sabato 25 febbraio 2012

Bastonate dal Giudice le Organizzazioni Sindacali SLP/CISL,UIL/POST,CONFSAL/COMUNICAZIONI e UGL/COMUNICAZIONI. - P.Q.M. "Il Giudice rigetta il ricorso e condanna le associazioni sindacali ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore".

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro Francesco Centofanti,
nel procedimento ex art. 28 Stato lav., iscritto al n° 49038(Il
r.a.c.c., promosso con ricorso depositato il 28.12.2011 da
SLP CIeL, UIL Poste, CONFSAL Comunicazioni, UGL Comunicazioni, segreterie territoriali e provinciali, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore (avv. Antonio Vallebona) nei confronti di POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore (avv. Arturo Maresca)
Letti il ricorso e la memoria difensiva, sentite le parti ed a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza 16 febbraio 2012
OSSERVA:
1. Le associazioni sindacali in epigrafe agiscono, ex art. 28 Stato lav., denunziando l'antisindacalità, ed invocando la repressione giudiziale, della condotta tenuta da Poste Italiane s.p.a., nell'ambito della fase di confronto ex art. 2 letto A) CCNL di settore (avviata il 9.11.2011) riguardante il processo di riorganizzazione dei Mercati Privati, consistita nel rifiuto datoriale di istituire con le suddette associazioni un "tavolo separato" di confronto rispetto a SLC CGIL.
Le associazioni ricorrenti avevano motivato la loro richiesta di "tavolo separato" adducendo l'esistenza di pregressi recenti contrasti insorti tra le medesime ed il sindacato CGIL, di gravità tale, a causa dei comportamenti scorretti imputabili a quest'ultimo, da impedire alle prime di condividere con esso la medesima sede di confronto.
2. L'art. 2 letto A) CCNL cito riconduce alla contrattazione di livello nazionale "la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro (..1; prevede, a tal fme, che l'Azienda fornisca alle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL una "informazione preventiva,
l
con indicazione contestuale della data del1'avvio del confronto, che
sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per govemare gli
effetti sociali di cui saprei'; stabilisce tempi stringenti (12 giorni
lavorativi) per lo svolgimento e l'esaurimento della fase di
confronto, vietando iniziative unilaterali nelle more e specificando
che, in difetto di esito positivo del confronto, le parti potranno
assumere"le proprie autonome detenninazioni".
3. Le norme collettive, dopo aver sancito che alla fase di
confronto con la parte datoriale partecipino le delegazioni
nazionali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, non disciplinano
ulteriormente le modalità di svolgimento del confronto medesimo;
non prescrivono che esso debba svolgersi in un contesto unitario
(a "tavolo unico" con tutte le delegazioni sindacali), ma certo
neppure si curano di garantire il diritto di chicchessia a
"parcellizzare" la fase di confronto, con l'istituzione, per iniziativa
datoriale o a richiesta sindacale, di "tavoli separati".
10 spirito della disciplina convenzionale è però, se=a dubbio, quello di facilitare la ricerca e l'adozione di soluzioni condivise tra la rappresentanza datoriale e quelle dei lavoratori, previa pregiudiziale individuazione del maggior grado possibile di convergenza nell'ambito della stessa componente sindacale. Ciò a seguito di un dialogo, sia pure serrato, tale da consentire l'auspicabile apertura all'altrui veduta, l'evoluzione delle posizioni, l'eventuale adozione di scelte comuni, o comunque espressive del più ampio possibile consenso, tra le parti contrapposte ed in seno alla parte "plurale" in cui risultano organizzate le maestra=e.
Se così è, l'impostazione datoriale, tesa a privilegiare la natura "congiunta" del confronto, non può essere tacciata di rappresentare un'esecuzione contraria a buona fede della clausola del contratto collettivo; apparendo essa semmai, al contrario, più conforme alla ratio della clausola stessa ed alla sua esegesi sistematica.
4. La clausola implica, come visto, non certo un vincolo di risultato, e senz'altro però un vincolo di metodo: il dialogo, in vista del possibile sbocco favorevole, tanto più proficuo, e potenzialmente foriero di un tale esito, se coralmente partecipato.
In antitesi concettuale con tale metodo voluto dal CCNL appare, dunque, la pretesa di taluni sindacati, fosse anche la loro parte maggioritaria, di sottrarsi all'unitarietà del confronto a motivo di divisioni e lacerazioni interne, in qualunque modo indottesi, che peraltro solo un approccio congiunto può sperare di avviare a ricomposizione.
Né tale pretesa appare meritevole di tutela nell'attuale sistema delle relazioni industriali, ispirato al pluralismo ed alla pari dignità di tutti i protagonisti delle medesime, principi che semmai impongono di privilegiare interpretazioni che, nelle dinamiche
2
antagonistiche
della
dialettica
sindacale,
evitino
la
marginalizzazione delle minoranze.
Mentre
non
si
vede
quale
pregiudizio
possa
derivare
alle
associazioni
sindacali ricorrenti
dal
sedere
all'unico
tavolo
con
l'altro sindacato, essendo ciascuna rappresentanza libera di esporre ed argomentare il proprio punto di vista, e non essendovi alcun obbligo di presa di posizione finale comune; appare evidente che il rifiuto aprioristico del comune confronto è in grado di ridurre fortemente, già in partenza, se non di minare del tutto, le chances di addivenire con l'azienda a soluzioni concordate, anche parziali, che è l'obiettivo della clausola pattizia.
5. Un diritto "individuale" al confronto ex art. 2 letto A) CCNL, inteso quale diritto di ciascuna associazione sindacale ad avere una sede esclusiva a tale scopo -il cui esercizio potrebbe portare, al limite, alla necessità di istituire tanti "tavoli" quante sono le rappresentanze non omogenee -, non può, dunque, ricavarsi dalla disciplina convenzionale in esame, tesa viceversa a valorizzare l'unitarietà del processo di confronto, in vista dell'obiettivo già ricordato.
Tale preteso diritto finirebbe, al contrario, per incidere sull'organizzazione
datoriale, oltre i limiti ammessi dallo statuto. E, in ogni caso, la tutela invocata fuoriesce dai mezzi offerti da quest'ultimo.
L'art. 28 -ricorda Casso 2857(04 -"è finalizzato a garantire le prerogative del sindacato nelle ipotesi di conflittualità fra collettività dei lavoratori (o dei loro rappresentanti sindacali) e l'imprenditore, non potendo invece la norma statutaria incidere sulla libertà organizzativa di quest'ultimo a seguito di pretese degli organismi sindacali scaturenti da una conjZittualità sorta all'interno degli stessi organismi; pertanto, non concretizza una condotta antisindacale il comportamento dell'imprenditore che (...) intenda condurre le trattative con queste ultime, su questioni attinenti alla contrattazione collettiva, in forma congiunta, rifiutando la richiesta di alcune di esse di essere sentite, invece, a tavoli separati".
Né la prospettiva muta -alla luce di quanto osservato -per il fatto che, nella presente vicenda, a richiedere "il tavolo separato" fossero i sindacati "maggioritari".
6. Segue la reiezione del ricorso, assorbita ogni altra questione.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
L'art. 9 D.L. 1(12, in corso di conversione, stabilisce quanto
segue:
"1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante (...r.
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In assenza di disposizioni transitorie, si deve ritenere lo ius superveniens di immediata applicazione. Tuttavia, in attesa che si addivenga all'individuazione ministeriale dei nuovi parametri, appare corretto, per identità di ratio, far riferimento alle tariffe sino ad oggi vigenti, esse stesse approvate con decreto ministeriale.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna le associazioni sindacali ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore,
al pagamento, in favore di Poste Italiane s.p.a., delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00, per diritti ed onorario, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Roma il 20 febbraio 2012
IL GIUDICE
Francesco Centofanti

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