Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-13922
presentata da
ETTORE ROSATO
giovedì 17 novembre 2011, seduta n.550
ROSATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze.- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 49, comma 12, poneva un importo limite per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore disponendo, al successivo comma 13 del medesimo articolo, che i libretti di deposito bancari con saldo superiore a quello fissato dalla legge dovessero venire estinti o il loro saldo dovesse venire ridotto nella misura necessaria al rispetto del limite posto;
il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha modificato l'importo previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di cui sopra, inizialmente ammontante a euro 5.000, e ridefinito in euro 2.500;
il medesimo decreto-legge ha modificato il termine entro il quale fosse possibile estinguere i libretti di deposito bancari con saldo eccedente quello imposto come limite dalla legge o ridurne l'importo al fine di rispettarne il limite imposto dalla legge, normando che lo stesso fosse fissato al 30 settembre 2011;
le modificazioni introdotte al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, hanno lasciato invariato al comma 13 dell'articolo 49, il secondo periodo dove si disciplina l'obbligo in capo alle banche e a Poste italiane spa di dare «ampia diffusione ed informazione a tale disposizione»;
in caso di violazione della norma recante il saldo massimo consentito sui libretti di deposito bancari al portatore, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 51, comma 1, dispone che la banca deve riferire al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione al trasgressore e alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione;
la stessa si appalesa essere costituita da sanzione amministrativa del valore compreso tra il 20 per cento e il 40 per cento del saldo del libretto di deposito bancario, anche se il comma 7-bis dell'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sancisce che «la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro»;
all'interrogante sono giunte segnalazioni circa l'inadempimento di alcune banche all'obbligo di diffusione e informazione della disposizione ai propri clienti interessati dalla modifica normativa;
è accaduto, quindi, che alcune famiglie - accortesi in ritardo del fatto che il libretto di deposito bancario, spesso istituito per il figlio con i risparmi dei genitori, eccedesse rispetto al saldo massimo consentito con le modifiche apportate dal decreto-legge sopra citato - sono intervenute di loro spontanea iniziativa per ridurre l'ammontare del libretto;
risulta, però, che nei casi segnalati le banche abbiano anticipato alle famiglie il loro obbligo di procedere alla segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei nominativi dei portatori dei libretti di deposito bancari che avessero violato, temporaneamente, la disposizione dell'articolo 49, comma 12, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato;
si precisa dell'esistenza presso numerosi istituti bancari, di libretti di deposito bancari, con diverse denominazioni, appositamente istituiti per raccogliere i risparmi delle famiglie destinati ai figli riportanti sui frontespizi dei libretti il nome del minorenne al quale è destinato e il nome del genitore responsabile;
conseguentemente all'istituzione di questi libretti di deposito bancari specifici per i bambini, è solito, alle famiglie italiane, finanziare gli stessi con i risparmi e con altre somme modeste nelle occasioni particolari per i bambini, senza seguire attentamente l'ammontare del saldo del libretto in quanto destinato al bambino una volta che diverrà maggiorenne;
è emerso, dalle segnalazioni pervenute all'interrogante, che il saldo di questi libretti di deposito bancari, fosse correttamente al di sotto del limite di euro 5.000 come imposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prima delle modificazioni dell'agosto 2011, ma che fossero al di sopra del limite di euro 2.500 come introdotto con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;
la sanzione amministrativa prevista appare essere sproporzionata perché potrebbe essere superiore al saldo stesso del libretto di deposito bancario, in caso di violazione minima del limite di legge;
anche una sanzione ammontante tra il 20 per cento e il 40 per cento del saldo del libretto di deposito bancario rappresenterebbe un eccesso considerato che si applica a modesti importi e che la tenuta degli stessi è stata fatta in buona fede;
si ritiene che la vicinanza tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e il termine ultimo per intervenire sui libretti di deposito bancari senza rischiare di incorrere in violazione della legge - che ricordo era il giorno 30 del mese immediatamente successivo - ha reso difficile una capillare informazione dell'intervenuta modifica al limite massimo consentito dalla legge;
si ricorda che in sede di conversione in legge del decreto-legge sopra citato sono state apportate numerose modifiche che hanno reso ancora più difficile la conoscenza del reale contenuto del testo convertito anche agli addetti ai lavori rappresentando un caso di «ignoranza inevitabile» come formulata ed accolta nella sentenza n. 364 del 24 marzo 1988 della Corte costituzionale;
va sottolineato che la conversione è avvenuta a due settimane dal termine ultimo per intervenire sui libretti di deposito bancari senza il rischio di incorrere in violazione della legge;
nel periodo in questione anche i mezzi di informazione, quali giornali, riviste, emittenti radiofoniche e televisive, non hanno prestato la dovuta attenzione al termine del 30 settembre 2011 e alla modifica del limite massimo consentito sui libretti di deposito bancari;
lungi dal pensare che il Governo intenda «fare cassa» ai danni dei piccoli risparmiatori e ai danni delle famiglie che hanno accantonato qualche modesta somma sui libretti di deposito bancari dedicati ai bambini, in ultimo, non certo per importanza, si richiama l'articolo 47 Costituzione, comma 1, «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito» -:
fermo restando la condivisione delle norme che limitano la circolazione del denaro contante e che combattono in questo modo anche l'evasione fiscale e le attività criminali, se e quali iniziativa il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa circa la particolarità di alcuni libretti di deposito bancari istituiti per bambini e circa la vicinanza del termine posto rispetto alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, intenda assumere in modo da poter tutelare le famiglie italiane dal rischio di una sanzione che pare ingiusta e penalizzante;
se il Governo non ritenga, in considerazione dell'abbassamento del limite del saldo massimo consentito a euro 2.500, di assumere iniziative normative per ridurre l'irragionevole e sproporzionata sanzione amministrativa di euro 3.000 prevista in caso di violazione del saldo massimo consentito;
se al Governo risulti che le banche e Poste italiane SpA abbiano provveduto, come previsto a norma dell'articolo 49, comma 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a dare ampia diffusione e informazione ai consumatori del termine del 30 settembre 2011 per adeguarsi alla normativa sull'abbassamento del limite del saldo consentito sui libretti di deposito bancari o postali.(4-13922)
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