XVI LEGISLATURA
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5534-bis
|
G.Giordano Seg.Gen. FILP |
AC 5534 – bis
Emendamento
Art. 12
All’art. 12, dopo il comma 3 inserire il seguente
comma:
3- bis
All’art. 1 comma 1 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012,
le parole “2.500 euro” sono sostituite dalla seguenti “6.000 euro” e le parole
“30.000 euro” sono sostituite dalle seguenti parole “35.000”. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 8 comma 21
della presente legge.
On. DI BIAGIO ALDO
On. MURO LUIGI
MOTIVAZIONE
La detassazione del lavoro straordinario e dei premi
di produttività dei lavoratori dipendenti del settore privato, che prevede
l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative
addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10%, era stata confermata
per il 2012 dalla legge di stabilità dello scorso anno (legge 183/2011, articolo
33, comma 12). L’agevolazione, a carattere sperimentale, mirava a sostenere e
incentivare la produttività delle imprese e si riferiva alle somme corrisposte
per lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo e alle indennità per le
turnazioni, se collegate all’aumento della redditività aziendale.
Con il Decreto del
presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 30 maggio, è stato stabilito l’importo massimo
assoggettabile alla tassazione agevolata e il limite di reddito per l’accesso
al beneficio.
Mentre in precedenza il tetto dell’importo su cui
calcolare l’imposta sostitutiva era fissato a 6000 euro, il citato decreto ha
abbassato tale il limite a 2500 euro. Inoltre, mentre in precedenza potevano accedere
al regime di favore coloro che, nel 2011, fossero risultati titolari di redditi
di lavoro dipendente per non più di 35mila euro, questo importo è stato
abbassato a 30000.
Tale modifica determina serie criticità in capo a quei
lavoratori (almeno 10.000 nelle sole Poste Italiane) che, dal mese di gennaio
al mese di maggio di quest’anno, hanno già usufruito del 10% fino a 6000,
avendo prestato servizio con turni notturni e straordinari.
Costoro si troverebbero a vedersi decurtare lo
stipendio di un importo compreso tra 200 e 1000 euro, come conguaglio finale
nella busta- paga di dicembre p.v.. Una tale circostanza, che interesserebbe
migliaia di famiglie, desta notevole preoccupazione proprio in virtù
dell’attuale difficile congiuntura economica.
Si chiede pertanto di ripristinare i procedenti tetti
di riferimento anche al fine di non gravare in maniera eccessiva sulle
condizioni, già precarie, di tanti onesti cittadini.
Riferimenti:
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'economia e
delle finanze
(GRILLI)
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)
Presentato il 16 ottobre 2012
(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai
sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea
il 18 ottobre 2012, dell'articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32
a 36 e da 39 a 41, dell'articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34,
dell'articolo 8, commi 15, 16 e 19, dell'articolo 9, comma 1, capoverso Art.
16-bis, comma 3, dell'articolo 10 e
dell'articolo 11 del disegno di legge n. 5534)
Art. 12.
(Disposizioni in materia di entrate).
1. All'articolo 40
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni, al comma 1-ter sono soppresse le parole:
«fino al 31 dicembre 2013»; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: «sono
incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette aliquote».
2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «23 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».
3. Per la proroga,
nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure
sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una
speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni
di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al
secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio
2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per
destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate
al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 8.
(Finanziamento di esigenze indifferibili).
21.
Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle
famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,
è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per
l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e il riparto tra le finalità di
cui al primo periodo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Nessun commento:
Posta un commento