giovedì 1 novembre 2012

Iniziativa del Segretario Generale FILP, Giuseppe Giordano, a favore dei lavoratori di Poste Italiane per evitare conguagli fiscali negativi nella busta paga del mese di dicembre p.v. con emendamento presentato dai Deputati Aldo Di Biagio e Muro Luigi - Legge di Stabilità - per modificare l'art.1, comma 1, del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012.



XVI LEGISLATURA



CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 5534-bis
G.Giordano Seg.Gen. FILP
AC 5534 – bis
Emendamento
Art. 12
All’art. 12, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3- bis All’art. 1 comma 1 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, le parole “2.500 euro” sono sostituite dalla seguenti “6.000 euro” e le parole “30.000 euro” sono sostituite dalle seguenti parole “35.000”. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 8 comma 21 della presente legge.


On. DI BIAGIO ALDO

On. MURO LUIGI


MOTIVAZIONE
La detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti del settore privato, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10%, era stata confermata per il 2012 dalla legge di stabilità dello scorso anno (legge 183/2011, articolo 33, comma 12). L’agevolazione, a carattere sperimentale, mirava a sostenere e incentivare la produttività delle imprese e si riferiva alle somme corrisposte per lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo e alle indennità per le turnazioni, se collegate all’aumento della redditività aziendale.
Con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio, è stato stabilito l’importo massimo assoggettabile alla tassazione agevolata e il limite di reddito per l’accesso al beneficio.
Mentre in precedenza il tetto dell’importo su cui calcolare l’imposta sostitutiva era fissato a 6000 euro, il citato decreto ha abbassato tale il limite a 2500 euro. Inoltre, mentre in precedenza potevano accedere al regime di favore coloro che, nel 2011, fossero risultati titolari di redditi di lavoro dipendente per non più di 35mila euro, questo importo è stato abbassato a 30000.
Tale modifica determina serie criticità in capo a quei lavoratori (almeno 10.000 nelle sole Poste Italiane) che, dal mese di gennaio al mese di maggio di quest’anno, hanno già usufruito del 10% fino a 6000, avendo prestato servizio con turni notturni e straordinari.
Costoro si troverebbero a vedersi decurtare lo stipendio di un importo compreso tra 200 e 1000 euro, come conguaglio finale nella busta- paga di dicembre p.v.. Una tale circostanza, che interesserebbe migliaia di famiglie, desta notevole preoccupazione proprio in virtù dell’attuale difficile congiuntura economica.
Si chiede pertanto di ripristinare i procedenti tetti di riferimento anche al fine di non gravare in maniera eccessiva sulle condizioni, già precarie, di tanti onesti cittadini.

Riferimenti:
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)
Presentato il 16 ottobre 2012
(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012, dell'articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da 39 a 41, dell'articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34, dell'articolo 8, commi 15, 16 e 19, dell'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell'articolo 10 e dell'articolo 11 del disegno di legge n. 5534)

Art. 12.
(Disposizioni in materia di entrate).
      1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni, al comma 1-ter sono soppresse le parole: «fino al 31 dicembre 2013»; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: «sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette aliquote». 
      2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a), le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
          b) alla lettera b), le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».
      3. Per la proroga, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 8.
(Finanziamento di esigenze indifferibili).
      21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e il riparto tra le finalità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 




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