Atto Senato
Interrogazione n° 3-02776
presentata da
ELIO LANNUTTI
martedì 3 aprile 2012, seduta n.704
LANNUTTI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
con decreto del Ministero delle comunicazioni del 24 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'8 settembre 1999, è stato fatto l'atto di determinazione dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti della società per azioni Poste italiane, come previsto dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990 per tutte le amministrazioni pubbliche, i concessionari e i gestori di pubblico servizio e con verbale n. 5 del 1999 il Consiglio di amministrazione delle Poste italiane ha adottato il regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e sono state sottratte al diritto di accesso, come deliberato all'art. 3 del suddetto verbale, le seguenti categorie di documenti formati da Poste italiane SpA: a) documenti ispettivi riguardanti provvedimenti disciplinari e giurisdizionali in corso; b) giudizi diagnostici riguardanti i dipendenti; c) documenti relativi all'iscrizione ed alle contribuzioni dei singoli dipendenti alle organizzazioni sindacali;
negli ultimi dieci anni Poste italiane è stata richiamata e condannata dai giudici amministrativi a rispettare l'applicazione della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa con la copiosa e conforme giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione VI, 110/2012; Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 gennaio 2010, n. 252; Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 gennaio 2006, n. 229; Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2005, n. 7624; Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 agosto 2002, n. 4152; Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 febbraio 2001, n. 654; TAR Brescia, 692/2000, 1473/2004, 159/2005, 556/2008, 290/2008, 328/2008; TAR Milano, 2647/2010; TAR Lazio 16 dicembre 2011, n. 7098); sentenza n. 2752 Reg. Ric. 993/2012 del 23 marzo 2012 del TAR Lazio Sezione III;
i dipendenti di Poste, anche cessata l'attività, possono accedere agli atti di organizzazione interna della società. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza del 2 ottobre 2009, n. 5987. Con questa decisione viene ripreso il tema dell'applicazione soggettiva del diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 241 del 1990, modificato con la legge n. 15 del 2005, che definisce l'ambito dei soggetti nei cui confronti è esercitabile tale diritto, ricomprendendovi non solo tutte le pubbliche amministrazioni, ma altresì le aziende autonome e speciali, nonché gli enti pubblici e i gestori di pubblico servizio; proprio per questi ultimi si è già espresso il Consiglio di Stato per l'applicabilità del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con decisione in adunanza plenaria n. 4 e 5 del 1999 che hanno ricomposto la questione stabilendo che l'imprenditore privato, quando svolge, in base a tale titolo, un pubblico servizio, poiché è tenuto a soddisfare gli interessi pubblici, rispettando l'art. 97 della Costituzione, è assoggettato al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990;
in data 23 giugno 2011 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con sentenza di esecuzione n. 681 del 2011, ha condannato Poste italiane al pagamento delle spese processuali ed ha nominato per l'ottemperanza il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Torino o altra persona da questi delegata per l'esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 655 del 2009, depositata il 6 marzo 2009, ritualmente notificata l'8 luglio 2009 e confermata dal Consiglio di Stato in data 25 gennaio 2010 con sentenza n. 252 del 2010, notificata a Poste italiane SpA in data 24 maggio 2010, per il rilascio al dipendente/ricorrente della documentazione riguardante le promozioni relative al progetto "Leadership" della Unità produttiva di Torino CMP (Centro di meccanizzazione postale) e la pianta organica della Unità produttiva di Torino CMP dopo il progetto "Leadership"; nonostante l'ordine già impartito dal TAR del Piemonte e dal Consiglio di Stato, a tutt'oggi, la società Poste non ha ottemperato all'esibizione dei documenti richiesti dal dipendente e indicati nella sentenza n. 655 del 2009, di fatto frustrando il diritto alla tutela giurisdizionale del dipendente/ricorrente; il 23 febbraio 2012 si è insediato il commissario ad acta nella persona del Viceprefetto di Torino, dottor Maurizio Gatto;
il Segretario generale dell'organizzazione sindacale FILP/Confederazione dei lavoratori, Giuseppe Giordano, ha chiesto ufficialmente alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Divisione Vigilanza e controllo del Ministero dello sviluppo economico e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di vigilare e controllare Poste italiane sul comportamento discutibile della società che non intende adeguarsi alla legge sulla trasparenza amministrativa, in particolare all'art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
sebbene Poste italiane abbia adottato il suindicato regolamento ai sensi della legge sulla trasparenza, la medesima società nei fatti non intende adeguarsi a quanto sancito dalla medesima legge ed indicato in premessa, facendo riferimento a risorse pubbliche nel contenzioso amministrativo giurisdizionale e civile; ne emerge, quindi, un comportamento discutibile in capo a Poste italiane SpA che, nei fatti, si rifiuta di ottemperare alle sentenze dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Governo al fine di garantire la corretta applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte di Poste italiane SpA e, di conseguenza, attribuire il diritto, a tutti i dipendenti ed ex dipendenti di Poste, di presentare eventuali richieste di accesso agli atti, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge sulla trasparenza amministrativa, consentendo loro di ricevere la documentazione richiesta, senza dover fare ricorso al tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato.
(3-02776)
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