Sentenza Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio 17 maggio 2013 per l’ottemperanza di sentenza con nomina del
Commissario ad acta affinchè provveda
a dare piena e integrale esecuzione per la consegna da parte di Poste Italiane
di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente, ex CTD di Poste, per poter
dimostrare nel ricorso al giudice del lavoro che il contratto è a tempo
indeterminato. Solo con questa procedura si possono riscontrare eventuali irregolarità nel contratto di lavoro a tempo determinato e poter procedere con il ricorso al
giudice del lavoro, con una percentuale più alta di vincere il ricorso, per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato.
SENTENZA
N. 04968/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02794/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
2794 del 2013, proposto da: XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo
Augusto Bellitti, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in
Roma, via Flaminia, 189;
contro
la Soc. Poste Italiane S.p.a., in persona
del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;
per
l'esecuzione
della sentenza n. 9829/2011 del Tar Lazio
- Roma - Sezione Terza Ter, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2013 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premette il ricorrente che, in
accoglimento del ricorso interposto avverso il diniego di accesso ai documenti,
questa Sezione ha accertato il diritto all’accesso agli atti di cui all’istanza
in data 4 agosto 2011, per la parte in cui non ne è stato consentito l’accesso,
con la sentenza n. 9829 del 16 dicembre 2011, notificata in data 4 aprile 2012
alla società Poste Italiane S.p.a., e passata in giudicato, in quanto non
appellata.
Avendo rilevato, nonostante il lungo lasso
di tempo trascorso, l’omesso adempimento a quanto statuito dal giudice, chiede
ora l’esecuzione della sentenza n. 9829/2011, con nomina di un commissario ad
acta in caso di perdurante inadempimento.
La società Poste Italiane S.p.a., pure
ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 16 maggio
2013, udito il difensore di parte ricorrente, che ha insistito nelle già
rassegnate richieste, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente, dato atto, che la parte
ricorrente ha notificato, ai sensi dell’art. 114, cod. proc. amm., il ricorso
alla Società parte resistente nel giudizio definito dalla sentenza della cui
ottemperanza si tratta, nei cui confronti è rivolto l’obbligo riveniente dalla
stessa decisione.
Con la sentenza n. 9829 del 2011 la
Sezione, sulla base di un articolato percorso argomentativo, ha ritenuto
l’ammissibilità dell’actio ad exibendum introdotta dal ricorrente ed ha accolto
il capo di domanda relativo all’ostensione di atti, ordinando alla società
Poste Italiane di esibire gli atti richiesti con la domanda del 4 agosto 2011,
per la parte in cui non ne è stato consentito l’accesso; quanto, invece, al
pure introdotto capo di domanda relativo all’accertamento del diritto al
risarcimento del danno derivante dal diniego di accesso, ne ha disposto lo
stralcio, essendo soggetto al rito ordinario.
Nei termini di cui sopra rammentata la
portata precettiva della sentenza della cui esecuzione si tratta, il contegno
omissivo osservato dalla Società intimata impone, avuto riguardo alla ritualità
del presente gravame ed alla fondatezza delle doglianze con esso fatte valere,
di accogliere la formulata sollecitazione volta all’adozione di opportune
statuizioni per la compiuta esecuzione dell’anzidetta decisione nei confronti
del ricorrente.
Di quanto sopra dato atto e ribadita
l’attuale mancata esecuzione della predetta decisione (passata in giudicato) da
parte dell’intimata Società Poste italiane, il Collegio, in accoglimento del
presente gravame, provvede alla nomina di un commissario ad acta che provveda a
dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 9829/2011 e liquida le
spese sulla base del principio della soccombenza, secondo quanto in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Terza Ter, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, così dispone:
- NOMINA, in qualità di Commissario ad
acta, il Prefetto di Catanzaro, o altro funzionario della carriera prefettizia,
dal medesimo scelto, affinché provveda a dare piena ed integrale esecuzione
alla sentenza n. 9829/2011, esibendo al ricorrente, nel termine di giorni 30
(trenta) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione
della presente sentenza, gli atti richiesti con l’istanza del 4 agosto 2011;
- ONERA la parte ricorrente della
notificazione della presente sentenza al Commissario ad acta, competente a
provvedere in merito a quanto con la stessa disposto;
- CONDANNA la società Poste Italiane
S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t. alla refusione delle spese
di lite in favore del ricorrente, liquidate forfetariamente in complessivi €
1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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