in alternativa
a quanto previsto dal comma precedente, trova
applicazione la seguente disciplina:
- il personale part-time verticale interessato alla stipula di
detta clausola, potrà indicare, alla competente struttura
aziendale, quale ambito territoriale nel quale si dichiara
disponibile ad effettuare le prestazioni lavorative nei
periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro,
oltre al Comune ove è ubicata la sede di lavoro un’altra
diversa località;
- l’attività prestata nel Comune indicato dal lavoratore non
determina il rimborso delle spese di vitto e alloggio né
dell’indennità di trasferta;
- l’Azienda, al ricorrere di esigenze organizzative e
produttive, che possano essere soddisfatte mediante
l’utilizzo della clausola elastica di cui al presente
comma, contatterà, con almeno tre giorni lavorativi di
anticipo e in base ad un criterio di rotazione su base
comunale, il personale part-time verticale che abbia
sottoscritto la clausola elastica con le modalità del
presente comma e che svolga le medesime mansioni. Il
lavoratore sarà libero di accettare o meno la richiesta e,
nel caso di accettazione, sarà tenuto ad effettuare la
prestazione per il periodo previsto;
la variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa non potrà determinare il superamento del
limite annuo complessivo di ore pro-capite pari al 90%
della corrispondente prestazione full-time e comporta
una maggiorazione pari al 7% della retribuzione globale
di fatto, in sostituzione a quanto previsto al comma IX.
Il personale a tempo indeterminato con contratto part-time
verticale di durata non predeterminata, che abbia
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane 7 5
sottoscritto la clausola elastica di cui al presente comma,
avrà, nell’ambito della provincia di applicazione, una
priorità, rispetto agli altri lavoratori part–time, alla
trasformazione a tempo pieno del proprio rapporto di
lavoro, fatti salvi gli obblighi previsti al precedente comma
VIII.
Nell’ambito dei lavoratori che hanno sottoscritto la predetta
clausola il criterio di priorità nella trasformazione a full-time
sarà determinato dal numero di giornate di effettiva
prestazione in regime di clausola elastica prevista dal
presenta comma.
Le Parti si incontreranno, in sede nazionale e regionale, di
norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, con
l’obiettivo di monitorare il processo di cui al punto che
precede.
XI. Il trattamento economico è commisurato alla relativa
durata della prestazione.
Il trattamento normativo è determinato per i singoli istituti
avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare
per quanto concerne le ferie, ad un numero di giorni:
- pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il rapporto
di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
- proporzionato alle giornate lavorate nell’anno, se il
rapporto di lavoro è a tempo parziale verticale;
- calcolato combinando i due criteri se il rapporto di
lavoro è a tempo parziale misto.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
parziale verticale, ferma restando la disciplina contrattuale
prevista in materia di Assenze per malattie - Trattamento,
di cui all’art. 41 del presente CCNL, il periodo di comporto
verrà riproporzionato in relazione alle giornate di
prestazione lavorativa pattuita.
Al personale a tempo parziale sono applicate le tutele di
cui all’art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (Principio di
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non discriminazione). Tra le altre, in particolare, l’accesso
ad iniziative di formazione professionale organizzate dalla
Società, la durata dei congedi previsti dal Testo Unico
D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità. Ai sensi dell’art. 60 del citato
Decreto il trattamento economico di tali congedi è
riproporzionato in ragione della ridotta entità della
prestazione lavorativa. Ove la lavoratrice o il lavoratore a
tempo parziale e la Società abbiano concordato la
trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo
pieno per un periodo in parte coincidente con quello del
congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di
calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di
quanto previsto dall’art. 23 comma IV del medesimo
Decreto.
XII. La Società, nell’ambito degli incontri previsti a livello
regionale dall’art. 4, informerà con cadenza semestrale, le
rappresentanze sindacali stipulanti sull’andamento delle
assunzioni a tempo parziale, relativa tipologia e ricorso al
lavoro supplementare.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo, le Parti
si danno atto che sono fatte salve diverse previsioni di accordi
intervenuti tra le Parti stipulanti il presente CCNL.
In relazione agli ambiti oggetto di contrattazione di cui all’art. 2
del vigente CCNL, le Parti ritengono che il rapporto di lavoro a
tempo parziale costituisce elemento del confronto sulle politiche
occupazionali.

domenica 4 dicembre 2011

Al via la Banca del Mezzogiorno con un siciliano doc al vertice: Piero Cirrito

sudmagazine.it/ 3dic11

di Antonella Sferrazza – Il neo ministro allo Sviluppo economico Corrado Passera lo ha annunciato un paio di giorni fa: la Banca del Mezzogiorno prenderà il via a gennaio. Dopo anni di chiacchiere il progetto di dotare il Sud Italia di una banca più attenta alle esigenze del territorio, sembra arrivare al traguardo. Non sono ancora chiarissimi i vantaggi che porterà questa nuova creatura alle pmi meridionali che vivono come un incubo la questione dell’accesso al credito. Ma una buona notizia, c’è. E sembra alquanto certa.



A guidarla, infatti, dovrebbe essere un siciliano doc, profondo conoscitore del sistema creditizio del Mezzogiorno d’Italia : Piero Cirrito, stimatissimo non solo per le sue competenze tecniche ma anche per la sua affabilità, il suo coraggio e per la sua limpidezza.



Classe 1953, nato a Caltavuturo, sorridente paese delle Madonie, Cirrito ha scalato le vette della carriera bancaria in Sicilia distinguendosi per professionalità e attenzione al tessuto produttivo dell’Isola. A Palermo, dove si è trasferito all’età di 5 anni con la famiglia, si laurea in giurisprudenza con una tesi (premonitrice), sulla validità degli accertamenti creditizi nelle procedure fallimentari.



Comincia giovanissimo la sua carriera bancaria al Banco di Sicilia prima sulle Madonie e poi nel capoluogo siciliano. Sarà sempre ai vertici nonostante il vorticoso avvicendamento, in 10 anni, di ben 6 direttori generali: Ottavio Salamone, Giacomo Perticone, Salvatore La Francesca, Cesare Caletti, Giuseppe Spatafora e poi di nuovo Cesare Caletti. E’ proprio in questo periodo che Cirrito percorre tutti i gradini della carriera che lo porterà a diventare direttore centrale del Banco. Da primo segretario nell’86 a funzionario nell’88, poi procuratore nel ’90, vicedirettore nel ’97 e direttore di sede nel ’98. Fino all’ultimo gradino, nel 2003, con la nomina, proprio all’indomani della ispezione di Banca d’Italia al Bds, a direttore centrale.



La carriera al Banco di Sicilia si conclude, per sua scelta, quando l’istituto di credito passa da Capitalia a Unicredit. A quel punto Cirrito decide di cambiare strada e passa al Credito Siciliano di cui è vice direttore. Nei prossimi giorni si dovrebbe ufficializzare il passaggio al nuovo incarico.



Riguardo alla Banca del Mezzogiorno, l’Istituto, fortemente voluto a suo tempo dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti, sarà una banca di secondo livello col compito di operare con la rete di banche e istituzioni che aderiscono all’iniziativa. Dovrà sostenere i vari progetti d’investimento nel meridione, promuovendo particolare il credito alle piccole e medie imprese, che saranno, secondo quanto risulta dal progetto relativo alla sua istituzione, le principali destinatarie della sua attività.



Per creare il nuovo istituto, le Poste di Sarmi (di cui è azionista il Tesoro, ovvero – oggi – lo stesso Monti) ha acquistato in agosto da Unicredit il Mediocredito Centrale (per 136 milioni), al quale ha subito cambiato nome in Banca del Mezzogiorno. Lo stesso Sarmi ha assunto la presidenza, mentre ad è l’ex numero uno di Antonveneta, Piero Luigi Montani, che qualche anno fa balzò sulle cronache dei giornali come il manager «più pagato del Veneto». L’investimento in strutture è minimo, perchè gli sportelli si appoggeranno a quelli postali («basta una vetrofania e una scrivania»). All’avvio saranno 250 nelle otto regioni del Sud, isole comprese, per puntare, a regime, a una capillarità fatta di 4mila punti posta-banca.

Postino licenziato perché spaccia cocaina. Non era in servizio: deve riavere il posto

Pusher nel tempo libero per saldare il mutuo: per i giudici
Poste Italiane dovrà reintegrarlo e pagare gli stipendi arretrati

TRENTO - Spacciare cocaina, ma fuori dall' orario di lavoro, non comporta la perdita del posto. Lo ha deciso il Tribunale di Trento ordinando il reintegro al lavoro di un postino licenziato dopo essere stato arrestato un anno fa in Trentino durante un'operazione antidroga, e che aveva patteggiato una pena di un anno e 8 mesi.

I giudici di Trento hanno accolto il ricorso dell'avvocato del postino contro l'ordinanza del giudice del lavoro che aveva confermato il licenziamento per giusta causa deciso da Poste Italiane.

Secondo la difesa, il vincolo fiduciario con il datore di lavoro non poteva giudicarsi violato in quanto l'attività di spaccio avveniva durante il tempo libero e mai in servizio. I giudici di Trento hanno accolto questa tesi affermando che «deve applicarsi il principio generale della irrilevanza dei comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata». Il postino, che al momento dell'arresto aveva ammesso di avere spacciato per pagare il mutuo della casa, dovrà quindi essere reintegrato al lavoro e avrà diritto a tutti gli stipendi arretrati.

sabato 3 dicembre 2011

IN POSTE ITALIANE NON SI RISPETTA L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUI LAVORI USURANTI: INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14119
presentata da
GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE
giovedì 1 dicembre 2011, seduta n.556

BURTONE. - Al Ministro dello sviluppo economico.- Per sapere - premesso che:

la legge 4 novembre 2010, n. 183, relativa al beneficio pensionistico per i lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti, e il decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della citata legge, obbligano le aziende, a richiesta dei lavoratori interessati, a rilasciare certificazione attestante lo svolgimento di lavori usuranti effettuai dai loro dipendenti nell'ultimo decennio;

a quanto consta all'interrogante, l'azienda Poste italiane Spa, in molte realtà territoriali del Paese, ha disatteso e tutt'ora disattende quanto disposto dalla legge in questione, con conseguenze negative per i lavoratori postelegrafonici aventi diritto;

tale anomala situazione ha assunto aspetti paradossali soprattutto al Centro rete postale C.M.P. di Catania, laddove, nonostante le reiterate richieste dei lavoratori applicati nella predetta realtà produttiva, la dirigenza aziendale continua ad eludere le legittime aspettative degli interessati, con motivazioni che, sovente, paiono poco credibili -:

quali urgenti iniziative il Ministro intenda assumere affinché Poste Italiane Spa di Catania rispetti pienamente la legge 4 novembre 2010, n. 183. (4-14119)

giovedì 1 dicembre 2011

RICORSI E VERBALI DI ACCORDI DEI CTD IN SERVIZIO PRESSO POSTE ITALIANE: "FAVORITI SOLO ALCUNI PRIVILEGIATI"? - INTERROGAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06320
presentata da
ANDREA AUGELLO
martedì 29 novembre 2011, seduta n.638
AUGELLO - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

Poste Italiane si è trovata recentemente a fronteggiare una serie di controversie giudiziarie causate da numerosi ricorsi presentati da personale con contratto a tempo determinato, che attualmente presta servizio nell'azienda in virtù di una sentenza favorevole del giudice;

Poste Italiane e le rappresentanze sindacali hanno operato, pertanto, una complessa ed approfondita disamina sulla questione, al fine di trovare una soluzione attraverso la conciliazione extragiudiziale dei ricorsi pendenti;

in tale contesto le Parti hanno sottoscritto, nell'ultimo periodo, una serie di verbali che hanno prodotto gli accordi del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008 e del 27 luglio 2010, disciplinando la delicata questione legata alla possibile conciliazione extragiudiziaria dei ricorsi;

tali accordi hanno previsto una serie di disposizioni che garantiscono al dipendente, nel caso di adesione, di ottenere il pieno consolidamento del rapporto di lavoro;

Poste Italiane, secondo quanto risulta all'interrogante, non ha ottemperato a quanto sottoscritto nel predetto verbale con le rappresentanze sindacali, omettendo il dovuto controllo sui requisiti, nonché sui termini previsti dal verbale richiesti nelle domande di adesione alla conciliazione, favorendo di fatto solo alcuni privilegiati che hanno potuto consolidare il rapporto di lavoro, pur non in possesso dei requisiti richiesti;

tenuto conto che le valutazioni operate da Poste Italiane potrebbero costituire una violazione del verbale di accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali,

si chiede di sapere se il Governo intenda verificare se siano stati violati i principi di diligenza e trasparenza nell'applicazione dell'accordo in questione.

(4-06320)

domenica 20 novembre 2011

Poste Italiane: lettera sindacale unitaria di richiesta d'incontro con l'Amministratore Delegato

Ing. Massimo Sarmi
Amministratore Delegato

Poste Italiane Spa

V.le Europa n. 175



00144 R O M A
Roma 18 Novembre 2011

OGGETTO: Richiesta incontro.




Alla luce delle evidenti criticita’ presenti in Poste Italiane che hanno determinato, di fatto, la cancellazione delle Relazioni Industriali nella piu’ grande Azienda di Servizi del Paese, le scriventi OO.SS. chiedono un urgente incontro alla S.V. per discutere delle condizioni attuali e delle prospettive di Poste Italiane in uno scenario di preoccupante difficolta’.


Restiamo in attesa di urgente convocazione.


Distinti saluti.


LE SEGRETERIE NAZIONALI


SLP CISL UILPOSTE CONFSAL COM UGL-COM
Mario Petitto Ciro Amicone Raffaele Gallotta Salvatore Muscarella

venerdì 18 novembre 2011

LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE: IERI 17 NOVEMBRE 2011 - INTERROGAZIONE ALLA CAMERA PER RISCHIO ESTINZIONE O SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 20 AL 40 PER CENTO CON SALDO SUPERIORE A QUELLO FISSATO DALLA LEGGE

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13922
presentata da
ETTORE ROSATO
giovedì 17 novembre 2011, seduta n.550

ROSATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze.- Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 49, comma 12, poneva un importo limite per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore disponendo, al successivo comma 13 del medesimo articolo, che i libretti di deposito bancari con saldo superiore a quello fissato dalla legge dovessero venire estinti o il loro saldo dovesse venire ridotto nella misura necessaria al rispetto del limite posto;

il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha modificato l'importo previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di cui sopra, inizialmente ammontante a euro 5.000, e ridefinito in euro 2.500;

il medesimo decreto-legge ha modificato il termine entro il quale fosse possibile estinguere i libretti di deposito bancari con saldo eccedente quello imposto come limite dalla legge o ridurne l'importo al fine di rispettarne il limite imposto dalla legge, normando che lo stesso fosse fissato al 30 settembre 2011;

le modificazioni introdotte al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, hanno lasciato invariato al comma 13 dell'articolo 49, il secondo periodo dove si disciplina l'obbligo in capo alle banche e a Poste italiane spa di dare «ampia diffusione ed informazione a tale disposizione»;

in caso di violazione della norma recante il saldo massimo consentito sui libretti di deposito bancari al portatore, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 51, comma 1, dispone che la banca deve riferire al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione al trasgressore e alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione;

la stessa si appalesa essere costituita da sanzione amministrativa del valore compreso tra il 20 per cento e il 40 per cento del saldo del libretto di deposito bancario, anche se il comma 7-bis dell'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sancisce che «la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro»;

all'interrogante sono giunte segnalazioni circa l'inadempimento di alcune banche all'obbligo di diffusione e informazione della disposizione ai propri clienti interessati dalla modifica normativa;

è accaduto, quindi, che alcune famiglie - accortesi in ritardo del fatto che il libretto di deposito bancario, spesso istituito per il figlio con i risparmi dei genitori, eccedesse rispetto al saldo massimo consentito con le modifiche apportate dal decreto-legge sopra citato - sono intervenute di loro spontanea iniziativa per ridurre l'ammontare del libretto;

risulta, però, che nei casi segnalati le banche abbiano anticipato alle famiglie il loro obbligo di procedere alla segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei nominativi dei portatori dei libretti di deposito bancari che avessero violato, temporaneamente, la disposizione dell'articolo 49, comma 12, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato;

si precisa dell'esistenza presso numerosi istituti bancari, di libretti di deposito bancari, con diverse denominazioni, appositamente istituiti per raccogliere i risparmi delle famiglie destinati ai figli riportanti sui frontespizi dei libretti il nome del minorenne al quale è destinato e il nome del genitore responsabile;

conseguentemente all'istituzione di questi libretti di deposito bancari specifici per i bambini, è solito, alle famiglie italiane, finanziare gli stessi con i risparmi e con altre somme modeste nelle occasioni particolari per i bambini, senza seguire attentamente l'ammontare del saldo del libretto in quanto destinato al bambino una volta che diverrà maggiorenne;

è emerso, dalle segnalazioni pervenute all'interrogante, che il saldo di questi libretti di deposito bancari, fosse correttamente al di sotto del limite di euro 5.000 come imposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prima delle modificazioni dell'agosto 2011, ma che fossero al di sopra del limite di euro 2.500 come introdotto con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;

la sanzione amministrativa prevista appare essere sproporzionata perché potrebbe essere superiore al saldo stesso del libretto di deposito bancario, in caso di violazione minima del limite di legge;

anche una sanzione ammontante tra il 20 per cento e il 40 per cento del saldo del libretto di deposito bancario rappresenterebbe un eccesso considerato che si applica a modesti importi e che la tenuta degli stessi è stata fatta in buona fede;

si ritiene che la vicinanza tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e il termine ultimo per intervenire sui libretti di deposito bancari senza rischiare di incorrere in violazione della legge - che ricordo era il giorno 30 del mese immediatamente successivo - ha reso difficile una capillare informazione dell'intervenuta modifica al limite massimo consentito dalla legge;

si ricorda che in sede di conversione in legge del decreto-legge sopra citato sono state apportate numerose modifiche che hanno reso ancora più difficile la conoscenza del reale contenuto del testo convertito anche agli addetti ai lavori rappresentando un caso di «ignoranza inevitabile» come formulata ed accolta nella sentenza n. 364 del 24 marzo 1988 della Corte costituzionale;

va sottolineato che la conversione è avvenuta a due settimane dal termine ultimo per intervenire sui libretti di deposito bancari senza il rischio di incorrere in violazione della legge;

nel periodo in questione anche i mezzi di informazione, quali giornali, riviste, emittenti radiofoniche e televisive, non hanno prestato la dovuta attenzione al termine del 30 settembre 2011 e alla modifica del limite massimo consentito sui libretti di deposito bancari;

lungi dal pensare che il Governo intenda «fare cassa» ai danni dei piccoli risparmiatori e ai danni delle famiglie che hanno accantonato qualche modesta somma sui libretti di deposito bancari dedicati ai bambini, in ultimo, non certo per importanza, si richiama l'articolo 47 Costituzione, comma 1, «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito» -:

fermo restando la condivisione delle norme che limitano la circolazione del denaro contante e che combattono in questo modo anche l'evasione fiscale e le attività criminali, se e quali iniziativa il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa circa la particolarità di alcuni libretti di deposito bancari istituiti per bambini e circa la vicinanza del termine posto rispetto alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, intenda assumere in modo da poter tutelare le famiglie italiane dal rischio di una sanzione che pare ingiusta e penalizzante;

se il Governo non ritenga, in considerazione dell'abbassamento del limite del saldo massimo consentito a euro 2.500, di assumere iniziative normative per ridurre l'irragionevole e sproporzionata sanzione amministrativa di euro 3.000 prevista in caso di violazione del saldo massimo consentito;

se al Governo risulti che le banche e Poste italiane SpA abbiano provveduto, come previsto a norma dell'articolo 49, comma 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a dare ampia diffusione e informazione ai consumatori del termine del 30 settembre 2011 per adeguarsi alla normativa sull'abbassamento del limite del saldo consentito sui libretti di deposito bancari o postali.(4-13922)

giovedì 17 novembre 2011

Corte Costituzionale: Legittima la forfetizzazione del risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine - Sentenza 303 dell'11 novembre 2011

Dubbi di legittimità della legge n. 183/2010 così detto Collegato al Lavoro. La Corte di Cassazione ritiene costituzionalmente illegittimo l’art. 32, commi 5, 6 e 7, laddove è previsto rispettivamente che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore in ragione di un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; che, in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, i quali contemplino l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo della suddetta indennità è ridotto alla metà; che tali previsioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Ubi maio minor cessat, la Consulta, con la Sentenza n. 303/2011, ha dichiarato infondata la questione. La nuova normativa è sospettata d’illegittimità, perché ritenuta irragionevolmente riduttiva del risarcimento del danno integrale già conseguibile dal lavoratore sotto il regime previgente, fino a monetizzare, anche il diritto indisponibile alla regolarizzazione contributiva. In tal modo, sarebbero lesi gli artt. 3, 4, 24, 101, 102 e 111 Cost., poiché la liquidazione del danno, eventualmente sproporzionata per difetto rispetto all’ammontare realmente sofferto dal lavoratore, indurrebbe il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento tentando di prolungare il giudizio o addirittura sottraendosi all’esecuzione della sentenza di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica. Con ciò la normativa in questione vanificherebbe il diritto del cittadino al lavoro e minerebbe l’effettività della tutela giurisdizionale, in tesi frustrata dalla conseguente irrilevanza del tempo occorrente all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del termine, altresì con effetti discriminatori nei confronti di una serie di lavoratori versanti in situazioni comparabili, fino a compromettere le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Il dubbio posto dai giudici rimettenti s’incentra sulla violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza del trattamento indennitario forfetizzato, introdotto dalla riforma in oggetto, rispetto al maggiore risarcimento che sarebbe stato assicurato dal “diritto vivente” ricavato dalla normativa generale di diritto comune. La disciplina dettata dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 prende spunto dalle obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, con l’esito di risarcimenti ingiustificatamente diversificati in misura eccessiva. Tra le variabili registratesi nella prassi, tutte pienamente consentite dal regime pregresso, basta citare l’identificazione del dies a quo del diritto al risarcimento del danno, a volte desunto da elementi formali o espliciti, ma spesso ricavato da comportamenti concludenti e la determinazione dell’aliunde perceptum da porre in detrazione dal pregiudizio concretamente risarcibile, talora esteso al percipiendum, ossia al guadagno che sarebbe lecito attendersi dal lavoratore diligentemente attivatosi nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, con diversificate forme di utilizzazione, al riguardo, del ragionamento presuntivo. È in tale contesto, quindi, che deve inserirsi la novella in esame, diretta a introdurre un criterio di liquidazione del danno di certa e omogenea applicazione. Così ricostruita la ratio legis, la normativa di riforma sfugge alle proposte censure di non ragionevolezza. In termini generali, la norma scrutinata non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Difatti, l’indennità prevista dall’art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 va chiaramente a integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La stabilizzazione del rapporto è la protezione maggiore che possa essere riconosciuta a un lavoratore precario. Il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre solo il periodo cosiddetto “intermedio”, ovvero, quello che va dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità dello stesso e dichiara la conversione del rapporto. Il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum. Con ciò, l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. La stessa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione. Con la conseguenza che la disciplina in esame, confrontata con quella previgente, risulta, sotto tale profilo, certamente favorevole al lavoratore.
A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva.

SENTENZA
Ritenuto in fatto



1. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 28 gennaio 2011, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli 117 della Costituzione, dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). Tali disposizioni prevedono quanto segue: il comma 5, che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore in ragione di un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali); il comma 6, che, in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i quali contemplino l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo della suddetta indennità è ridotto alla metà; il comma 7, che tali previsioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge.

1.1. - Riferisce la Corte rimettente che, con ricorso al Tribunale di Pisa, il signor C. C. aveva affermato l’illegittimità del termine di durata apposto al contratto con cui la S.p.A. Poste Italiane lo aveva assunto al lavoro, nonché la conseguente conversione del negozio in contratto a tempo indeterminato, chiedendo che la società, avvalsasi del termine ed estromessolo dall’azienda, fosse condannata a riammetterlo in servizio ed a risarcirgli il danno da sospensione del rapporto di lavoro; che, rigettata la domanda in primo grado, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del gravame del lavoratore, aveva accertato la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato e condannato la società a riammetterlo in servizio ed a risarcirgli il danno, pari alle retribuzioni con accessori, a partire dal 26 settembre 2002, ossia dal giorno in cui egli aveva offerto le proprie prestazioni; che contro detta sentenza la società aveva proposto ricorso per cassazione. Entrata nelle more del giudizio in vigore la legge n. 183 del 2010, la Corte rimettente opina di dover applicare la nuova disciplina in materia di contratto a tempo determinato delineata dalle disposizioni impugnate ivi contenute, in quanto ritenute riferibili a tutti i giudizi in corso, di qualunque grado. Sicché, la sentenza impugnata dovrebbe a suo avviso essere cassata con rinvio, onde consentire al giudice di merito di calcolare l’indennità spettante in base alla novella, in misura certamente inferiore a quella dovuta ai sensi della normativa previgente, ossia dal 26 settembre 2002 fino alla riammissione al lavoro, nella specie - stando agli atti - non ancora avvenuta. Donde la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.

1.2. - La Corte di cassazione ritiene, altresì, non manifestamente infondate le questioni di legittimità delle suddette norme. In primo luogo, per denunciato contrasto di esse con gli artt. 3, secondo comma, art. 4 Cost., atteso che la sproporzione fra la tenue indennità ed il danno, che aumenta con la permanenza del comportamento illecito del datore di lavoro, sembrerebbe contravvenire all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria.

1.3. - Con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848, la Corte rimettente deduce che le disposizioni censurate, dettate da motivi di opportunità economica, realizzerebbero un’intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, volta ad influire sulla decisione di una singola controversia o su un gruppo di esse, non giustificata da ragioni “imperative” di interesse generale, né da esigenze parificatrici in rapporti di lavoro pubblico, né dall’incerta interpretazione o da imperfezioni tecniche delle norme di diritto comune in tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore, come costantemente interpretate dalla giurisprudenza lavoristica.

2. - Con memoria depositata il 3 maggio 2011 si è costituita la società Poste Italiane, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo la dichiarazione di manifesta inammissibilità ovvero di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione.

2.1. - In punto d’inammissibilità, la parte privata evidenzia il difetto di rilevanza delle questioni in esame, in quanto poste in via puramente ipotetica ed in relazione a norme destinate a trovare applicazione solo nell’ambito del giudizio rescissorio avanti alla competente Corte d’appello.

2.2. - Nel merito, all’asserito contrasto delle norme censurate con i principi di ragionevolezza e di effettività del rimedio giurisdizionale, espressi negli 111 Cost., nonché con il diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost., la predetta società obietta che il legislatore, in un ragionevole bilanciamento ex ante degli interessi delle parti, per un verso, ha incentrato la garanzia del contraente debole sulla conversione del rapporto, per altro verso, ha rimodulato la concorrente tutela risarcitoria secondo un criterio equilibrato e ragionevole, già sperimentato per il caso di tutela obbligatoria del posto di lavoro.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 117, primo comma Cost., la società Poste Italiane eccepisce, in primis, l’inammissibilità della questione, poiché non sollevata rispetto al comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, ed argomenta per la sua infondatezza in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 6 CEDU, che non vieta in assoluto qualunque ingerenza del legislatore, ma stigmatizza l’alterazione della “parità delle armi” nei giudizi in corso solo quando lo Stato utilizzi il potere legislativo per volgere a suo favore l’esito di una controversia di cui esso sia parte. Mentre la riforma in oggetto sarebbe di carattere generale, e dunque non già diretta ad interferire sulla decisione di specifiche controversie, ma a parificare il trattamento di situazioni eguali a prescindere dalla data di introduzione del giudizio.

3. - Con memoria depositata il 28 aprile 2011 si è costituito il signor C. C., lavoratore resistente nel giudizio principale, chiedendo l’accoglimento delle questioni in esame.

Ritenutane la rilevanza alla luce delle puntuali allegazioni del giudice a quo, sottolinea l’irragionevolezza delle disposizioni di legge censurate, per la contraddizione logica e giuridica tra il mantenimento della conversione del rapporto a tempo indeterminato e l’esclusione della disciplina risarcitoria di diritto comune, di applicazione direttamente conseguente alla prima. Evidenzia, inoltre, la violazione dei limiti di compatibilità costituzionale dello scostamento della disciplina dell’illecito civile dai principi del diritto comune, in contrasto con gli 117 Cost., e l’inidoneità del rimedio apprestato dalla norma censurata, con un’indennità modellata su quella di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966, ad offrire adeguata tutela ad una generalità di lavoratori versanti in situazioni anche molto diverse tra loro.

4. - Con atto depositato il 3 maggio 2010 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per la dichiarazione di manifesta inammissibilità e/o non fondatezza delle questioni.

4.1. - In via preliminare, la difesa dello Stato: a) evidenzia che l’oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale non sarebbe costituito in alcun modo dalla disposizione di cui al comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e ne deduce l’inconferenza delle questioni di diritto intertemporale e di applicabilità ratione temporis delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo succitato; b) eccepisce la manifesta inammissibilità delle proposte questioni di legittimità (in riferimento a tutti i dedotti parametri di costituzionalità) per difetto del requisito della rilevanza in relazione al giudizio a quo. Ciò, in quanto il giudice rimettente avrebbe affermato apoditticamente la violazione delle invocate disposizioni costituzionali determinata dall’applicazione dei criteri di quantificazione di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 32, senza suffragare in alcun modo le proprie deduzioni con valutazioni relative alle peculiarità del caso di specie.

4.2. - Inoltre, a sostegno della non fondatezza delle questioni sollevate, la difesa dello Stato pone in risalto come i limiti dell’indennità predeterminati dal legislatore tengano conto - a suo avviso, in un equilibrato bilanciamento degli interessi - del vantaggio per il lavoratore derivante dal mantenimento della regola di conversione del rapporto, immune da decadenze di sorta, e della intollerabile incertezza sull’ammontare del risarcimento registratasi nella prassi.

Sarebbe parimenti infondata, per le medesime ragioni, la denuncia della lesione dell’art. 4 Cost., in quanto guida programmatica per il legislatore, ma non tale da condizionarlo nelle scelte “tecniche”.

Quanto poi alla censura riferita all’art. 117 Cost., il richiamo all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non sarebbe pertinente all’ipotesi in esame, trattandosi di contenziosi tra privati cittadini ed aziende private. Né la citata norma della CEDU potrebbe essere interpretata nel senso dell’impossibilità per il legislatore nazionale di disporre norme con efficacia retroattiva. Peraltro, la condivisa applicabilità delle norme censurate, innovative in via generale ed astratta della disciplina del contratto a termine, sia ai giudizi in corso, che a quelli in divenire, sarebbe valsa a superare le criticità rilevate dalla Corte costituzionale in ordine al previgente art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), avuto riguardo alla discriminazione di situazioni da esso realizzata in base alla circostanza, del tutto accidentale, della data di pendenza della lite (sentenza n. 214 del 2009).

5. - Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 dicembre 2010, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli 117 Cost., dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010.

5.1. - Riferisce il giudice rimettente che, con domanda proposta in data 11 agosto 2010, il lavoratore G. S. aveva convenuto in giudizio la S.p.A. Poste Italiane, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto il 5 aprile 2007; che nella pendenza del giudizio, il 24 novembre 2010, era entrata in vigore la legge n. 183 del 2010; che la società convenuta aveva invocato l’applicazione dell’art. 32 della legge citata, prevedente una forfetizzazione dal danno risarcibile al lavoratore «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato», ivi incluso il comma 6, «in quanto» avrebbe «stipulato (e» mantenuto «in essere) accordi sindacali a livello nazionale che prevedono l’assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie»; di avere così pronunciato una sentenza parziale, con cui aveva dichiarato «la nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti in data 5 aprile 2007» e l’instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato dalla data di assunzione, ordinando «alla società di riammettere immediatamente in servizio il lavoratore», nonché, al contempo, un’ordinanza in pari data, con cui, «impregiudicata ogni ulteriore valutazione», aveva concesso «alle parti, ex art. 32, comma 7, del c.d. “Collegato Lavoro”», un termine per l’integrazione della domanda e delle eccezioni in ordine all’ammontare del risarcimento dovuto, rinviando per la discussione sui restanti profili alla udienza del 20 dicembre 2010.

5.2. - Ad avviso del giudice rimettente le nuove disposizioni contrastano, anzitutto, con l’art. 3 Cost., sotto i profili della ragionevolezza e del divieto di discriminazioni.

Sotto il primo profilo, perché la forfetizzazione del risarcimento operata mediante la liquidazione di una modesta indennità “onnicomprensiva”, tale da monetizzare persino il diritto indisponibile alla regolarizzazione contributiva e calcolata, oltre tutto, secondo i criteri inappropriati di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966, renderebbe irragionevolmente irrilevante, anche a fronte della ricostituzione ex tunc del rapporto sottesa alla disposta “conversione” di esso, il tempo che il prestatore di lavoro subordinato è costretto ad attendere per ottenere l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del termine, negandogli quanto, invece, l’ordinamento riconosce a tutti gli altri soggetti contrattuali nel caso di inadempimento delle loro controparti, ossia il diritto al pieno risarcimento del danno subito. In tal modo, inoltre, il datore di lavoro sarebbe incoraggiato ad assumere un comportamento dilatorio ed ostruzionistico onde ritardare, con ogni mezzo, il momento della definitiva pronuncia.

Quanto al secondo aspetto, le norme censurate discriminerebbero una serie di lavoratori versanti in situazioni comparabili, ossia coloro i quali ottengano incolpevolmente la pronuncia favorevole nei gradi successivi al primo rispetto a coloro i quali, invece, l’abbiano ottenuta già in primo grado, in quanto, a differenza di questi ultimi, non possono «tenere fuori dall’indennità “onnicomprensiva” le retribuzioni e i contributi successivi alla pronuncia di primo grado»; i lavoratori assunti a termine rispetto ad altre categorie di dipendenti precari, aventi diritto alla ricostruzione del rapporto di lavoro, sia sotto il profilo retributivo che sotto quello contributivo, secondo le consuete regole generali; i lavoratori assunti a termine con giudizio ancora pendente in primo grado nei confronti di coloro la cui causa penda in appello o in cassazione, essendo le nuove disposizioni applicabili esclusivamente ai primi.

5.3. - Sarebbero, inoltre, lesi, gli 102 Cost., perché il citato art. 32, ridimensionando la tutela già offerta dal diritto vivente, ricalcata dalle conclusioni rassegnate dal ricorrente nella sua domanda giudiziale, ha finito per incidere sui principi della domanda e dell’interesse ad agire e, quindi, sul diritto all’azione, sino a minare, inoltre, con la sua efficacia retroattiva «la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto» e «la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico», oltre che «il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (v. citata la sentenza n. 209 del 2010).

5.4. - Il giudice a quo ravvisa, infine, una violazione degli 111 Cost., anche con l’interposizione dell’art. 6, primo comma, CEDU, nella misura in cui la norma di cui all’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, in mancanza dei “motivi imperativi di interesse generale” che avrebbero potuto giustificarla, «cancella, con efficacia retroattiva, una parte rilevante di diritti (il risarcimento effettivo e la regolarizzazione previdenziale del rapporto) comunque riconosciuti al lavoratore dalla previgente normativa».

5.5. - Oltre che non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale sin qui illustrate sarebbero, altresì, rilevanti nel giudizio a quo, in quanto solo l’accoglimento di esse, con l’espunzione dall’ordinamento giuridico dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 sarebbe in grado di consentire al lavoratore ricorrente - al quale è già stata riconosciuta dal medesimo Tribunale rimettente la conversione del rapporto con sentenza parziale - «di beneficiare della regolarizzazione della sua posizione contributiva e del risarcimento “effettivo” (rectius: integrale) del danno subito, nella misura delle retribuzioni maturate, al netto dell’aliunde perceptum, per il periodo successivo alla lettera di messa in mora».

6. - Con memoria depositata in data 25 maggio 2011 si è costituito in giudizio il signor G. S., lavoratore ricorrente nel giudizio principale, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost., ed argomentando in tal senso, in conformità alla già sollecitata ordinanza di rimessione, con dovizia di citazioni giurisprudenziali.

7. - Con atto depositato il 7 giugno 2011 si è costituita la S.p.A. Poste Italiane, chiedendo che le questioni di legittimità sottoposte alla Corte costituzionale siano dichiarate manifestamente inammissibili ovvero non fondate.

7.1. - In punto d’inammissibilità, eccepisce il difetto di motivazione sulla rilevanza, non essendo dato in alcun modo evincere dall’ordinanza di rimessione «se, in punto di entità del risarcimento del danno riconoscibile al ricorrente, questi, in mancanza della nuova disciplina dettata dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, avrebbe effettivamente e concretamente potuto percepire una somma maggiore di quella che potrebbe essergli riconosciuta applicando i criteri previsti dalle norme censurate». Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità della questione della violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo discriminatorio, perché presentata in modo alternativo o ancipite, vale a dire alla stregua di un’interpretazione ondivaga dell’ambito di applicazione della novella.

7.2. - In merito alla non fondatezza, ricalca gli argomenti spesi, in relazione ai parametri dell’art. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nell’atto di costituzione nel giudizio introdotto dall’ordinanza r.o. n. 62 del 2010, sopra riassunto.

Esclude, in primo luogo, il contrasto dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 con l’art. 3, primo comma, Cost., negando la sussistenza di discriminazioni di sorta tra i lavoratori che ottengano la conversione del contratto a termine in primo grado rispetto a coloro i quali la conseguano negli altri gradi di giudizio, in quanto tutti allo stesso modo ragionevolmente destinatari del medesimo regime indennitario, ed evidenzia, in primis come ulteriore motivo d’inammissibilità della questione de qua, la totale inconferenza dei tertia comparationis identificati dal rimettente. Quanto all’efficacia retroattiva della novella (e ai suoi riflessi negativi sugli artt. 3, 24, primo comma, 101 e 102 Cost.), l’anzidetta società obietta che essa debba ritenersi pienamente legittima, non trattandosi di norma penale ed essendo ragionevole l’applicazione del nuovo regime speciale anche per il passato. Osserva, inoltre, la parte privata che il sistema del “diritto vivente” pretesamente vulnerato sarebbe sempre legittimamente soggetto ad interventi legislativi; che, non avendo la regola generale di integralità della riparazione copertura costituzionale, ben potrebbe il legislatore ritenere equa e conveniente una limitazione al risarcimento del danno, anche rispetto a posizioni di diritto soggettivo perfetto, salva l’intangibilità del giudicato nella specie fatta salva; che, siccome l’attività del legislatore opera su un piano diverso dall’interpretazione in senso proprio del giudice, non la potestas iudicandi sarebbe incisa, ma tutt’al più, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, il «modello di decisione cui l’esercizio della suddetta potestà deve attenersi» (sentenza n. 229 del 1999).

8. - Anche nel presente giudizio innanzi alla Corte, con atto depositato il 7 giugno 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate, sviluppando argomenti sostanzialmente conformi a quelli svolti nell’atto d’intervento relativo al giudizio introdotto dall’ordinanza r.o. n. 62 del 2011, sopra sintetizzato, anche in punto di ragionevolezza della riduzione alla metà dell’indennità in base al disposto del comma 6 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, quale incentivo per la definizione in sede sindacale del contenzioso seriale disposto dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità.

9. - In entrambi i giudizi, con memorie illustrative depositate il 12-13 settembre 2011, le parti del giudizio principale hanno ulteriormente precisato le difese già svolte negli atti di costituzione.



Considerato in diritto



1. - Con separate ordinanze, la Corte di cassazione ed il Tribunale di Trani hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).

2. - La sostanziale identità delle questioni proposte rende opportuna la riunione dei giudizi al fine della loro decisione con un’unica sentenza.

3. - I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, nella parte in cui stabiliscono: che, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento del lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine dev’essere ragguagliato ad una indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, alla stregua dei criteri dettati dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Nome sui licenziamenti individuali) (art. 32, comma 5); che il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie (art. 32, comma 6); che tali disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge (art. 32, comma 7).

La nuova normativa è sospettata d’illegittimità, perché ritenuta irragionevolmente riduttiva del risarcimento del danno integrale già conseguibile dal lavoratore sotto il regime previgente, sino a monetizzare, secondo il Tribunale di Trani, persino il diritto indisponibile alla regolarizzazione contributiva.

In tal modo, sarebbero lesi gli artt. 3, 4, 24, 101, 102 e 111 Cost., poiché la liquidazione del danno, eventualmente sproporzionata per difetto rispetto all’ammontare realmente sofferto dal lavoratore, indurrebbe il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento tentando di prolungare il giudizio o addirittura sottraendosi all’esecuzione della sentenza di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica. Con ciò la normativa in questione vanificherebbe il diritto del cittadino al lavoro e minerebbe l’effettività della tutela giurisdizionale, in tesi frustrata dalla conseguente irrilevanza del tempo occorrente all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del termine, altresì con effetti discriminatori nei confronti di una serie di lavoratori versanti in situazioni comparabili, sino a compromettere le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

3.1. - La società ricorrente nel giudizio principale ed il Presidente del Consiglio dei ministri eccepiscono l’inammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione per difetto di rilevanza.

A loro avviso, le questioni di legittimità sarebbero state poste dalla Corte rimettente in via puramente ipotetica, in relazione a norme destinate a trovare applicazione solo nell’ambito del giudizio rescissorio avanti alla competente Corte d’appello e senza alcun elemento di raccordo con le peculiarità del caso di specie.

L’eccezione non è fondata, perché la Corte di cassazione ha ragionevolmente ritenuto che la norma debba applicarsi a tutti i giudizi, anche se pendenti in grado di legittimità come quello sottoposto al suo esame.

Posta tale premessa, il giudice a quo ha motivatamente formulato una prognosi di cassazione della sentenza impugnata, perché il danno liquidato al lavoratore dalla sentenza di appello eccederebbe quello massimo conseguibile in base ai nuovi criteri ora imposti dalla legge. In effetti, per consentire al giudice di merito - esercitati i poteri istruttori di cui all’art. 32, comma 7, della legge n. 183 del 2010 - l’esatta commisurazione dell’indennità tra il minimo ed il massimo previsti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo, è preliminare il vaglio di legittimità costituzionale della norma.

Il difetto di rilevanza, dunque, non sussiste.

3.2. - Anche in ordine alle questioni sollevate dal Tribunale di Trani, la società innanzi ad esso convenuta eccepisce la loro inammissibilità, perché, dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione, non risulterebbe affatto se il lavoratore ricorrente illegittimamente assunto a termine, in carenza della nuova disciplina dettata dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, avrebbe effettivamente e concretamente potuto percepire, a titolo di risarcimento del danno, una somma maggiore di quella che potrebbe essergli riconosciuta in base ai criteri previsti dalle norme censurate.

Neppure tale eccezione è fondata.

Il Tribunale di Trani, premesso di aver già dichiarato con sentenza parziale la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, ha chiaramente spiegato di dovere applicare, quindi, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno conseguentemente subito dal ricorrente, le nuove disposizioni di cui sospetta la non conformità alla Costituzione.

Ciò è sufficiente a dimostrare la rilevanza delle questioni proposte dal giudice a quo, fatta eccezione per il profilo attinente alla ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore, che rimane estraneo alla fattispecie dedotta nel giudizio principale perché, dal tenore dell’ordinanza di rimessione, non consta univocamente una specifica domanda sul punto.

3.2.1. - La predetta parte privata eccepisce, inoltre, l’inammissibilità delle questioni proposte dal Tribunale di Trani in relazione al denunciato contrasto dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 con l’art. 3, primo comma, Cost.

A suo avviso, infatti, il rimettente pugliese avrebbe contraddittoriamente prospettato, da un lato, la discriminazione dei lavoratori i quali ottengano la “conversione” del contratto nei giudizi di appello o di cassazione, basata sull’applicabilità della normativa censurata ai giudizi in corso anche nei gradi successivi al primo, dall’altro, la discriminazione a scapito dei lavoratori “vittoriosi” in primo grado, fondata sull’applicabilità della novella ai soli giudizi pendenti in tribunale.

Anche tale eccezione dev’essere disattesa.

Il Tribunale di Trani muove dall’assunto che, rispetto ai giudizi pendenti, i commi 5 e 6 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 trovino applicazione esclusivamente in primo grado. Con il corollario di far derivare l’asserita disparità di trattamento, in danno dei lavoratori ricorrenti in tribunale, segnatamente dalla disposizione di cui al successivo comma 7, che prevede l’efficacia retroattiva della nuova disciplina.

Pertanto, non v’è alcuna contraddizione di principio con le ulteriori sperequazioni ipotizzate dallo stesso giudice a quo in base al grado del giudizio all’esito del quale la domanda del lavoratore possa essere eventualmente accolta. E ciò, in quanto siffatte sperequazioni sono in tesi riferibili, invece, alle fattispecie regolate, per il futuro, dalla normativa “a regime” di cui ai commi 5 e 6 del succitato art. 32.

3.3. - Nel merito, le questioni non sono fondate.

3.3.1. - Il dubbio posto dai giudici rimettenti s’incentra sulla violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza del trattamento indennitario forfetizzato, introdotto dalla riforma in oggetto, rispetto al più sostanzioso risarcimento che sarebbe stato assicurato dal “diritto vivente” ricavato dalla normativa generale di diritto comune.

La disciplina dettata dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 prende spunto dalle obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, con l’esito di risarcimenti ingiustificatamente differenziati in misura eccessiva. Tra le variabili più evidenti registratesi nella prassi, tutte pienamente consentite dal regime pregresso, basta citare l’identificazione del dies a quo del diritto al risarcimento del danno, a volte desunto da elementi formali od espliciti, ma più spesso ricavato da comportamenti concludenti, e la determinazione dell’aliunde perceptum da porre in detrazione dal pregiudizio concretamente risarcibile, talora esteso al percipiendum, ossia al guadagno che sarebbe lecito attendersi dal lavoratore diligentemente attivatosi nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, con diversificate forme di utilizzazione, al riguardo, del ragionamento presuntivo. È in tale contesto, quindi, che deve inserirsi la novella in esame, diretta ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione.

Così ricostruita la ratio legis, la normativa di riforma sfugge alle proposte censure di non ragionevolezza.

In termini generali, la norma scrutinata non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Difatti, l’indennità prevista dall’art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. E la stabilizzazione del rapporto è la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario.

Non a caso, dall’esame dei lavori preparatori si desume che la disposizione di cui all’art. 32, comma 5, dell’anzidetta legge dev’essere correttamente letta come riferita alla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, la previsione della condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore dev’essere intesa «come aggiuntiva e non sostitutiva della suddetta conversione» (ordine del giorno G/1167-B/7/1-11 accolto al Senato della Repubblica innanzi alle commissioni I e XI riunite nella seduta del 2 marzo 2010).

D’altro canto, ancorché nell’ipotesi di licenziamento ingiustificatamente intimato in regime di tutela obbligatoria, il rimedio indennitario apprestato dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, anche in mancanza della riassunzione, ha più volte passato indenne il vaglio di questa Corte (sentenze n. 46 del 2000, n. 44 del 1996 e n. 194 del 1970).

Quanto poi alla denunziata insufficienza del trattamento forfetario previsto dalle disposizioni censurate, la Corte di cassazione rimettente ritiene che l’indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32, commi 5 e 6, della legge citata, non ipotizzabile come aggiuntiva al risarcimento dovuto secondo le regole di diritto comune, assorba l’intero pregiudizio subito dal lavoratore a causa dell’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, dal giorno dell’interruzione del rapporto fino al momento dell’effettiva riammissione in servizio. Donde l’effetto a suo avviso perverso di indurre il datore a persistere nell’inadempimento, anche sottraendosi all’esecuzione della condanna, non suscettibile di esecuzione in forma specifica, con indefinita dilatazione del danno ed abnorme sproporzione dell’indennità rispetto ad esso.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata della novella, però, induce a ritenere che il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto.

A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva.

Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata. Se, infatti, il datore di lavoro, anche dopo l’accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, potesse limitarsi al versamento di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione, non subirebbe alcun deterrente idoneo ad indurlo a riprendere il prestatore a lavorare con sé. E lo stesso riconoscimento della durata indeterminata del rapporto da parte del giudice sarebbe posto nel nulla.

Così intesa la norma censurata, cade l’ipotesi di paventata sproporzione dell’indennità di cui all’art. 32, commi 5 e 6, della legge citata, rispetto alla denunziata esigenza di ristoro di un danno destinato a crescere con il decorso del tempo, sino ad attingere valori non esattamente prevedibili.

E ciò, in primo luogo, perché il legislatore ha pure introdotto sub art. 32, commi 1 e 3, della legge n. 183 del 2010 un termine di complessivi trecentotrenta giorni per l’esercizio, a pena di decadenza, dell’azione di accertamento della nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro, fissandone la decorrenza dalla data di scadenza del medesimo. Con l’effetto di approssimare l’indennità in discorso al danno potenzialmente sofferto a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro sino alla sentenza, avuto, altresì, riguardo ai principi informatori del processo del lavoro intesi ad accelerarne la definizione.

In secondo luogo, perché il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum. Sicché, l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione. Con la conseguenza che la disciplina in esame, confrontata con quella previgente, risulta, sotto tale profilo, certamente più favorevole al lavoratore.

Peraltro, questa Corte ha affermato a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l’adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005 e n. 420 del 1991).

Tale condizione nella specie ricorre, tanto più ove si consideri che, nella specie, non v’è stata medio tempore alcuna prestazione lavorativa.

In definitiva, la normativa impugnata risulta, nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi. Al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta sempre e comunque, senza necessità né dell’offerta della prestazione, né di oneri probatori di sorta. Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata di esso. Ma non oltre, pena la vanificazione della statuizione giudiziale impositiva di un rapporto di lavoro sine die.

3.3.2. - Con specifico riferimento alla riduzione della metà del limite superiore dell’indennità ai sensi dell’art. 32, comma 6, la ragionevolezza della previsione trae alimento dal favor del legislatore per i percorsi di assorbimento del personale precario disciplinati dall’autonomia collettiva.

3.3.3. - Non è condivisibile neppure il rilievo della indebita omologazione, da parte del modello indennitario delineato dalla normativa in esame, di situazioni diverse. Come, ad esempio, la situazione del lavoratore il quale ottenga una sentenza favorevole in tempi brevi, possibilmente in primo grado, rispetto a quella di chi risulti vittorioso solo a notevole distanza di tempo (magari nei gradi successivi di giudizio). Ovvero del datore di lavoro il quale spontaneamente riammetta in servizio il prestatore nelle more del processo, pagandogli, intanto, il corrispettivo, rispetto ad altro datore che abbia invece “resistito” ad oltranza, evitando di riprendere con sé il lavoratore.

È evidente che si tratta di inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche (come l’eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari). Siffatti inconvenienti - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - non rilevano ai fini del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze n. 298 del 2009, n. 86 del 2008, n. 282 del 2007 e n. 354 del 2006; ordinanze n. 102 del 2011, n. 109 del 2010 e n. 125 del 2008). Sicché, non è certo dalle disposizioni legislative censurate che possono farsi discendere, in via diretta ed immediata, le discriminazioni ipotizzate.

Peraltro, presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine devono essere escluse anche per la ragione che il processo è neutro rispetto alla tutela offerta, mentre l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonché gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile).

Inoltre, la garanzia economica in questione non è né rigida, né uniforme. Piuttosto, la normativa in esame, anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti).

Quanto alle ulteriori disparità di trattamento segnalate dal Tribunale di Trani, esse risentono dell’obiettiva eterogeneità delle situazioni. Ed infatti, il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell’utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata. Difforme è, altresì, la situazione cui dà luogo la cessione illegittima del rapporto di lavoro, laddove, nelle more del giudizio volto ad accertarla, il rapporto corre con il cessionario e la garanzia retributiva rimane assicurata. Altro ancora, infine, è la somministrazione irregolare di manodopera, quando un imprenditore fornisce personale ad un altro al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge.

Da ultimo, il Tribunale rimettente denuncia una discriminazione in danno dei lavoratori litiganti in primo grado rispetto a quelli con una causa già pendente in appello o in cassazione, perché - stando alla lettera del comma 7 dell’art. 32 della legge citata - le disposizioni di cui ai commi precedenti sarebbero, a suo avviso, applicabili solamente ai giudizi pendenti in tribunale.

La questione è priva di fondamento, altresì, sotto tale profilo, perché - come persuasivamente argomentato nell’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione - non v’è alcuna ragione di differenziare il regime risarcitorio di situazioni lavorative sostanziali tutte egualmente sub iudice.

Talché, la novella dev’essere ritenuta applicabile a tutti i giudizi in corso, tanto nel merito, quanto in sede di legittimità.

3.3.4. - Gli artt. 4, 24 e 111 Cost., menzionati dalla Corte di cassazione a latere dell’art. 3, secondo comma, Cost., sembrano evocati più a corredo del vizio denunciato in via principale che a fondamento di autonome censure.

È, infatti, dall’asserita irragionevolezza delle disposizioni legislative censurate che, secondo la prospettazione del collegio rimettente, discenderebbero sia la vanificazione del diritto del cittadino al lavoro, in tesi resa manifesta anche dalla non aderenza di esse alla giurisprudenza comunitaria, sia il pregiudizio all’effettività della tutela giurisdizionale.

Le questioni di legittimità della normativa in esame, comunque, sono parimenti non fondate in relazione a tutti i suddetti parametri costituzionali.

Quanto all’art. 4 Cost., perché questa Corte ha reiteratamente affermato che «resta affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro» (tra le altre, sentenza n. 419 del 2000). E in questo caso, oltre tutto, la garanzia in questione è stata realizzata mediante la sancita “conversione” del contratto di lavoro.

Non sussiste alcuna lesione del diritto al lavoro neppure sul versante della presunta contravvenzione all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria.

Premesso che nell’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione tali fonti sovranazionali sono invocate esclusivamente a supporto della denunciata violazione dell’art. 4 Cost., l’esigenza di misure di contrasto dell’abusivo ricorso al termine nei contratti di lavoro, non solo proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive - quale si ricava dalla succitata normativa europea nella ricostruzione operatane dalla Corte di giustizia dell’Unione - risulta nella specie soddisfatta dalla sanzione più incisiva che l’ordinamento possa predisporre a tutela del posto di lavoro. Vale a dire dalla trasformazione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato, corroborata da un’indennità di ammontare certo.

Quanto al parametro tratto dall’art. 24 Cost., con cui nella impostazione della Corte rimettente fa corpo l’art. 111, secondo comma, Cost., nell’ipotesi in oggetto viene in rilievo la disciplina sostanziale delle conseguenze dell’illegittima apposizione di un termine al contratto di lavoro in tema di risarcimento del danno sofferto del lavoratore. Invece, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il presidio costituzionale sopra richiamato attiene al diritto alla tutela giurisdizionale (sentenza n. 419 del 2000) ovvero «attribuisce diritti processuali che presuppongono la posizione sostanziale alla cui soddisfazione essi sono finalizzati, con la conseguenza che la disciplina sostanziale non attiene alla garanzia del parametro suddetto» (sentenza n. 401 del 2008).

3.3.5. - Neppure le questioni di legittimità dell’art. 32, commi 5, 6, e 7, della legge n. 183 del 2010 poste dal Tribunale di Trani in relazione agli artt. 24, 101 e 102 Cost. sono fondate.

Circa la violazione dell’art. 24 Cost. specificamente denunciata dal giudice rimettente, essa non sussiste. In realtà, come già si è osservato, la normativa di riforma - nel dettare una disciplina con effetti retroattivi - ha certamente inciso soltanto sul profilo sostanziale delle regole del risarcimento del danno prodotto dall’illegittima apposizione di una scadenza al contratto di lavoro, preservando, del resto, il nucleo della tutela richiesta dal ricorrente con le proposte domande di caducazione del termine e di ristoro del pregiudizio economico sofferto a cagione dell’interruzione del rapporto.

Quanto poi alla denunciata lesione dell’integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, questa Corte ha precisato, in più occasioni, che la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata quando il legislatore ordinario non tocca la potestà di giudicare, ma opera sul piano generale ed astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi (sentenze n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997; ordinanza n. 263 del 2002). Conseguentemente, con le disposizioni censurate, il legislatore non ha vulnerato le attribuzioni del potere giudiziario, perché, forfetizzando il risarcimento spettante al lavoratore invalidamente assunto a termine, si è mosso legittimamente sul piano delle fonti, senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in contenzioso.

4. - La Corte di cassazione ed il Tribunale di Trani sollevano, inoltre, questioni di legittimità dell’art. 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183 del 2010 in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., con l’interposizione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848.

Ad avviso dei giudici a quibus, in contrasto con il parametro costituzionale integrato dall’art. 6 CEDU (cui il rimettente pugliese affianca quelli tratti dagli artt. 11 e 111 Cost.), le disposizioni censurate segnerebbero un’ingiustificata intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, tale da influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse. Con ciò, i lavoratori già precariamente assunti sarebbero privati di una parte dei diritti già riconosciuti in loro favore dalla normativa previgente, in difetto di “ragioni imperative di interesse generale” che possano eccezionalmente autorizzare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, un intervento del legislatore volto ad incidere sui processi in corso.

4.1. - Con riferimento alle questioni poste in proposito dalla Corte di cassazione, la società ricorrente nel giudizio principale e il Presidente del Consiglio dei ministri eccepiscono la loro inammissibilità, perché la Corte rimettente non avrebbe censurato specificamente il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 - ossia la disposizione che sancisce la riferibilità della novella a tutti i giudizi anche pendenti e, dunque, l’efficacia retroattiva della norma -, ma i soli commi 5 e 6. Ciò risulterebbe sia dal dispositivo dell’ordinanza, sia dall’illustrazione delle questioni offerta nella parte motiva del provvedimento. Con la conseguenza che le censure mosse ad una presunta intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia sarebbero prive di oggetto.

L’eccezione non è fondata.

È vero, infatti, che il giudice a quo si sofferma lungamente sul comma 7 del citato art. 32 per accreditarne l’applicabilità - secondo un’interpretazione a suo dire costituzionalmente orientata - a tutti i giudizi, compreso il proprio. Ma è altrettanto certo che, in tal modo, anche detto comma finisce per essere ineluttabilmente attratto nell’oggetto delle censure.

4.2. - Nel merito, neppure tali questioni sono fondate.

Sui rapporti tra l’art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, nella ricostruzione ermeneutica della Corte europea dei diritti dell’uomo, questa Corte ha più volte ribadito i principi fissati con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, che devono intendersi in questa sede richiamati.

Alla stregua di tali principi, qualora il contrasto tra la disciplina censurata e le norme della CEDU non possa essere risolto in via interpretativa, questa Corte deve accertare se le disposizioni interne in questione siano compatibili con quelle della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell’indicato parametro costituzionale e, nel contempo, verificare se le norme convenzionali interposte, sempre nell’interpretazione fornita dalla medesima Corte europea, non si pongano in conflitto con altre norme conferenti dell’ordinamento costituzionale italiano.

Ma se questa Corte non può prescindere dall’interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della CEDU, essa può, nondimeno, interpretarla a sua volta, beninteso nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del 2009)» (sentenza n. 236 del 2011).

Questa Corte, insomma, intende qui ribadire che essa ha il potere di «verificare se la norma della CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione» (sentenza n. 311 del 2009), «ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato» (sentenza n. 113 del 2011). Ovvero di «valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza» (sentenza n. 317 del 2009).

Orbene, con specifico riguardo all’art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente riconosciuto che «se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (sentenze Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzalez ed altri, § 57). [...] inoltre [...] l’esigenza della parità delle armi implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte (si vedano in particolare le sentenze Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi del 27 ottobre 1993, § 33, serie A n. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, succitata, § 46)» (Agrati c. Italia, 7 giugno 2011, § 58; v., altresì, Maggio e altri c. Italia, 31 maggio 2011, § 43, nonché, per una ricognizione dei casi sino ad allora trattati, sentenza di questa Corte n. 311 del 2009).

L’esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo evidenzia che il veto al legislatore d’interferire nell’amministrazione della giustizia è inteso ad evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia (o di un gruppo di controversie) di cui sia parte lo Stato, salvo che per imperative ragioni d’interesse generale. In effetti, pressoché in tutti i casi sopra richiamati, la violazione dei diritti sanciti dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU è stata ravvisata nel fatto che lo Stato fosse intervenuto in modo decisivo al fine di garantirsi l’esito favorevole di processi nei quali era parte.

Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea, il contrasto denunciato dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani non sussiste.

Ricorrono, infatti, tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte di Strasburgo ritiene compatibili con l’art. 6 CEDU nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore.

In primo luogo, la innovativa disciplina in questione è di carattere generale. Sicché, essa non favorisce selettivamente lo Stato o altro ente pubblico (o in mano pubblica), perché le controversie su cui essa è destinata ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine. Anzi, a ben vedere, lo Stato, datore di lavoro pubblico a termine, cui la regola della conversione del contratto a termine non si applica ai sensi dell’art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non figura neppure tra i destinatari delle disposizioni censurate.

Inoltre sussistono in ogni caso, con riferimento alla giurisprudenza della CEDU, motivi per giustificare un intervento del legislatore con efficacia retroattiva.

Questa Corte ritiene a tal proposito di dover ribadire che la salvezza dei “motivi imperativi d’interesse generale”, in questa sede rilevanti, lascia ai singoli Stati contraenti il compito e l’onere di identificarli. Ciò, in quanto essi si trovano nella posizione migliore per enucleare gli interessi che stanno alla base dell’esercizio del potere legislativo. Si conferma, così, l’avviso che «le decisioni in questo campo implicano [...] una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, come è stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del margine di apprezzamento, nel caso di elaborazione di politiche in materia fiscale, salva la ragionevolezza delle soluzioni normative adottate (come nella sentenza National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, del 23 ottobre 1997)» (sentenza n. 311 del 2009).

Orbene, alla luce dei rilievi in precedenza svolti, le ragioni di utilità generale possono essere nella specie ricondotte all’avvertita esigenza di una tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi, anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente.

Il legislatore nazionale vi ha dato risposta con una scelta di forfetizzazione indennitaria del risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente assunto a tempo determinato, in sé proporzionata, nonché complementare e funzionale al riaffermato primato della garanzia del posto di lavoro.

Non è, dunque, sostenibile che la retroattività degli effetti dell’art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 - come disposta dal successivo comma 7 - abbia prodotto un’ingerenza illecita del legislatore nell’amministrazione della giustizia, onde alterare la soluzione di una o più controversie a beneficio di una parte.

Invero, la normativa de qua, escluso ogni vantaggio mirato per lo Stato od altro soggetto pubblico, impone non irragionevolmente anche per il passato, con il limite invalicabile della cosa giudicata, un meccanismo semplificato di liquidazione del danno.

Del resto, l’applicabilità della nuova disciplina a tutti i giudizi pendenti è coerente con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 214 del 2009, con cui essa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La norma succitata - che, in caso di violazione della normativa sui contratti a termine, prevedeva un’indennità economica, ma, significativamente, non anche la conversione del contratto a termine - è stata espunta dall’ordinamento proprio perché differenziava irragionevolmente il trattamento «di un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro», ad una data, quella di entrata in vigore della novella (22 agosto 2008), come se non bastasse «anch’essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice».

Donde l’esigenza - stavolta pienamente realizzata seguendo un criterio più equilibrato di omogeneità di disciplina - di parificare situazioni di fatto identiche, a prescindere dalla data d’introduzione del giudizio.

4.2.1. - Parimenti non sussiste la violazione, meramente asserita, dell’art. 111 Cost., poiché, come già si è osservato, il legislatore non ha inteso privilegiare una parte, tanto meno pubblica, interessata alla soluzione di una specifica categoria di controversie, ma si è limitato a razionalizzare con un intervento di carattere generale - ponderatamente esteso ai rapporti ancora sub iudice - il regime risarcitorio del danno conseguente alla violazione della normativa vincolistica in materia di contratti di lavoro a termine.

4.2.2. - Residua la supposta lesione dell’art. 11 Cost., adombrata dal Tribunale di Trani con il richiamo all’adesione dell’Unione europea alla CEDU e all’inclusione dei diritti fondamentali di fonte convenzionale nel diritto dell’Unione con il rango di principi generali.

A tale riguardo, in primo luogo, non ha pregio l’argomento tratto dalla prevista adesione dell’Unione europea alla CEDU, per l’assorbente ragione che l’adesione non è ancora avvenuta, rendendo allo stato improduttiva di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130 (sentenza n. 80 del 2011).

Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione (sentenza n. 349 del 2007).

La validità di tale assunto è stata confermata anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nelle materie regolate dalla sola normativa nazionale, fermo restando tuttora che «i principi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione) è applicabile, [...]» (sentenza n. 80 del 2011). Ed è questa l’ipotesi che ricorre in questa sede, poiché il giudizio a quo ha ad oggetto una fattispecie, come quella del lavoro a tempo determinato, contemplata dal diritto comunitario (oggi dell’Unione).

Tuttavia, le suesposte ragioni della conformità delle disposizioni in esame all’art. 6 CEDU consentono di escludere, allo stesso modo, la violazione del diritto fondamentale da esso garantito, ancorché integrato nel diritto dell’Unione come principio generale.

Conseguentemente, anche sotto tale profilo, la censura in esame è priva di fondamento.



P.Q.M.



Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani con le ordinanze indicate in epigrafe.