sabato 4 febbraio 2012

Onerosità nelle operazioni di ricongiunzione o trasferimento dei contributi da Fondi esclusivi o sostitutivi verso il regime generale dell'Assicurazione Generale - Interrogazione il 2 febbraio 2012 dell' On. Sabina Rossa al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14749
presentata da
SABINA ROSSA
giovedì 2 febbraio 2012, seduta n.582

ROSSA e TULLO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.- Per sapere - premesso che:

il comma 12-septies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha introdotto l'onerosità nelle operazioni di ricongiunzione o trasferimento dei contributi da Fondi esclusivi o sostitutivi verso il regime generale dell'Assicurazione generale;

i lavoratori che hanno avuto una vita lavorativa svolta in aziende private e/o pubbliche diverse, oggi per poter accedere alla propria pensione per la quale hanno sempre versato regolarmente i contributi dovuti, devono pagare ulteriori oneri;

si trovano in questa situazione i dipendenti pubblici che hanno lavorato nel settore privato, i lavoratori socialmente utili che, dopo un periodo di lavoro privato e un lungo periodo di precariato, sono stati assunti presso gli enti locali, gli insegnanti che hanno lavoratori presso scuole private e poi presso istituti pubblici, i dipendenti delle società afferenti a Poste italiane dapprima iscritti all'INPS e successivamente ad IPOST, i lavoratori dipendenti delle aziende municipalizzate (con iscrizione INPDAP) il cui contratto è stato «ceduto» alla società subentrata nel servizio, i lavoratori del settore telefonico ed elettrico e altro;

in molti dei casi sopra riportati l'INPS, per ricongiungere o trasferire i periodi contributivi dal relativo fondo, ha chiesto centinaia di migliaia di euro;

il trasferimento gratuito si rendeva necessario ogni qual volta il lavoratore o la lavoratrice cessava dall'iscrizione al proprio fondo di appartenenza (esclusivo o sostitutivo) senza aver maturato il diritto a pensione; l'alternativa sarebbe una ricongiunzione onerosa verso il fondo d'appartenenza non sempre sostenibile da parte dei lavoratori o lavoratrici interessati;

in seguito all'introduzione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ogni movimento di contribuzione (anche quelli verso INPS) diventano onerosi indipendentemente dal fatto che l'operazione di ricongiunzione/trasferimento generi un migliore importo di pensione e quindi un reale beneficio;

un lavoratore che si trova ad avere un'anzianità contributiva e un'età anagrafica sufficienti a realizzare il diritto a pensione, di fatto, non può esercitare tale diritto perché l'INPS richiede improponibili oneri di ricongiunzione;

l'impossibilità sopravvenuta di trasferire gratuitamente la contribuzione maturata nel fondo esclusivo o sostitutivo verso l'INPS in molti casi ha reso sterile l'utilizzo di quella contribuzione incrementando il numero delle posizioni silenti in contraddizione con il dettato costituzionale;

è stata soppressa una norma fondamentale dell'ordinamento come la legge 2 febbraio 1958, n. 322 (costituzione della posizione assicurativa all'INPS);

l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita al verificarsi degli eventi previsti, tra cui rientrano i trattamenti di invalidità e di vecchiaia -:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno e necessario assumere iniziative normative per ripristinare la finalità indicata dalla citata legge n. 322 del 1958, volta ad assicurare che chiunque cessi l'attività lavorativa senza aver maturato il diritto a pensione nel proprio fondo ha diritto a far confluire gratuitamente tutta la sua contribuzione verso il regime generale dell'assicurazione generale obbligatoria. (4-14749)

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