N. 00547/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01879/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2012, proposto da:
Comune di Pisciotta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale D'Angiolillo, con domicilio eletto in Salerno, largo Dogana Regia n.15, presso l’avv. Brancaccio;
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2012, proposto da:
Comune di Pisciotta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale D'Angiolillo, con domicilio eletto in Salerno, largo Dogana Regia n.15, presso l’avv. Brancaccio;
contro
Poste
Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Cesare
Graniero e Marco Filippetto, con domicilio eletto in Salerno, via Paradiso di
Pastena;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
per
l'annullamento
della
nota del 16.11.2012, con la quale il Direttore della Filiale di Sala Consilina
di Poste Italiane s.p.a. ha disposto la chiusura degli uffici postali di
Caprioli e Marina di Pisciotta, delle successive note di differimento, nonché
di tutti gli atti presupposti e connessi
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane s.p.a., del Ministero
dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Ezio Fedullo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite
le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato preliminarmente, in punto di giurisdizione, che quella esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., abbraccia anche "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi";
Considerato preliminarmente, in punto di giurisdizione, che quella esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., abbraccia anche "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi";
Ritenuto
che la controversia in esame, pur non inerendo direttamente al rapporto tra
ente concedente e soggetto concessionario, presenti uno stretto collegamento
con la concessione in forza della quale la società resistente eroga il servizio
postale universale, avendo ad oggetto le modalità organizzative di erogazione
dello stesso e la loro conformità alla disciplina regolatrice del rapporto
concessorio;
Ritenuto
altresì che, a sostegno dell'attrazione della controversia de qua nel
perimetro giurisdizionale esclusivo del giudice amministrativo, possano essere
utilmente invocati, in via analogica, gli artt. 1 ss. del d.lgs. 20 dicembre
2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari
di servizi pubblici), i quali, ugualmente affidandone la cognizione al giudice
amministrativo in sede esclusiva (art. 1, comma 7), delineano un rimedio i cui
connotati tipologici presentano strette affinità con quelli caratterizzanti
l'azione esercitata con il ricorso in esame, ovvero:
-
la finalizzazione al ripristino della corretta erogazione del servizio pubblico
interessato (art. 1, comma 1);
-
la valenza rappresentativa ed esponenziale - equiparabile a quella di una
associazione o comitato (art. 1, comma 4) - del Comune ricorrente, titolare
"mediato" degli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei degli
utenti residenti nel relativo territorio;
-
la veste di concessionario del servizio pubblico postale della società evocata
in giudizio (art. 1, comma 1);
-
la derivazione, dall'atto impugnato, di una lesione diretta, concreta ed
attuale degli interessi degli utenti del servizio postale, identificabile nelle
nuove e più gravose condizioni di accesso al servizio medesimo conseguenti alla
soppressione degli uffici con lo stesso disposta (art. 1, comma 1);
Evidenziato
peraltro che il ricorso in esame non è compiutamente riconducibile allo schema
normativo delineato dalle disposizioni appena citate (e quindi si sottrae alla
verifica della sussistenza delle relative condizioni processuali, a cominciare
dall'assolvimento dell'obbligo del soggetto leso di notificare, preliminarmente
al ricorso, una diffida al concessionario del pubblico servizio, ex art.
3, comma 1, d.lvo cit.), afferendo esso alla legittimità di un atto che, per la
sua natura organizzativa, si colloca a monte della concreta erogazione del
servizio, la conformità del quale alla carta dei servizi ed agli standards qualitativi
ed economici stabiliti dall'Autorità di vigilanza costituisce, invece,
l'oggetto precipuo del giudizio ex art. 1 d.lvo n. 198/2009;
Rilevato
anzi che l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art.
1 d.lvo n. 198/2009, delle questioni attinenti alla fase della erogazione del
servizio (rectius, alla sua conformità ai relativi standards qualitativi),
investenti diritti soggettivi degli utenti, giustifica, a fortiori,
l'attribuzione al medesimo giudice delle controversie inerenti alla legittimità
delle scelte organizzative dei soggetti concessionari, siccome tendenzialmente
incidenti su posizioni di interesse legittimo degli utenti;
Ritenuta
a tale riguardo l'irrilevanza, ai fini della determinazione del perimetro
giurisdizionale amministrativo, della connotazione formale - pubblica o privata
- del soggetto nei cui confronti venga presentata l'istanza di tutela,
assumendo invece carattere decisivo la natura - privatistica o pubblicistica,rectius amministrativa
- della funzione esercitata, la quale prescinde dalla veste formale del
soggetto agente, come si evince dai seguenti univoci dati normativi:
-
art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., cit., laddove estende la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo alle controversie "relative a
provvedimenti adottati dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento
amministrativo";
-
art. 1, comma 1 ter, l. n. 241/1990, ai sensi del quale "i
soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano
il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di
garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in
forza delle disposizioni di cui alla presente legge";
-
art. 29, comma 1, l. cit., ai sensi del quale "le disposizioni della
presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente
capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni
amministrative";
Rilevato
in proposito che il proprium della funzione amministrativa
consiste nella regolazione di interessi plurimi, eterogenei e tendenzialmente
confliggenti, in vista del perseguimento prioritario di un interesse di
carattere generale o collettivo, e quindi nella funzionalizzazione a
quest'ultimo, ad opera di fonti normative sovraordinate, della medesima
attività regolatrice, sulla scorta di norme e principi atti ad assicurare il
contemperamento tra i suddetti molteplici e variegati interessi,
caratterizzandosi la contrapposta area dell'autonomia privata per la
"libertà nel fine" che ne connota le estrinsecazioni;
Evidenziato
altresì che, su di un piano generale, la titolarità in capo ad un ente,
pubblico o privato, di una funzione amministrativa è compatibile con la contestuale
gestione, da parte dello stesso, di un pubblico servizio, pur se a carattere
imprenditoriale, identificandosi la prima nell'attività - di carattere
organizzativo o latamente normativo - intesa a disciplinare, in via generale,
le modalità di erogazione del servizio, distinta in quanto tale dalla seconda,
avente invece carattere meramente materiale e/o esecutivo;
Ritenuto
pertanto necessario verificare la presenza nel caso in esame, accanto ad una
attività organizzativa (quindi intrinsecamente regolatrice di interessi
molteplici), dell'ulteriore requisito concorrente al riconoscimento di una
funzione amministrativa di ordine pubblicistico, ovvero la sua prioritaria
finalizzazione al perseguimento di un interesse di carattere generale e/o
collettivo;
Ritenuto
che siffatta finalizzazione sia in primo luogo evincibile, con riguardo al
servizio postale universale, dall'art. 1, comma 1, d.lgs 22 luglio 1999, n. 261
(Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio), ai sensi del quale "la fornitura dei servizi
relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione
degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale
pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale";
Ritenuto
inoltre che sia individuabile, nel tessuto normativo, la soggezione
dell'attività organizzativa del soggetto concessionario del servizio postale
universale ai principi generali del diritto amministrativo, quale garanzia di
contemperamento del suddetto interesse generale con gli altri interessi
compresenti, a cominciare dal principio di ragionevolezza, il quale, sebbene
indicato come criterio informatore dell'attività di regolamentazione
dell'Autorità di vigilanza ai fini della "individuazione dei punti del
territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura
del servizio", "incluse le situazioni particolari delle isole minori
e delle zone rurali e montane" (ex artt. 2, comma 4, lett. c),
e 3, comma 5, lett. c) d.lgs cit.), non può non fungere, in mancanza (o
nell'attesa) di siffatti criteri, quale parametro di valutazione, anche in sede
giurisdizionale, dell'attività organizzatrice del concessionario medesimo;
Rilevato
altresì, ad ulteriore dimostrazione della necessità di contemperare, nella
gestione del servizio postale universale, le esigenze di economicità
gestionale, proprie dello schema societario, e quelle di carattere pubblicistico,
insite nel carattere universale del servizio (ed ulteriormente declinate, sul
piano normativo, nelle sue finalità di "garantire il rispetto delle
esigenze essenziali", di "offrire agli utenti, in condizioni
analoghe, un trattamento identico", di "evolvere in funzione del
contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza",
ex art. 3, comma 8, lett. a), b) ed e) d.lvo n. 261/1999, nonché di svolgere
"un ruolo fondamentale nella funzione di coesione sociale ed economica sul
territorio nazionale", ai sensi del contratto di programma), che è
prevista la possibilità del concorrente finanziamento pubblico degli oneri per
la fornitura del servizio universale (art. 3, comma 12, d.lvo cit.);
Ritenuto
in conclusione che l'atto organizzativo impugnato sia espressivo di una
funzione amministrativastricto sensu intesa, pur se affidata ad un
soggetto societario, e che quindi sia infondata l'eccezione di difetto di
giurisdizione formulata dall'ente resistente;
Ritenuto
che ad identica conclusione debba pervenirsi quanto alla ulteriore eccezione da
questo formulata, di inammissibilità del ricorso per carenza di interessa in
capo al Comune ricorrente, in quanto l'azione proposta da quest'ultimo, quale
ente esponenziale degli interessi dei cittadini residenti, non sarebbe rivolta
al mantenimento del servizio pubblico postale, ma dei servizi di riscossione
delle pensioni e di pagamento dei bollettini postali, estranei all'ambito
dell'attività pubblica postale;
Evidenziato
infatti che, pur così impostata la connotazione teleologica del ricorso (fermo
restando che la stessa non trova alcun riscontro oggettivo, tenuto anche conto
che il servizio postale strettamente inteso è normativamente diretto alla
salvaguardia delle esigenze essenziali dei cittadini, di cui l'ente locale è
istituzionalmente portatore), ben può ammettersi che il Comune ricorrente,
facendo valere la violazione di principi propri ed esclusivi del servizio
postale universale, intenda strumentalmente perseguire la conservazione (anche)
di servizi a questo connessi ed accessori;
Ritenuta,
nel merito, la fondatezza della censura con la quale viene lamentata la
violazione dei "criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete
postale pubblica" di cui al D.M. 7 ottobre 2008;
Premesso
che il contratto di programma 2009-2011 tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e Poste Italiane s.p.a. espressamente richiama i citati criteri, alla
stregua dei quali (cfr. art. 2, comma 6) deve essere redatto il piano annuale
degli interventi per la razionalizzazione della gestione degli uffici postali
che non garantiscono condizioni di equilibrio economico;
Rilevato
altresì che lo stesso atto impugnato, così come quelli preparatori e
presupposti (cfr. la nota del 16.2.2012, di invio del piano degli interventi
all'Autorità di vigilanza, nonché lo stesso piano degli interventi in
attuazione del quale il primo è stato adottato) assicurano che la decisione di
sopprimere gli uffici postali oggetto di controversia è conforme ai criteri
recati dal citato D.M.;
Rilevato
invece che, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, il conservato
ufficio postale di Pisciotta dista km. 7,9 dal luogo di residenza della
popolazione della frazione di Marina di Pisciotta e km. 9 dal luogo di
residenza della popolazione della frazione di Caprioli, interessate dal
provvedimento di soppressione, ovvero è ubicato ad una distanza superiore a
quella massima, di km. 6, prevista dall'art. 2, comma 2, D.M. cit. per il 97,5
% della popolazione nazionale (senza che sia dimostrato dalla parte resistente
che tale percentuale sia già soddisfatta dalla restante rete pubblica postale);
Rilevata
inoltre la discordanza tra i dati relativi alla distanza dall'ufficio postale
più vicino indicati nel provvedimento impugnato e quelli risultanti dal piano
degli interventi prodotto in giudizio dalla società resistente;
Considerato
- specialmente con riferimento alla distanza di km. 5,5 tra la frazione di
Caprioli e l’ufficio postale di Palinuro, rispettosa del limite suindicato -
che non viene fornito alcun elemento dimostrativo del fatto che la soppressione
del predetto uffici sia conforme agli ulteriori parametri di distanza di cui
all’art. 2, comma 2, D.M. cit., ovvero che sia coerente con l’obbligo della
concessionaria di assicurare, con riferimento all'intero territorio nazionale:
-
un punto di accesso entro la distanza massima di 3 chilometri dal luogo di
residenza per il 75% della popolazione;
-
un punto di accesso entro la distanza massima di 5 chilometri dal luogo di
residenza per il 92,5% della popolazione;
Ritenuto
in proposito che non rilevi che, per ipotesi, siffatti limiti di distanza,
riferiti all’intero territorio nazionale, già non siano rispettati, non potendo
ammettersi che, per effetto del provvedimento impugnato, si determini
l’aggravamento dell’eventuale violazione già in atto degli stessi;
Rilevato
altresì che l'atto impugnato, per la sua laconicità motivazionale, non consente
di verificare, quale presupposto per l’esplicazione del suddetto sindacato di
ragionevolezza, i dati sui quali lo stesso si fonda, con particolare
riferimento al risparmio conseguibile con la chiusura degli uffici postali
oggetto di controversia (ovvero, di riflesso, agli oneri che il loro
mantenimento comporta), onde confrontarli con il pregiudizio per le esigenze
degli utenti derivante dalla chiusura;
Ritenuta,
invece, l’infondatezza delle ulteriori censure, ed in particolare di quella
intesa a lamentare che la società resistente ha omesso di fatto di subordinare
"l'effettiva implementazione del piano agli esiti della consueta
interlocuzione con le istituzioni locali", alle quali si è invece limitata
a comunicare la decisione, già formata e di fatto irreversibile, di procedere
alla soppressione degli uffici postali oggetto di controversia;
Considerato
che effettivamente la società resistente si era auto-vincolata a porre in
essere, come avvenuto in occasione dell'attuazione dei piani degli interventi
relativi agli anni precedenti (cfr. la citata nota dell'Amministratore Delegato
del 16.2.2012), un’attività di confronto con gli enti pubblici interessati in
vista dell’attuazione del processo di razionalizzazione ( cfr., sul punto, la
stessa pag. 5 del piano degli interventi, prodotto in giudizio dai difensori
della società resistente, laddove si afferma che "come per gli scorsi
anni, la chiusura effettiva di ogni ufficio postale sarà subordinata ai
consueti confronti che saranno avviati sul territorio con le autorità e con gli
altri interlocutori istituzionali e associativi a livello locale");
Ritenuta
altresì la rilevanza non meramente formale, alla luce dell'esperienza
pregressa, della suddetta eventuale omissione, atteso che, con lo stesso citato
piano degli interventi (punto 3), si ammette che "alla luce del confronto
intervenuto con le realtà locali, per ragioni di opportunità il piano 2011 ha
subito una significativa riduzione degli interventi programmati";
Considerato
tuttavia che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, siffatta
attività di confronto risulta essere stata attuata, con la mediazione del
Prefetto di Salerno, seppur con esiti diversi da quelli auspicati dalla parte
ricorrente;
Ritenuto
del resto che non sia predicabile, in capo alla società resistente e quale
presupposto del processo di riorganizzazione, l’acquisizione del consenso
dell’ente locale interessato;
Evidenziato
infatti che è bensì vero che l'art. 2, comma 8 del contratto di programma, nel
prevedere che la società concessionaria, nella "ridefinizione della
propria articolazione base del servizio secondo parametri più economici",
può "concordare eventualmente con le autorità locali una presenza più
articolata nelle singole aree territoriali, i cui costi non siano a carico
della società stessa", prevede la possibilità di attuare, con il concorso
delle amministrazioni locali, una articolazione della struttura organizzativa
non perfettamente in linea con i parametri di economicità, ma meglio
rispondente alle esigenze degli utenti;
Rilevato
tuttavia che siffatta possibilità, per il suo carattere eventuale, non può
condizionare la legittima attuazione del processo di razionalizzazione,
considerato anche che nessuna concreta iniziativa in tal senso è stata assunta
dal Comune ricorrente, una volta venuto a conoscenza dell’avvio dell’attività
di riorganizzazione;
Ritenuto
quindi che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento,
alla luce degli accertati vizi di illegittimità, mentre può dichiararsi
l'assorbimento delle censure non esaminate;
Ritenuto
infine che la novità caratterizzante l'oggetto della controversia giustifichi
la statuizione di compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti,
fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno,
Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1879/2012, lo
accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.
Spese
compensate, fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo
unificato.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Salerno nella camera di consiglio dei giorni 24 gennaio e 7 febbraio
2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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