On. Gianni Mancuso |
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18617
presentata daInterrogazione a risposta scritta 4-18617
GIANNI MANCUSO
mercoledì 21 novembre 2012, seduta n.721
mercoledì 21 novembre 2012, seduta n.721
MANCUSO, CROLLA, GIRLANDA, DE LUCA, BARANI e BOCCIARDO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:il decreto-legge n. 201 del 2011 cosiddetto «Salva Italia» ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di procedere ai pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, di importo superiore ai 1.000 euro, utilizzando esclusivamente strumenti elettronici, ai fini della tracciabilità della transazione;
successivamente, il decreto-legge n. 16 del 2012 ha introdotto alcune modifiche, in attenuazione del nuovo obbligo, per effetto delle quali ai fini dell'individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei 1.000 euro non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima oppure quei pagamenti delle pensioni il cui importo ordinario è inferiore ai 1.000 euro;
questo significa che tutti i pensionati che percepiscano un emolumento superiore ai 1.000 euro non potranno più chiedere di riceverlo in contante, ma dovranno optare per l'apertura di un conto corrente;
la stessa legge ha previsto una fase transitoria di tre mesi, da luglio a settembre, durante la quale l'INPS ha continuato a disporre i pagamenti mensili in contanti, in attesa che il pensionato effettuasse la scelta delle modalità alternative di riscossione (c/c bancario, postale, e altro);
dal 1o ottobre 2012, in assenza dell'indicazione di un IBAN da parte del pensionato, l'INPS trattiene le somme dovute;
l'importo sarà versato solo dopo che verrà comunicato l'IBAN del conto;
non saranno concesse ulteriori proroghe per l'adeguamento alle nuove normative;
tutti gli Istituti di credito e Poste italiane hanno inserito nella loro offerta i cosiddetto conto base, destinato al pagamento della pensione;
questo conto non prevede costi d'attivazione né di gestione e consente un numero limitato di operazioni;
da norma di legge, in caso di debiti dell'anziano, il pignoramento della pensione è possibile solo nei limiti di un quinto dell'importo complessivo;
perché operi questo limite, però, è necessario che il pignoramento sia fatto direttamente alla fonte, ossia all'INPS, prima che questo eroghi la pensione;
qualora, invece, l'anziano depositi tali somme in un conto corrente, l'orientamento giurisprudenziale è da sempre quello di consentire il pignoramento di tutto il denaro presente sul conto;
ciò perché le somme, una volta depositate in banca, diventano un'unica cosa col patrimonio del debitore;
il creditore del pensionato che volesse aggirare il problema del limite del quinto al pignoramento della pensione potrebbe notificare l'atto di pignoramento direttamente alla banca, anziché all'INPS;
l'istituto di credito, per legge, sarebbe obbligato non solo a bloccare tutti i fondi già depositati sui conto dal debitore, ma anche le somme che ivi confluissero fino alla data dell'udienza di assegnazione -:
se il Governo intenda assumere un'opportuna iniziativa normativa al fine di ovviare a questa situazione ed evitare che un pensionato debitore possa essere lasciato senza risorse dal proprio creditore. (4-18617)
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