venerdì 5 ottobre 2012

IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA IN GERMANIA

Angela Merkel


Contributi ai parlamentari e ai gruppi parlamentari
Al finanziamento della politica appartiene anche l’indennità finanziaria che ricevono i deputati (l’art. 48, comma 3 della legge fondamentale riconosce il diritto dei deputati ad “un’adeguata indennità, che assicuri la loro indipendenza”).
Peraltro, gli statuti di tutti i partiti obbligano i propri rappresentanti a versare una cospicua somma al partito (Parteisteuer). Di fatto, dunque, nell’indennità ai parlamentari si nasconde in parte un ulteriore e indiretto contributo al partito, anche tenuto conto che il contributo "volontario" è detraibile dalle tasse.
Si ricorda, infine, che la legge tedesca sullo status del parlamentare prevede l’erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Le modalità del finanziamento privato, ovvero delle donazioni (Spenden), ai partiti politici sono disciplinate dagli art. 25 e ss. della legge sui partiti.
Fino ad una somma di 1.000 euro, la donazione può essere corrisposta sotto forma di denaro contante.
Al contrario, le donazioni in favore di un partito o delle sue articolazioni interne (associazioni territoriali) il cui controvalore complessivo nel corso di un anno solare risulti superiore a 10.000 euro devono essere registrate nella rendicontazione contabile con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del donatore. Le donazioni che superino la cifra di 50.000 euro nel singolo caso devono essere invece immediatamente annunciate al Presidente del Bundestag, che ha cura di renderle pubbliche unitamente all’indicazione del donatore pubblicandole sotto forma di atti parlamentari.
I divieti
La legge, pur affermando il diritto dei partiti di accettare donazioni da privati, introduce alcuni divieti.
Sono vietate le donazioni:
·        effettuate da organismi di diritto pubblico o imprese che abbiano una componente azionaria, a partire dal 25%, di origine pubblica, gruppi e comitati parlamentari nonché gruppi o comitati di rappresentanze comunali;
·        effettuate da fondazioni politiche, enti, associazioni di persone e fondazioni che, in base al rispettivo atto costitutivo, perseguano esclusivamente e direttamente fini sociali, caritatevoli o ecclesiastici;
·        effettuate da associazioni di categoria che le abbiano a loro volta ricevute a condizione di trasmetterle ad un partito politico;
·        che superino i 1.000 euro quando non sia noto il donatore;
·        che perseguano lo scopo di ottenere vantaggi economici o politici;
·        che provengano dall’estero.
Tutte le donazioni devono essere comunicate al Presidente del Bundestag che ha cura di renderli noti tramite la pubblicazione della Rendicontazione (Rechenschaftsbericht).
Le donazioni provenienti dall’estero sono lecite soltanto se:
·        provengono dal patrimonio di un cittadino tedesco o dell’Unione europea o da un’impresa a prevalente proprietà (più del 50%) tedesca;
·        sono destinate a partiti che rappresentano minoranze nazionali nella regione di origine e provengono da Stati confinanti con la Repubblica federale di Germania nei quali vivono persone aventi quella stessa origine etnica (es. Alto Adige);
·        il donatore è straniero, ma la donazione non supera i 1.000 euro.
Le sanzioni
L’art. 31c determina le sanzioni applicabili in caso di donazioni ottenute illegalmente o non pubblicate. Qualora un partito abbia ottenuto donazioni vietate e non le abbia di conseguenza trasferite al Presidente del Parlamento, perde il diritto a una somma pari all’ammontare di tre volte gli importi ottenuti illegalmente. In caso di donazioni non pubblicate nella rendicontazione, il partito perde invece il diritto a godere di una somma pari all’ammontare doppio le somme non pubblicate.
Il presidente del Bundestag trasferisce i fondi così ricevuti ad istituzioni che perseguono finalità caritatevoli, religiose o scientifiche.
Il regime fiscale del finanziamento privato
I privati che partecipano al finanziamento dei partiti godono di alcune agevolazioni fiscali.
Anzitutto, le somme versate ai partiti a titolo di donazione o di versamento di quote sociali possono infatti essere dedotte dal reddito imponibile sino ad un massimo di 3.300 euro, elevabile a 6.600 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi.
A tale agevolazione fiscale la legge ne aggiunge una seconda, introdotta in seguito alle decisioni del Tribunale costituzionale che aveva giudicato eccessivamente penalizzante nei confronti dei cittadini meno abbienti il sistema delle deduzioni dall’imponibile per il finanziamento dei partiti: chi effettua una donazione ad un partito può infatti optare, anziché per la deduzione dell’imponibile, per uno sconto sull’imposta dovuta pari ad un massimo di 767 euro, elevabili a 1.534 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi. Possono beneficiare di tale agevolazione anche i cittadini che versano delle somme a movimenti ed associazioni non costituiti in partiti politici come definiti dall’art. 2 della legge del 1967, purché tali enti partecipino alle elezioni politiche con propri candidati.
Punto di partenza del controllo pubblico sulle finanze dei partiti tedeschi è l’articolo 21, I, 4 della Legge fondamentale, in forza del quale i partiti “devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell’uso delle loro risorse finanziarie come pure del loro patrimonio”. La legge sui partiti politici introduce quindi all’art. 23 un obbligo di rendicontazione.
La presidenza di ciascun partito è tenuta a rendere conto pubblicamente, attraverso la rendicontazione, della provenienza e dell’uso dei mezzi finanziari che sono affluiti al partito nel corso dell’anno, così come della consistenza del patrimonio del partito. Il rendiconto consta pertanto del conteggio delle entrate e delle uscite e del conto patrimoniale, articolati secondo le voci individuate dall’art. 24, nonché di una parte illustrativa. Nella rendicontazione deve essere altresì indicato il numero degli iscritti al partito soggetti al pagamento della quota d’iscrizione. La legge sui partiti politici dispone inoltre che siano applicate tutte le norme di diritto commerciale sulla rendicontazione nella misura in cui non sia indicato diversamente.
Prima della presentazione al Presidente del Bundestag, la rendicontazione deve essere deliberata dalla Presidenza del partito. Essa si forma sulla base delle rendicontazioni fornite dalle direzioni regionali e dalle sezioni territoriali, ognuna responsabile della propria rendicontazione. A tal fine la legge indica i responsabili per la firma di attestazione nei vari gradi di formazione del rapporto contabile.
Prima di essere presentata al Presidente del Bundestag, la rendicontazione deve essere verificata preventivamente da un revisore dei conti o da una società di revisione contabile. A quanto sopra descritto derogano soltanto i partiti che non dispongono, per l’anno di riferimento, né di entrate né di un patrimonio superiore ai 5.000 euro. In tal caso il partito può inviare al Presidente del Bundestag una rendicontazione non verificata, che però dovrà essere esaminata in occasione del successivo congresso federale del partito.
Il revisore può chiedere al presidente del partito o alle persone da questo delegate, qualsiasi chiarimento o prova che ritenga necessario. Egli può altresì controllare i documenti giustificativi del rendiconto, i registri e gli atti, nonché la consistenza della cassa e del patrimonio. Una nota di verifica da atto del risultato e deve essere consegnata alla presidenza del partito.
Il rendiconto e la relativa nota di verifica sono quindi trasmessi, entro il 30 settembre dell’anno seguente all’esercizio finanziario cui si riferiscono, al Presidente del Bundestag, il quale può prorogare il termine fino a un massimo di tre mesi, scaduti i quali cessa per il partito il diritto a godere la parte dei contributi statali per l’anno di interesse. Il presidente del Bundestag ne verifica quindi la regolarità formale, riferendo annualmente all’Assemblea sullo stato delle finanze dei partiti e sui loro rendiconti e fornendo ogni due anni un rapporto circa l’evoluzione delle finanze dei partiti con riferimento alle rendicontazioni fornite dagli stessi.
Nel caso il Presidente del Bundestag abbia dei dubbi circa la correttezza della rendicontazione, concede al partito l’opportunità di esprimersi al riguardo o può incaricare un revisore o una società a sua scelta al fine di verificarne la conformità al disposto della legge.
A conclusione del procedimento il Presidente rilascia una notifica in cui vengono rilevate le eventuali inesattezze e fornito l’ammontare della somma corrispondente ai dati inesatti. I dati acquisiti nel corso del procedimento che non siano stati indicati nella documentazione contabile del partito non possono essere resi pubblici. Contestualmente il partito perde il diritto a godere di una somma di un ammontare pari a due volte le somme riportate in modo inesatto. Nel caso in cui le inesattezze riguardino proprietà immobiliari o partecipazioni ad imprese, il partito perde il diritto a godere di una somma pari al 10% dei valori patrimoniali non inseriti o indicati in maniera inesatta.
Rispetto alle donazioni o ai dati inesatti, un partito non è soggetto alle conseguenze giuridiche sopra illustrate nel caso in cui sia esso stesso a darne notizia per primo al Presidente del Bundestag correggendoli contestualmente.
I rendiconti dei partiti e le relative note di verifica sono pubblicati come atti del Bundestag.
Spetterà poi alla Corte federale dei Conti il compito di verificare che il Presidente del Bundestag, nella sua qualità di amministratore dei fondi erogati dallo Stato, abbia provveduto al rimborso delle spese elettorali.
La legge dispone infine le sanzioni penali per coloro che occultino l’origine o l’uso delle risorse finanziarie o patrimoniali del partito o eludano la pubblica rendicontazione (pena detentiva fino a tre anni o ammenda in denaro). La legge ugualmente dispone le stesse sanzioni per chi, come revisore dei conti o collaboratore di questo, accerti l’esito della verifica in modo inesatto. Nel caso in cui il reo agisca dietro compenso o con l’intenzione di favorire o danneggiare un terzo soggetto, la pena corrisponde a una ammenda in denaro o a una pena detentiva fino a cinque anni.

Origini delle Parteinahe Stiftungen
In Germania, un tratto caratteristico del sostegno pubblico alla formazione in ambito politico-sociale e alla cooperazione internazionale è costituito dalla destinazione di ingenti risorse del bilancio statale alle fondazioni culturali collegate ai partiti politici, definite come “fondazioni vicine ai partiti” (parteinahe Stiftungen) o “fondazioni politiche” (politische Stiftungen).
L’istituzione di fondazioni culturali da parte dei maggiori partiti tedeschi risale agli anni ‘50 e si inserisce nell’ambito delle iniziative avviate in più sedi, anche con l’aiuto delle potenze vincitrici del conflitto mondiale, per sensibilizzare la società civile nei confronti dei valori democratici.
La SPD e la CDU diedero per prime vita a fondazioni culturali, quali enti provvisti di distinta personalità giuridica. In un primo tempo, l’attività delle fondazioni era prevalentemente concentrata nell’organizzazione di incontri seminariali e corsi di formazione, nel finanziamento di borse di studio e nell’effettuazione di ricerche sociopolitiche. Per la realizzazione di iniziative specifiche, già a partire dai primi anni ’60, le fondazioni divennero beneficiarie di modesti contributi pubblici.
Il salto di qualità si ebbe nel 1962, quando il Bundestag decise di inserire nello stato di previsione del neoistituito Ministero per lo sviluppo un contributo di 130.000 DM a favore delle fondazioni vicine ai partiti per la realizzazione di progetti di educazione politica nei Paesi in via di sviluppo. Tale contributo doveva conoscere negli anni seguenti un notevole incremento, sino a raggiungere nel 1970 la somma di 45 milioni di DM, inaugurando la già ricordata prassi di disporre il finanziamento pubblico a favore di questo tipo di fondazioni unicamente sulla base dell’inserimento di finalizzazioni di spesa “ad hoc” nei capitoli della legge di bilancio, prescindendo da qualsiasi forma di disciplina legislativa “sostanziale” della materia.
La medesima procedura venne adottata nel 1966, quando, all’indomani della prima sentenza con cui il Tribunale costituzionale ebbe a dichiarare illegittimo il finanziamento pubblico dell’attività generale dei partiti, il Bundestag inserì nella legge di bilancio per il 1967, nei capitoli del Ministero dell’interno, un finanziamento globale a favore delle fondazioni vicine ai partiti rappresentati nel Bundestag.

Beneficiarie dei finanziamenti sono, come si è detto, le fondazioni vicine ai partiti rappresentati nel Bundestag. Si tratta delle seguenti fondazioni:
·        Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD);
·        Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU);
·        Hanns-Seidel-Stiftung (CSU);
·        Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die Grünen)
·        Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP);
·        Rosa-Luxemburg-Stiftung (PDS)

Fondazioni e partiti
Per quanto concerne i rapporti con i partiti di riferimento, le fondazioni hanno una distinta personalità giuridica, fanno assegnamento su risorse proprie e perseguono finalità specifiche ed estranee al diretto confronto politico.
Il ruolo assegnato alle fondazioni politiche dai loro statuti, condiviso e in seguito sostenuto finanziariamente dallo Stato federale e daiLänder, diviene tanto più comprensibile se inserito nei compiti individuali e collettivi che fanno capo all’idea cardine della formazione (Bildung), un tratto caratteristico della cultura tedesca fin dal Settecento.
Partendo da tale presupposto, appare evidente come finora le fondazioni politiche abbiano potuto operare, in assenza di una specifica disciplina normativa, sulla base di una prassi consolidatasi nel corso degli anni.
a.      La sentenza del Tribunale federale costituzionale del 14 luglio 1986
Il più importante fondamento giuridico in materia è individuabile nella giurisprudenza del Tribunale federale costituzionale(Bundesverfassungsgericht), che con la sentenza del 14 luglio 1986[21], ha riconosciuto la rispondenza al principio costituzionale dell’adeguatezza del finanziamento statale, e più precisamente la rispondenza dei finanziamenti globali fissati dalle Leggi di bilancio annuali.
La sentenza ha stabilito l’esistenza e definito le finalità formative delle fondazioni politiche, specificando che esse devono essere, da un punto di vista normativo, ma anche da un punto di vista oggettivo, istituzioni indipendenti in grado di compiere con senso di responsabilità le azioni formative rispondenti agli scopi dichiarati nei loro Statuti, dimostrando allo stesso tempo una certa autonomia e distanza dai partiti ai cui principi il loro operato deve però ispirarsi. Tale distinzione rispetto ai partiti deve risultare evidente anche dai criteri che guidano la scelta di coloro che occupano le posizioni ai vertici delle fondazioni. Esse eleggono infatti i loro organi di vigilanza e rappresentanza, nonché i dirigenti amministrativi, in piena autonomia: il presidente e il portavoce del direttivo, i dirigenti amministrativi e il tesoriere di una fondazione non possono però svolgere alcuna funzione comparabile all’interno del partito ai cui ideali e alla cui storia la fondazione si riferisce.
La sentenza enumera anche le attività che una fondazione non può svolgere, in quanto troppo attigue o identificabili con le attività proprie del partito di riferimento. Fra queste, in prima istanza le attività di sostegno ed aiuto durante il periodo elettorale, riportate dalla sentenza in maniera dettagliata (acquistare e distribuire pubblicistica del partito o riferibile ai suoi membri; produrre o diffondere materiale elettorale; finanziare annunci; utilizzare personale della fondazione fra i volontari o il personale attivo durante la campagna elettorale; tenere corsi finalizzati alla formazione di personale da utilizzare durante il periodo elettorale).
La sentenza indica infine l’inopportunità di trasferimenti di donazioni dalla fondazione al partito, onde evitare che le agevolazioni fiscali previste per queste vengano usufruite dai partiti politici di riferimento[22].
b.      La Gemeinsame Erklärung
Ugualmente rilevanti in tal senso appaiono i riferimenti alle fondazioni contenuti nelle Raccomandazioni della Commissione di esperti indipendenti sul finanziamento dei partiti politici (Empfehlungen der Komission unabhängiger Sachverständiger zur Parteifinanzierung)[23], istituita dal Presidente federale von Weizsäcker a seguito della sentenza del 9 aprile 1992 del Tribunale federale costituzionale che dichiarava incostituzionali alcuni profili della Legge sui partiti politici (Gesetz über die politischen Parteien – Parteien Gesetz).
Nel 1998, molte delle indicazioni contenute nel rapporto della Commissione sono state raccolte e sistematizzate in una Dichiarazione comune delle Fondazioni politiche sul finanziamento statale (Gemeinsame Erklärung zur staatlichen Finanzierung der politischen Stiftungen)[24], che ne costituisce una sorta di codice di autoregolamentazione.
La dichiarazione comune, sottoscritta da cinque delle fondazioni politiche (ad eccezione della Rosa-Luxemburg-Stiftung), fornisce, a partire dalla Legge Fondamentale, un quadro normativo generale di riferimento.
Partendo dal presupposto che le fondazioni sono associazioni di diritto privato, che forniscono in modo del tutto indipendente servizi di pubblico interesse che non possono essere prestati dallo Stato, il loro operato trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 5 [Libertà di espressione][25], 9, comma 1 [Libertà di associazione][26] e nell’art. 12, comma 1[Libertà della professione][27] della Legge Fondamentale.
L’attività delle fondazioni risulta quindi estranea a quanto stabilito dall’art. 21 [Partiti politici][28] della Legge Fondamentale, relativamente al ruolo e all’importanza dei partiti nella determinazione della volontà politica collettiva attraverso il voto.
Natura dei contributi pubblici
La prima formale ricognizione del sostegno pubblico alle fondazioni politiche risale al 1986 quando il Governo fu richiesto dal gruppo parlamentare dei Verdi (Grünen) di documentare e quantificare le singole voci del finanziamento statale alle fondazioni politiche.
a.      Finanziamenti globali e a progetto
Le fondazioni risultano destinatarie di finanziamenti globali erogati dal Ministero degli Interni (Globalzuschüsse) e difinanziamenti a progetto (Projektförderung) erogati per la maggior parte dal Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ) edal Ministero degli Affari Esteri (Auswärtiges Amt).
Gli stanziamenti sono determinati annualmente dalla Commissione Bilancio (Haushaltsaussschuss) del Bundestag, e quindiapprovati dalla Legge di Bilancio (Haushaltsgesetz) all’interno degli stati di previsione 06 (per il Ministero dell’Interno) e 023 (per il Ministero per lo Sviluppo e la cooperazione economica).
La suddivisione di entrambe le fattispecie di trasferimenti viene determinata sulla base della rappresentanza dei partiti, così come essa si esprime all’interno del Bundestag.
I finanziamenti vengono assegnati in base a criteri consolidatisi nel corso degli anni all’interno della prassi parlamentare. Il punto di partenza è costituito dalla ripetuta presenza di un gruppo parlamentare e dalla sua consistenza numerica all’interno del Bundestag.
Nella prima determinazione dei trasferimenti, la Commissione Bilancio del Bundestag parte da un importo base (Sockelbetrag), corrisposto in maniera continuativa per un certo periodo di legislature, che, solo in seguito, viene adeguato alla forza numerica reale della rappresentanza. Nel caso in cui un partito non sia più rappresentato in Parlamento, la fondazione di riferimento continua a ricevere il sostegno pubblico per almeno una legislatura.
Nel 2011 è stato stimato che la rappresentanza della Friedrich-Ebert-Stiftung fosse pari al 32,8%, quella della Konrad Adenauer Stiftung al 29,2,5%, quelle della Friedrich-Naumann-Stiftung, della Hanns-Seidel-Stiftung e della Heinrich-Böll-Stiftung allo 10,3%, mentrela Rosa-Luxemburg-Stiftung ha ottenuto un importo base corrispondente al 7% del valore attribuito ai finanziamenti globali nella Legge di Bilancio.
finanziamenti globali, che fanno capo al Ministero dell’Interno,rappresentano la premessa indispensabile per la pianificazione dell’attività ordinaria delle fondazioni politiche, infatti sono prevalentemente utilizzati per finanziare:
·        congressi, seminari e incontri di formazione politica;
·        pubblicazioni e mostre;
·        progetti di ricerca e documentazione nonché tenuta degli archivi sulla storia dei movimenti e dei partiti di riferimento;
·        uscite amministrative relative al personale, alle strutture e agli investimenti.
Attingendo dalla quota parte loro spettante, le fondazioni possono finanziare anche altre organizzazioni operanti nel settore della pubblica utilità, purché queste perseguano finalità compatibili con quelle fissate negli statuti delle stesse fondazioni.
Nel 2011 i finanziamenti globali sono stati pari a 95 milioni di euro.
finanziamenti a progetto rappresentano circa i due terzi dei finanziamenti ricevuti dalle fondazioni[29]. La richiesta, l’uso e il pagamento del servizio prestato si basano su quanto disposto dal Regolamento federale sul bilancio (Bundeshaushaltsordnung - BHO), che agli artt. 23 e 44 fornisce le norme generali. Per le norme di dettaglio si rimanda invece alle Disposizioni accessorie riguardanti la promozione a progetto (Allegemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P).
L’art. 23 (Elargizioni – Zuwendungen) stabilisce infatti che “uscite e stanziamenti d’impegno per prestazioni finalizzate (elargizioni) da effettuare a organismi posti al di fuori dell’Amministrazione federale, possono essere preventivati solo nel caso in cui la Federazione abbia un interesse rilevante all’esecuzione della prestazione tramite tali organismi, e solo nel caso in cui senza le elargizioni tale interesse non possa, in tutto o necessariamente, essere soddisfatto”. L’art. 44 (Elargizioni, amministrazione di mezzi o elementi patrimoniali – Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen), partendo dalle premesse illustrate all’art. 23, indica nella Corte Federale dei Conti l’organo competente al controllo della rispondenza e correttezza dell’uso delle elargizioni. Lo stesso articolo stabilisce che organismi giuridici di diritto privato possono assumersi compiti amministrativi discendenti da elargizioni, solo nel caso in cui forniscano le garanzie necessarie affinché i servizi siano prestati in maniera rispondente al diritto interno e nel pubblico interesse. Il conferimento e la sospensione competono al Ministero competente, che per il conferimento dovrà agire di concerto con il Ministero delle Finanze.
Attraverso lo stato di previsione 023 della legge di Bilancio, il Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economicafinanzia e coordina la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi partner, nonché il sostegno alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni non governative, dell’associazionismo confessionale e delle numerose tipologie di fondazioni, tra cui quelle politiche, presenti in Germania.
Nel 2011 in questo settore sono stati destinati 233 milioni di euro per il lavoro all’estero delle fondazioni.
I finanziamenti assegnati, finalizzati al sostegno dello sviluppo ecologico, sostenibile e socialmente accettabile dei paesi in via di sviluppo e trasformazione, vengono elargiti a paesi partner con orientamenti compatibili a quelli del governo tedesco nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, primi fra tutti la costruzione e il rafforzamento delle strutture democratiche, della comprensione regionale e internazionale e della cooperazione pacifica. In tale quadro generale, le fondazioni politiche hanno il compito di contribuire al rafforzamento delle organizzazioni espressioni della società civile e del mondo del lavoro, di svolgere consulenza parlamentare, di accelerare la democratizzazione dei mezzi di informazione e di intervenire attivamente affinché vengano introdotte abitudini sanitarie, familiari e consuetudinarie in grado di migliorare le condizioni generali di vita[30].
Sistemi di controllo
La Dichiarazione comune delle Fondazioni politiche sul finanziamento statale dedica la sezione finale al controllo e alla trasparenza, indicando che l’uso dei finanziamenti globali viene verificato dal Ministero dell’Interno sulla base delle Disposizioni accessorie riguardanti i finanziamenti statali (Allegemeine Nebenbestimmungen zur institutionellen Förderung – ANBest-I), a ciò deve aggiungersi il già ricordato controllo della Corte dei Conti Federale e, a livello regionale, dei corrispondenti organi preposti al controllo. Relativamente al rispetto delle disposizioni fiscali, la verifica avviene da parte delle autorità finanziarie a questo preposte.
Le Fondazioni, accogliendo i suggerimenti della Commissione di esperti, pubblicano annualmente una Rapporto annuale delle entrate e delle uscite, ovvero un bilancio d’esercizio che deve essere sottoposto al controllo di un revisore dei conti.
Sebbene le fondazioni non siano sottoposte ad un obbligo di pubblicità, tali documenti sono pubblicati sui siti delle fondazioni e nella Dichiarazione comune viene ripetutamente sottolineata l’importanza della trasparenza nell’ambito dell’uso dei finanziamenti pubblici.







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