mercoledì 2 novembre 2011

FILP/CONF.LAVORATORI CONDIVIDE LA LETTERA UGL/COMUNICAZIONI SU DETASSAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO 2011

La situazione in cui ci sta trascinando l'azienda è tale da poterci fare pagare un costo sensibile, qualora l'erogazione dell'emolumento del P.d.R. non fosse giudicata detassabile.
L'incognita attuale sulla partita del premio di risultato 2011 di Poste Italiane rischia di portarci a non applicare la decontribuzione normalmente prevista ?
Noi ci auguriamo di NO !
Poniamo l'interrogativo, fermo restando che tocca all'azienda assumersi ogni responsabilità per le ricadute che possono venire dal caos relazionale in cui essa ci ha trascinati spaccando il sindacato.
Per fare un esempio citiamo la media del risparmio che si consegue applicando la detassazione al 10% dell'aliquota ordinaria, mettiamo del 27% su un importo "normale" (fra i 15.000,01 ed i 28.000 euro di reddito annuo si risparmia il 17% di tasse).
Infatti superando i 15.000 euro di reddito annuo e fino a 28.000 euro si applica l'irpef di 3.450 euro più il 27 % della parte eccedente i 15.000 euro.
Quali regole presiedono l’applicazione della detassazione degli emolumenti aziendali destinati ad incrementare la produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e lo sviluppo ?
Si tratta dell’articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
La norma prevede che le somme assoggettabili al beneficio della detassazione sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale, erogabili nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, provengano in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
Con la circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate, di cui stiamo trattando scaturisce che l'intesa di cui sopra non potrà avere efficacia retroattiva, bensì che operi sempre per il futuro, non potendo l’autonomia collettiva disporre della materia fiscale.
Pertanto il datore di lavoro potrà applicare l’imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso.
Il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale.
Nel rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall’articolo 51 del TUIR per l’imputazione al periodo d’imposta degli emolumenti di lavoro dipendente, ossia il principio di cassa, è pertanto possibile per il datore di lavoro applicare l’imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso.
Il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale.
Ora, sarebbe auspicabile che la mancata intesa sul premio di risultato 2011 dei lavoratori dipendenti di Poste Italiane non incida negativamente sui lavoratori con una ricaduta costosa, per rsponsabilità dei tre attori principali coinvolti.
Facciamo notare che il verbale del 21 settembre firmato da sole due sigle sindacali non recita nulla in materia di tassazione dell'importo.

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