lunedì 19 maggio 2014

Poste Italiane - Il dipendente pubblico o l'incaricato di pubblico servizio rischia una condanna per omissione di atti d’ufficio


TAIBON (Belluno)

IL GAZZETTINO - Martedì 13 Maggio 2014,

Si è rifiutato di consegnare una raccomandata al figlio della destinataria della lettera, nonostante questi fosse munito di delega. Quel giorno, all’ufficio postale di Taibon arrivarono perfino i carabinieri per convincere l’impiegato delle Poste a compiere il suo lavoro fino in fondo.
      Ora la procura chiede il rinvio a giudizio dell’uomo dopo aver chiuso le indagini su M.C., 53 anni, residente a Belluno.
      L’uomo è accusato di rifiuto di atti di ufficio.
      Il fatto risale al 14 dicembre scorso ed ebbe luogo nell’ufficio postale di Taibon dove R.F., un cittadino del paese agordino, si presentò per ritirare una raccomandata destinata alla madre invalida, munito di regolare delega.
      L’addetto allo sportello raccomandate si rifiutò però di consegnargli la lettera affermando che quella delega non fosse regolare.
      Fu richiesto addirittura l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, per diramare la questione. Ma l’impiegato fu irremovibile.
      Al cittadino allora non rimase altro che sporgere denuncia contro il solerte impiegato. La missiva conteneva fra l’altro atti giudiziari relativi ad un procedimento civile nel quale era coinvolta la donna che aveva bisogno di essere tenuta dunque al corrente in tempo reale relativamente ai passaggi.
      L’uomo aveva spiegato che la madre era invalida e che non poteva presentarsi personalmente allo sportello.
      Dopo una veloce indagine il caso è stato chiuso e il procuratore Francesco Saverio Pavone ha chiesto al giudice per le indagini preliminari il rinvio a giudizio dell’impiegato, per rifiuto e omissione di atti di ufficio.
      L’uomo, difeso dall’avvocato Pierluigi Cesa, in caso di processo e condanna, rischia una pena da sei mesi a due anni di reclusione, quanto previsto all’articolo 328 del codice penale per il reato di rifiuto e omissione di atti di ufficio.

Art. 328 del Codice Penale

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Commento:
Non voglio adesso entrare nel merito della questione, dico e osservo come i dipendenti delle Poste Italiane spa hanno un contratto di lavoro privato e devono rispettare ed eseguire le scelte del potere discrezionale del loro dirigente di riferimento e contestualmente, lo stesso dipendente, durante il proprio lavoro, ha la funzione di incaricato di pubblico servizio ed è punito con l’art. 328 del codice penale in caso di rifiuto di atti d’ufficio o omissioni. Spero che quanto prima si possa applicare l’art. 328 del codice penale anche ai dirigenti della società per azioni di Poste Italiane.



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