sabato 24 novembre 2012
Ministero del Lavoro, Interpello n.37 del 22 novembre 2012: Intervalli contratto a tempo determinato - previsioni contrattuali
INTERPELLO N. 37/2012
22 novembre 2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0021779
Alla Federalberghi
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- contratto a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001 –
modifiche alla disciplina degli intervalli, L. n. 92/2012 e D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012).
La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 9 lett. h), L. n. 92/2012 nella parte
in cui, modificando l’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ed elevando a 60 e 90 giorni gli intervalli tra due
contratti a tempo determinato, individua anche i casi in cui i medesimi intervalli possono essere
ridotti rispettivamente a 20 o 30 giorni.
In particolare, l’istante chiede se la disposizione di cui all’art. 46 bis, comma 1, lett a) del
D.L. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) – afferente l’applicabilità della riduzione degli intervalli
anche per le attività di carattere stagionale di cui al comma 4 ter dell’art. 5 – possa considerarsi
immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente
all’entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.L. n. 83/2012.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato occorre muovere dalla lettura dell’art. 5,
D.Lgs. n. 368/2001 così come riformulato dai recenti interventi normativi.
Nello specifico, l’art. 5, comma 3, ultimo periodo stabilisce che “i termini ridotti di cui al
primo periodo [20 e 30 giorni] trovano applicazione per le attività di cui al comma 4 ter e in ogni
altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il comma 4 ter citato, a sua volta, dispone che “le disposizioni di cui al comma 4-bis non
trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che 2
saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
In relazione alle citate norme, pertanto, è possibile ritenere che gli intervalli tra due contratti a
tempo determinato possano ritenersi ex lege ridotti per tutte le ipotesi indicate dall’art. 5, comma 4
ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e pertanto anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate
dalle parti sociali in applicazione dello stesso 4 ter.
Ciò premesso, si ritiene che ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente
all’entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter, possa ritenersi
pienamente efficace anche ai fini della individuazione delle ipotesi di riduzione degli intervalli tra
due contratti a tempo determinato.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
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