sabato 14 aprile 2012

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Intepello n.11/2012 lavoro pubblico e impugnazione sanzioni disciplinari.

INTERPELLO N. 11/2012
Roma, 10 aprile 2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0006869
Al NURSIND
Sindacato delle Professioni Infermieristiche
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7,
commi 6 e 7; L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico.
Il NURSIND – Sindacato delle Professioni Infermieristiche – ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla impugnazione delle sanzioni
disciplinari. In particolare il NURSIND, “preso atto della circolare n. 28/2010 (…) avente ad
oggetto impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle
controversie relative al lavoro pubblico (…) chiede entro quale termine perentorio la sanzione
disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del
lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro, della Direzione generale per le Politiche del Personale, dell’Innovazione, del
Bilancio e della Logistica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre inquadrare la problematica sollevata alla luce delle modifiche
apportate dall’art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) agli artt. 55 e 56 del
D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. T.U. Pubblico impiego), con riferimento al quadro regolatorio concernente
le procedure conciliative precontenziose nonchè le impugnazioni delle sanzioni disciplinari.
Nello specifico, la novella legislativa ha operato in una duplice direzione: da un lato, ha
modificato l’art. 55, introducendo nell’ambito della suddetta materia, i nuovi artt. dal 55 bis al 55
sexies, dall’altro ha abrogato integralmente il successivo art. 56.
Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione alla problematica sottesa al quesito, è necessario
muovere, in relazione alle procedure conciliative, dalla lettura dell’art. 55, comma 3 così come
modificato. 2
Tale disposizione stabilisce che “la contrattazione collettiva non può istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista
la sanzione disciplinare del licenziamento (…)”.
Per quanto concerne, invece, il procedimento di impugnazione delle sanzioni disciplinari,
l’abrogazione dell’art. 56, T.U. citato ha comportato per i dipendenti pubblici il divieto di ricorrere
al collegio di conciliazione, istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, con le modalità
previste dall’art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970.
Occorre, tuttavia, sottolineare che la L. n. 183/2010 ha introdotto alcune modifiche in merito
alla disciplina della conciliazione ed arbitrato nelle controversie in materia di lavoro.
In proposito, si evidenzia che in virtù dell’abrogazione da parte dell’art. 31, comma 9, degli
artt. 65 e 66, D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e
412 c.p.c. risultano esperibili altresì da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle
controversie di lavoro.
Il nuovo tentativo di conciliazione (facoltativo) avendo una disciplina di fonte legale non
subisce la preclusione di cui all’art. 55, comma 3, già citato e di conseguenza la portata generale
della disciplina ne consente l’applicabilità alle ipotesi di impugnazione delle sanzioni disciplinari
irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti.
Appare, inoltre, necessario specificare con particolare riferimento all’art. 412 c.p.c., nella
parte in cui consente la risoluzione della lite in via arbitrale, che risulta compatibile con quanto
disposto dall’art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale le sanzioni disciplinari non
possono essere impugnate di fronte ai collegi arbitrali di disciplina. Quest’ultima preclusione,
infatti, attiene esclusivamente a questi particolari organismi arbitrali istituiti presso ciascuna
amministrazione.
In tale prospettiva, si ritiene che in virtù della successiva regolamentazione della materia ad
opera del c.d. Collegato lavoro, anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle
sanzioni disciplinari possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per
effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella trattazione
del contenzioso nella veste di collegio arbitrale.
Si rappresenta, da ultimo, che per quanto attiene al disposto di cui all’art. 412 ter concernente
una tipologia di arbitrato irrituale, ossia l’arbitrato sindacale, la cui procedura è rimessa alla
contrattazione collettiva, vige la preclusione relativa alla fonte di carattere convenzionale, pertanto
le sanzioni disciplinari non potranno essere impugnate mediante questo strumento. 3
Ciò non vale, invece, riguardo al successivo art. 412 quater, in quanto a differenza del
precedente, è congegnato in virtù di una disciplina di fonte legale.
Alla luce della legislazione attualmente vigente ed in risposta al quesito sollevato, si ritiene
dunque che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere
impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli
artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma
restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP
ADB/MT

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