martedì 18 ottobre 2011

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINARO NELLE POSTE ITALIANE: ART. 22 DEL CCNL

Rapporto di lavoro a tempo determinato
I. Le Parti stipulanti si richiamano all’Accordo Europeo
UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 in materia di
contratti a tempo determinato ove si riconosce che i
contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad
essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di
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lavoro e i lavoratori, e che gli stessi contratti a tempo
determinato rispondono, in alcune circostanze, alle
esigenze delle parti contraenti.
II. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Pertanto - fermo
restando il disposto dell’art. 2 del D.Lgs. 6 settembre 2001
n. 368, come modificato ed integrato dalla Legge del 23
dicembre 2005 n. 266, che regola, in via non esclusiva, le
esigenze delle imprese concessionarie di servizi nei settori
delle poste – il ricorso all’istituto del contratto a tempo
determinato è ammesso in presenza di ragioni di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, riscontrabili
alla data della stipula del contratto a termine e specificate
nella lettera di assunzione.
III. Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 l’assunzione di
lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori
in congedo di maternità, paternità o congedo parentale,
può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al
periodo di inizio dell’astensione, ai sensi dell’art. 4,
secondo comma, del citato D. Lgs. n. 151/2001.
IV. Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura
media annua dell’8% del numero dei lavoratori in servizio
su base regionale alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente per Poste Italiane S.p.A. e nella misura del
10% per le altre Società cui si applica il presente CCNL, i
contratti a tempo determinato stipulati per:
- incrementi di attività in dipendenza di eventi
eccezionali o esigenze produttive particolari e di
carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare
con il personale in servizio nell’unità produttiva
interessata;
- temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai
normali assetti produttivi aziendali;
- copertura di necessità straordinarie connesse
all’introduzione di innovazioni tecnologiche ovvero a
processi produttivi soggetti a riorganizzazione e
riconversione;
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- più commesse concomitanti, alle quali non sia
possibile far fronte con il personale presente
interessato alla tipologia di commesse.
V. Nella percentuale complessiva riferita a Poste Italiane
S.p.A. nel comma che precede, è ricompresa una
percentuale del 3% che potrà essere utilizzata solo a
seguito di positiva verifica svolta con le OO.SS. territoriali.
VI. In relazione a quanto precede, nel caso di contemporaneo
ricorso in Poste Italiane S.p.A. a contratti di
somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 ed
al contratto a tempo determinato, nelle fattispecie di cui al
comma IV del presente articolo, la percentuale
complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette
tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di
utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14%
del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della
stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente.
VII. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di lavoro a
tempo determinato è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
- salva diversa previsione delle Parti stipulanti il
presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato ovvero presso
unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto a termine;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche.
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VIII. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno
- in tempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi
al lavoro svolto - di interventi informativi/formativi, in
materia di sicurezza nonché relativi al processo lavorativo,
adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di
attività.
IX. Nel corso del rapporto di lavoro – fermi restando i
contenuti e l’attuazione dell’Accordo del 13 gennaio 2006,
con particolare riferimento ai termini di validità del sistema
di graduatorie di cui al punto 2) dell’accordo stesso,
nonché degli accordi dell’10/22 luglio 2008 e del 21
maggio 2010 – l’Azienda fornirà ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato informazioni in merito ai
posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero
disponibili nell’ambito della provincia di appartenenza, in
modo da agevolarli nella eventuale richiesta di posti di
lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli
strumenti di comunicazione aziendali in uso.
X. L’Azienda informerà le Organizzazioni sindacali stipulanti il
presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale,
in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto
previsto dall’art. 4 del presente CCNL.
XI. L’assunzione di personale con contratto a tempo
determinato avviene con le stesse modalità previste
dall’art. 18 del presente CCNL, provvedendo alla
consegna di copia del contratto di lavoro a tempo
determinato al lavoratore all’atto dell’assunzione e
comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di
assunzione stessa.
XII. Per il personale assunto con contratto a tempo
determinato la durata del periodo di prova viene fissata in
misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto
stesso. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga
interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore
sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le
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assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata
del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata
del periodo di prova stesso in caso di infortunio.
XIII. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo
determinato ha diritto alla retribuzione ed al periodo di
comporto nella misura pari ad 1/5 della durata del
contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del
medesimo.
XIV. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di
esclusioni da limitazioni quantitative dei contratti di lavoro
a tempo determinato, le Parti si danno atto che per fase di
avvio di nuove attività, si intende un periodo di tempo fino
a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di
avvio di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di
una nuova unità produttiva aziendale.

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