domenica 2 giugno 2013

Iniziativa dello Studio Legale FILP – Federazione Italiana Lavoratori Postali per ex CTD di Poste Italiane


Camera di Consiglio TAR Lazio

Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 17 maggio 2013 per l’ottemperanza di sentenza con nomina del Commissario ad acta affinchè provveda a dare piena e integrale esecuzione per la consegna da parte di Poste Italiane di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente, ex CTD di Poste, per poter dimostrare nel ricorso al giudice del lavoro che il contratto è a tempo indeterminato. Solo con questa procedura si possono riscontrare eventuali irregolarità nel contratto di lavoro a tempo determinato e poter procedere con il ricorso al giudice del lavoro, con una percentuale più alta di vincere il ricorso, per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato.




SENTENZA

N. 04968/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02794/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2794 del 2013, proposto da: XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Augusto Bellitti, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
la Soc. Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. 9829/2011 del Tar Lazio - Roma - Sezione Terza Ter, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO
Premette il ricorrente che, in accoglimento del ricorso interposto avverso il diniego di accesso ai documenti, questa Sezione ha accertato il diritto all’accesso agli atti di cui all’istanza in data 4 agosto 2011, per la parte in cui non ne è stato consentito l’accesso, con la sentenza n. 9829 del 16 dicembre 2011, notificata in data 4 aprile 2012 alla società Poste Italiane S.p.a., e passata in giudicato, in quanto non appellata.
Avendo rilevato, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, l’omesso adempimento a quanto statuito dal giudice, chiede ora l’esecuzione della sentenza n. 9829/2011, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La società Poste Italiane S.p.a., pure ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 16 maggio 2013, udito il difensore di parte ricorrente, che ha insistito nelle già rassegnate richieste, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente, dato atto, che la parte ricorrente ha notificato, ai sensi dell’art. 114, cod. proc. amm., il ricorso alla Società parte resistente nel giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta, nei cui confronti è rivolto l’obbligo riveniente dalla stessa decisione.
Con la sentenza n. 9829 del 2011 la Sezione, sulla base di un articolato percorso argomentativo, ha ritenuto l’ammissibilità dell’actio ad exibendum introdotta dal ricorrente ed ha accolto il capo di domanda relativo all’ostensione di atti, ordinando alla società Poste Italiane di esibire gli atti richiesti con la domanda del 4 agosto 2011, per la parte in cui non ne è stato consentito l’accesso; quanto, invece, al pure introdotto capo di domanda relativo all’accertamento del diritto al risarcimento del danno derivante dal diniego di accesso, ne ha disposto lo stralcio, essendo soggetto al rito ordinario.
Nei termini di cui sopra rammentata la portata precettiva della sentenza della cui esecuzione si tratta, il contegno omissivo osservato dalla Società intimata impone, avuto riguardo alla ritualità del presente gravame ed alla fondatezza delle doglianze con esso fatte valere, di accogliere la formulata sollecitazione volta all’adozione di opportune statuizioni per la compiuta esecuzione dell’anzidetta decisione nei confronti del ricorrente.
Di quanto sopra dato atto e ribadita l’attuale mancata esecuzione della predetta decisione (passata in giudicato) da parte dell’intimata Società Poste italiane, il Collegio, in accoglimento del presente gravame, provvede alla nomina di un commissario ad acta che provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 9829/2011 e liquida le spese sulla base del principio della soccombenza, secondo quanto in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, così dispone:
- NOMINA, in qualità di Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, o altro funzionario della carriera prefettizia, dal medesimo scelto, affinché provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 9829/2011, esibendo al ricorrente, nel termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente sentenza, gli atti richiesti con l’istanza del 4 agosto 2011;
- ONERA la parte ricorrente della notificazione della presente sentenza al Commissario ad acta, competente a provvedere in merito a quanto con la stessa disposto;
- CONDANNA la società Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate forfetariamente in complessivi € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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