Angela Merkel |
Contributi
ai parlamentari e ai gruppi parlamentari
Al finanziamento della politica appartiene
anche l’indennità finanziaria che ricevono i deputati (l’art. 48, comma 3 della
legge fondamentale riconosce il diritto dei deputati ad “un’adeguata indennità,
che assicuri la loro indipendenza”).
Peraltro, gli statuti di tutti i partiti
obbligano i propri rappresentanti a versare una cospicua somma al partito (Parteisteuer).
Di fatto, dunque, nell’indennità ai parlamentari si nasconde in parte un
ulteriore e indiretto contributo al partito, anche tenuto conto che il
contributo "volontario" è detraibile dalle tasse.
Si ricorda, infine, che la legge tedesca
sullo status del parlamentare prevede l’erogazione di contributi pubblici ai
gruppi parlamentari per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
Le modalità del finanziamento privato,
ovvero delle donazioni (Spenden), ai partiti politici sono disciplinate
dagli art. 25 e ss. della legge sui partiti.
Fino ad una somma di 1.000 euro, la
donazione può essere corrisposta sotto forma di denaro contante.
Al contrario, le donazioni in favore di un
partito o delle sue articolazioni interne (associazioni territoriali) il cui
controvalore complessivo nel corso di un anno solare risulti superiore a 10.000
euro devono essere registrate nella rendicontazione contabile con l’indicazione
del nome e dell’indirizzo del donatore. Le donazioni che superino la cifra di
50.000 euro nel singolo caso devono essere invece immediatamente annunciate al
Presidente del Bundestag, che ha cura di renderle pubbliche
unitamente all’indicazione del donatore pubblicandole sotto forma di atti
parlamentari.
La legge, pur affermando il diritto dei
partiti di accettare donazioni da privati, introduce alcuni divieti.
Sono vietate le donazioni:
· effettuate da organismi di diritto pubblico o imprese
che abbiano una componente azionaria, a partire dal 25%, di origine pubblica,
gruppi e comitati parlamentari nonché gruppi o comitati di rappresentanze
comunali;
· effettuate da fondazioni politiche, enti, associazioni
di persone e fondazioni che, in base al rispettivo atto costitutivo, perseguano
esclusivamente e direttamente fini sociali, caritatevoli o ecclesiastici;
· effettuate da associazioni di categoria che le abbiano
a loro volta ricevute a condizione di trasmetterle ad un partito politico;
· che superino i 1.000 euro quando non sia noto il
donatore;
· che perseguano lo scopo di ottenere vantaggi economici
o politici;
· che provengano dall’estero.
Tutte le donazioni devono essere
comunicate al Presidente del Bundestag che ha cura di renderli
noti tramite la pubblicazione della Rendicontazione (Rechenschaftsbericht).
Le donazioni provenienti dall’estero sono
lecite soltanto se:
· provengono dal patrimonio di un cittadino tedesco o
dell’Unione europea o da un’impresa a prevalente proprietà (più del 50%)
tedesca;
· sono destinate a partiti che rappresentano minoranze
nazionali nella regione di origine e provengono da Stati confinanti con la
Repubblica federale di Germania nei quali vivono persone aventi quella
stessa origine etnica (es. Alto Adige);
· il donatore è straniero, ma la donazione non supera i
1.000 euro.
L’art. 31c determina le sanzioni applicabili
in caso di donazioni ottenute illegalmente o non pubblicate. Qualora un partito
abbia ottenuto donazioni vietate e non le abbia di conseguenza trasferite al
Presidente del Parlamento, perde il diritto a una somma pari all’ammontare di
tre volte gli importi ottenuti illegalmente. In caso di donazioni non
pubblicate nella rendicontazione, il partito perde invece il diritto a godere
di una somma pari all’ammontare doppio le somme non pubblicate.
Il presidente del Bundestag trasferisce
i fondi così ricevuti ad istituzioni che perseguono finalità caritatevoli,
religiose o scientifiche.
I privati che partecipano al finanziamento
dei partiti godono di alcune agevolazioni fiscali.
Anzitutto, le somme versate ai partiti a
titolo di donazione o di versamento di quote sociali possono infatti essere dedotte
dal reddito imponibile sino ad un massimo di 3.300 euro, elevabile
a 6.600 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi.
A tale agevolazione fiscale la legge ne
aggiunge una seconda, introdotta in seguito alle decisioni del Tribunale
costituzionale che aveva giudicato eccessivamente penalizzante nei confronti
dei cittadini meno abbienti il sistema delle deduzioni dall’imponibile per il
finanziamento dei partiti: chi effettua una donazione ad un partito può infatti
optare, anziché per la deduzione dell’imponibile, per uno sconto
sull’imposta dovuta pari ad un massimo di 767 euro, elevabili a
1.534 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi. Possono beneficiare di
tale agevolazione anche i cittadini che versano delle somme a movimenti ed
associazioni non costituiti in partiti politici come definiti dall’art. 2 della
legge del 1967, purché tali enti partecipino alle elezioni politiche con propri
candidati.
Punto di partenza del controllo pubblico
sulle finanze dei partiti tedeschi è l’articolo 21, I, 4 della Legge
fondamentale, in forza del quale i partiti “devono rendere conto pubblicamente
della provenienza e dell’uso delle loro risorse finanziarie come pure del loro
patrimonio”. La legge sui partiti politici introduce quindi all’art. 23 un
obbligo di rendicontazione.
La presidenza di ciascun partito è tenuta
a rendere conto pubblicamente, attraverso la rendicontazione, della provenienza
e dell’uso dei mezzi finanziari che sono affluiti al partito nel corso
dell’anno, così come della consistenza del patrimonio del partito. Il
rendiconto consta pertanto del conteggio delle entrate e delle uscite e del
conto patrimoniale, articolati secondo le voci individuate dall’art. 24, nonché
di una parte illustrativa. Nella rendicontazione deve essere altresì indicato
il numero degli iscritti al partito soggetti al pagamento della quota
d’iscrizione. La legge sui partiti politici dispone inoltre che siano applicate
tutte le norme di diritto commerciale sulla rendicontazione nella misura in cui
non sia indicato diversamente.
Prima della presentazione al Presidente
del Bundestag, la rendicontazione deve essere deliberata dalla
Presidenza del partito. Essa si forma sulla base delle rendicontazioni fornite
dalle direzioni regionali e dalle sezioni territoriali, ognuna responsabile
della propria rendicontazione. A tal fine la legge indica i responsabili per la
firma di attestazione nei vari gradi di formazione del rapporto contabile.
Prima di essere presentata al Presidente
del Bundestag, la rendicontazione deve essere verificata
preventivamente da un revisore dei conti o da una società di revisione
contabile. A quanto sopra descritto derogano soltanto i partiti che non
dispongono, per l’anno di riferimento, né di entrate né di un patrimonio
superiore ai 5.000 euro. In tal caso il partito può inviare al Presidente del Bundestag una
rendicontazione non verificata, che però dovrà essere esaminata in occasione
del successivo congresso federale del partito.
Il revisore può chiedere al presidente del
partito o alle persone da questo delegate, qualsiasi chiarimento o prova che
ritenga necessario. Egli può altresì controllare i documenti giustificativi del
rendiconto, i registri e gli atti, nonché la consistenza della cassa e del
patrimonio. Una nota di verifica da atto del risultato e deve essere consegnata
alla presidenza del partito.
Il rendiconto e la relativa nota di
verifica sono quindi trasmessi, entro il 30 settembre dell’anno seguente
all’esercizio finanziario cui si riferiscono, al Presidente del Bundestag,
il quale può prorogare il termine fino a un massimo di tre mesi, scaduti i
quali cessa per il partito il diritto a godere la parte dei contributi statali
per l’anno di interesse. Il presidente del Bundestag ne
verifica quindi la regolarità formale, riferendo annualmente all’Assemblea
sullo stato delle finanze dei partiti e sui loro rendiconti e fornendo ogni due
anni un rapporto circa l’evoluzione delle finanze dei partiti con riferimento
alle rendicontazioni fornite dagli stessi.
Nel caso il Presidente del Bundestag abbia
dei dubbi circa la correttezza della rendicontazione, concede al partito
l’opportunità di esprimersi al riguardo o può incaricare un revisore o una
società a sua scelta al fine di verificarne la conformità al disposto della
legge.
A conclusione del procedimento il
Presidente rilascia una notifica in cui vengono rilevate le eventuali
inesattezze e fornito l’ammontare della somma corrispondente ai dati inesatti.
I dati acquisiti nel corso del procedimento che non siano stati indicati nella
documentazione contabile del partito non possono essere resi pubblici.
Contestualmente il partito perde il diritto a godere di una somma di un
ammontare pari a due volte le somme riportate in modo inesatto. Nel caso in cui
le inesattezze riguardino proprietà immobiliari o partecipazioni ad imprese, il
partito perde il diritto a godere di una somma pari al 10% dei valori patrimoniali
non inseriti o indicati in maniera inesatta.
Rispetto alle donazioni o ai dati
inesatti, un partito non è soggetto alle conseguenze giuridiche sopra
illustrate nel caso in cui sia esso stesso a darne notizia per primo al
Presidente del Bundestag correggendoli contestualmente.
I rendiconti dei partiti e le relative
note di verifica sono pubblicati come atti del Bundestag.
Spetterà poi alla Corte federale dei Conti
il compito di verificare che il Presidente del Bundestag, nella sua
qualità di amministratore dei fondi erogati dallo Stato, abbia provveduto al
rimborso delle spese elettorali.
La legge dispone infine le sanzioni penali
per coloro che occultino l’origine o l’uso delle risorse finanziarie o
patrimoniali del partito o eludano la pubblica rendicontazione (pena detentiva
fino a tre anni o ammenda in denaro). La legge ugualmente dispone le stesse
sanzioni per chi, come revisore dei conti o collaboratore di questo, accerti
l’esito della verifica in modo inesatto. Nel caso in cui il reo agisca dietro
compenso o con l’intenzione di favorire o danneggiare un terzo soggetto, la
pena corrisponde a una ammenda in denaro o a una pena detentiva fino a cinque
anni.
In Germania, un tratto caratteristico del
sostegno pubblico alla formazione in ambito politico-sociale e alla
cooperazione internazionale è costituito dalla destinazione di ingenti risorse
del bilancio statale alle fondazioni culturali collegate ai partiti politici,
definite come “fondazioni vicine ai partiti” (parteinahe
Stiftungen) o “fondazioni politiche” (politische
Stiftungen).
L’istituzione di fondazioni culturali da
parte dei maggiori partiti tedeschi risale agli anni ‘50 e si inserisce
nell’ambito delle iniziative avviate in più sedi, anche con l’aiuto delle
potenze vincitrici del conflitto mondiale, per sensibilizzare la società civile
nei confronti dei valori democratici.
La SPD e la CDU diedero per
prime vita a fondazioni culturali, quali enti provvisti di distinta personalità
giuridica. In un primo tempo, l’attività delle fondazioni era prevalentemente
concentrata nell’organizzazione di incontri seminariali e corsi di formazione,
nel finanziamento di borse di studio e nell’effettuazione di ricerche
sociopolitiche. Per la realizzazione di iniziative specifiche, già a partire
dai primi anni ’60, le fondazioni divennero beneficiarie di modesti contributi
pubblici.
Il salto di qualità si ebbe nel 1962,
quando il Bundestag decise di inserire nello stato di
previsione del neoistituito Ministero per lo sviluppo un contributo di 130.000
DM a favore delle fondazioni vicine ai partiti per la realizzazione di progetti
di educazione politica nei Paesi in via di sviluppo. Tale contributo doveva
conoscere negli anni seguenti un notevole incremento, sino a raggiungere nel
1970 la somma di 45 milioni di DM, inaugurando la già ricordata prassi di
disporre il finanziamento pubblico a favore di questo tipo di fondazioni
unicamente sulla base dell’inserimento di finalizzazioni di spesa “ad hoc”
nei capitoli della legge di bilancio, prescindendo da qualsiasi forma di
disciplina legislativa “sostanziale” della materia.
La medesima procedura venne adottata nel
1966, quando, all’indomani della prima sentenza con cui il Tribunale
costituzionale ebbe a dichiarare illegittimo il finanziamento pubblico
dell’attività generale dei partiti, il Bundestag inserì nella
legge di bilancio per il 1967, nei capitoli del Ministero dell’interno, un
finanziamento globale a favore delle fondazioni vicine ai partiti rappresentati
nel Bundestag.
Beneficiarie dei finanziamenti sono, come
si è detto, le fondazioni vicine ai partiti rappresentati nel Bundestag.
Si tratta delle seguenti fondazioni:
· Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD);
· Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU);
· Hanns-Seidel-Stiftung (CSU);
· Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis
90/Die Grünen)
· Friedrich-Naumann-Stiftung
(FDP);
· Rosa-Luxemburg-Stiftung (PDS)
Fondazioni e partiti
Per quanto concerne i rapporti con
i partiti di riferimento, le fondazioni hanno una distinta
personalità giuridica, fanno assegnamento su risorse proprie e perseguono
finalità specifiche ed estranee al diretto confronto politico.
Il ruolo assegnato alle fondazioni
politiche dai loro statuti, condiviso e in seguito sostenuto finanziariamente
dallo Stato federale e daiLänder, diviene tanto più comprensibile se
inserito nei compiti individuali e collettivi che fanno capo all’idea cardine
della formazione (Bildung), un tratto caratteristico della cultura
tedesca fin dal Settecento.
Partendo da tale presupposto, appare evidente
come finora le fondazioni politiche abbiano potuto operare, in assenza
di una specifica disciplina normativa, sulla base di una prassi
consolidatasi nel corso degli anni.
Il più importante fondamento giuridico in
materia è individuabile nella giurisprudenza del Tribunale federale
costituzionale(Bundesverfassungsgericht), che con la sentenza del 14
luglio 1986[21],
ha riconosciuto la rispondenza al principio costituzionale dell’adeguatezza del
finanziamento statale, e più precisamente la rispondenza dei finanziamenti
globali fissati dalle Leggi di bilancio annuali.
La sentenza ha stabilito l’esistenza e
definito le finalità formative delle fondazioni politiche, specificando che
esse devono essere, da un punto di vista normativo, ma anche da un punto di
vista oggettivo, istituzioni indipendenti in grado di compiere
con senso di responsabilità le azioni formative rispondenti agli scopi
dichiarati nei loro Statuti, dimostrando allo stesso tempo una certa autonomia
e distanza dai partiti ai cui principi il loro operato deve però ispirarsi.
Tale distinzione rispetto ai partiti deve risultare evidente anche dai criteri
che guidano la scelta di coloro che occupano le posizioni ai vertici delle
fondazioni. Esse eleggono infatti i loro organi di vigilanza e rappresentanza,
nonché i dirigenti amministrativi, in piena autonomia: il presidente e il portavoce
del direttivo, i dirigenti amministrativi e il tesoriere di una fondazione non
possono però svolgere alcuna funzione comparabile all’interno del
partito ai cui ideali e alla cui storia la fondazione si riferisce.
La sentenza enumera anche le attività
che una fondazione non può svolgere, in quanto troppo attigue o
identificabili con le attività proprie del partito di riferimento. Fra queste,
in prima istanza le attività di sostegno ed aiuto durante il periodo
elettorale, riportate dalla sentenza in maniera dettagliata (acquistare e
distribuire pubblicistica del partito o riferibile ai suoi membri; produrre o
diffondere materiale elettorale; finanziare annunci; utilizzare personale della
fondazione fra i volontari o il personale attivo durante la campagna
elettorale; tenere corsi finalizzati alla formazione di personale da utilizzare
durante il periodo elettorale).
La sentenza indica infine l’inopportunità
di trasferimenti di donazioni dalla fondazione al partito, onde evitare che
le agevolazioni fiscali previste per queste vengano usufruite dai partiti
politici di riferimento[22].
Ugualmente rilevanti in tal senso appaiono
i riferimenti alle fondazioni contenuti nelle Raccomandazioni della
Commissione di esperti indipendenti sul finanziamento dei partiti politici (Empfehlungen
der Komission unabhängiger Sachverständiger zur Parteifinanzierung)[23],
istituita dal Presidente federale von Weizsäcker a seguito della sentenza del 9
aprile 1992 del Tribunale federale costituzionale che dichiarava
incostituzionali alcuni profili della Legge sui partiti politici (Gesetz
über die politischen Parteien – Parteien Gesetz).
Nel 1998, molte delle indicazioni
contenute nel rapporto della Commissione sono state raccolte e sistematizzate
in una Dichiarazione comune delle Fondazioni politiche sul
finanziamento statale (Gemeinsame Erklärung zur staatlichen
Finanzierung der politischen Stiftungen)[24],
che ne costituisce una sorta di codice di autoregolamentazione.
La dichiarazione comune, sottoscritta da
cinque delle fondazioni politiche (ad eccezione della Rosa-Luxemburg-Stiftung), fornisce,
a partire dalla Legge Fondamentale, un quadro normativo generale di
riferimento.
Partendo dal presupposto che le fondazioni
sono associazioni di diritto privato, che forniscono in modo del
tutto indipendente servizi di pubblico interesse che non possono essere
prestati dallo Stato, il loro operato trova il proprio fondamento costituzionale
negli artt. 5 [Libertà di espressione][25],
9, comma 1 [Libertà di associazione][26] e
nell’art. 12, comma 1[Libertà della professione][27] della
Legge Fondamentale.
L’attività delle fondazioni risulta quindi estranea
a quanto stabilito dall’art. 21 [Partiti politici][28] della
Legge Fondamentale, relativamente al ruolo e all’importanza dei partiti nella
determinazione della volontà politica collettiva attraverso il voto.
La prima formale ricognizione del sostegno
pubblico alle fondazioni politiche risale al 1986 quando il Governo fu
richiesto dal gruppo parlamentare dei Verdi (Grünen) di documentare e
quantificare le singole voci del finanziamento statale alle fondazioni
politiche.
Le fondazioni risultano destinatarie di finanziamenti
globali erogati dal Ministero degli Interni (Globalzuschüsse)
e difinanziamenti a progetto (Projektförderung)
erogati per la maggior parte dal Ministero federale per lo sviluppo e la
cooperazione economica (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung - BMZ) edal Ministero degli Affari Esteri (Auswärtiges
Amt).
Gli stanziamenti sono determinati
annualmente dalla Commissione Bilancio (Haushaltsaussschuss)
del Bundestag, e quindiapprovati dalla Legge di Bilancio (Haushaltsgesetz)
all’interno degli stati di previsione 06 (per il Ministero dell’Interno) e 023
(per il Ministero per lo Sviluppo e la cooperazione economica).
La suddivisione di entrambe le fattispecie
di trasferimenti viene determinata sulla base della rappresentanza dei
partiti, così come essa si esprime all’interno del Bundestag.
I finanziamenti vengono assegnati in base
a criteri consolidatisi nel corso degli anni all’interno della prassi
parlamentare. Il punto di partenza è costituito dalla ripetuta presenza di un
gruppo parlamentare e dalla sua consistenza numerica all’interno del Bundestag.
Nella prima determinazione dei
trasferimenti, la Commissione Bilancio del Bundestag parte
da un importo base (Sockelbetrag), corrisposto in maniera continuativa
per un certo periodo di legislature, che, solo in seguito, viene adeguato alla
forza numerica reale della rappresentanza. Nel caso in cui un partito non sia
più rappresentato in Parlamento, la fondazione di riferimento continua a
ricevere il sostegno pubblico per almeno una legislatura.
Nel 2011 è stato stimato che la
rappresentanza della Friedrich-Ebert-Stiftung fosse pari al
32,8%, quella della Konrad Adenauer Stiftung al 29,2,5%,
quelle della Friedrich-Naumann-Stiftung, della Hanns-Seidel-Stiftung e
della Heinrich-Böll-Stiftung allo 10,3%, mentrela Rosa-Luxemburg-Stiftung ha
ottenuto un importo base corrispondente al 7% del valore attribuito ai
finanziamenti globali nella Legge di Bilancio.
I finanziamenti globali, che fanno
capo al Ministero dell’Interno,rappresentano la premessa indispensabile per
la pianificazione dell’attività ordinaria delle fondazioni politiche, infatti
sono prevalentemente utilizzati per finanziare:
· congressi, seminari e incontri di formazione politica;
· pubblicazioni e mostre;
· progetti di ricerca e documentazione nonché tenuta
degli archivi sulla storia dei movimenti e dei partiti di riferimento;
· uscite amministrative relative al personale, alle
strutture e agli investimenti.
Attingendo dalla quota parte loro
spettante, le fondazioni possono finanziare anche altre organizzazioni operanti
nel settore della pubblica utilità, purché queste perseguano finalità
compatibili con quelle fissate negli statuti delle stesse fondazioni.
Nel 2011 i finanziamenti
globali sono stati pari a 95 milioni di euro.
I finanziamenti a progetto rappresentano
circa i due terzi dei finanziamenti ricevuti dalle fondazioni[29].
La richiesta, l’uso e il pagamento del servizio prestato si basano su quanto
disposto dal Regolamento federale sul bilancio (Bundeshaushaltsordnung
- BHO), che agli artt. 23 e 44 fornisce le norme generali. Per le norme di
dettaglio si rimanda invece alle Disposizioni accessorie riguardanti la
promozione a progetto (Allegemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur
Projektförderung – ANBest-P).
L’art. 23 (Elargizioni – Zuwendungen)
stabilisce infatti che “uscite e stanziamenti d’impegno per prestazioni
finalizzate (elargizioni) da effettuare a organismi posti al di fuori
dell’Amministrazione federale, possono essere preventivati solo nel caso in cui la
Federazione abbia un interesse rilevante all’esecuzione della prestazione
tramite tali organismi, e solo nel caso in cui senza le elargizioni tale
interesse non possa, in tutto o necessariamente, essere soddisfatto”. L’art. 44
(Elargizioni, amministrazione di mezzi o elementi patrimoniali – Zuwendungen,
Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen), partendo dalle premesse
illustrate all’art. 23, indica nella Corte Federale dei Conti l’organo
competente al controllo della rispondenza e correttezza dell’uso delle
elargizioni. Lo stesso articolo stabilisce che organismi giuridici di diritto
privato possono assumersi compiti amministrativi discendenti da elargizioni,
solo nel caso in cui forniscano le garanzie necessarie affinché i servizi siano
prestati in maniera rispondente al diritto interno e nel pubblico interesse. Il
conferimento e la sospensione competono al Ministero competente, che per il
conferimento dovrà agire di concerto con il Ministero delle Finanze.
Attraverso lo stato di previsione 023
della legge di Bilancio, il Ministero federale per lo sviluppo e la
cooperazione economicafinanzia e coordina la cooperazione tecnica e finanziaria
con i paesi partner, nonché il sostegno alla cooperazione allo
sviluppo delle organizzazioni non governative, dell’associazionismo
confessionale e delle numerose tipologie di fondazioni, tra cui quelle
politiche, presenti in Germania.
Nel 2011 in questo settore sono
stati destinati 233 milioni di euro per il lavoro all’estero delle fondazioni.
I finanziamenti assegnati, finalizzati al
sostegno dello sviluppo ecologico, sostenibile e socialmente accettabile dei
paesi in via di sviluppo e trasformazione, vengono elargiti a paesi partner con
orientamenti compatibili a quelli del governo tedesco nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo, primi fra tutti la costruzione e il rafforzamento
delle strutture democratiche, della comprensione regionale e internazionale e
della cooperazione pacifica. In tale quadro generale, le fondazioni politiche
hanno il compito di contribuire al rafforzamento delle organizzazioni
espressioni della società civile e del mondo del lavoro, di svolgere consulenza
parlamentare, di accelerare la democratizzazione dei mezzi di informazione e di
intervenire attivamente affinché vengano introdotte abitudini sanitarie,
familiari e consuetudinarie in grado di migliorare le condizioni generali di
vita[30].
La Dichiarazione comune delle
Fondazioni politiche sul finanziamento statale dedica la sezione finale al
controllo e alla trasparenza, indicando che l’uso dei finanziamenti
globali viene verificato dal Ministero dell’Interno sulla base delle
Disposizioni accessorie riguardanti i finanziamenti statali (Allegemeine
Nebenbestimmungen zur institutionellen Förderung – ANBest-I), a ciò
deve aggiungersi il già ricordato controllo della Corte dei Conti
Federale e, a livello regionale, dei corrispondenti organi preposti
al controllo. Relativamente al rispetto delle disposizioni fiscali,
la verifica avviene da parte delle autorità finanziarie a
questo preposte.
Le Fondazioni, accogliendo i suggerimenti
della Commissione di esperti, pubblicano annualmente una Rapporto
annuale delle entrate e delle uscite, ovvero un bilancio
d’esercizio che deve essere sottoposto al controllo di un revisore
dei conti.
Sebbene le fondazioni non siano sottoposte
ad un obbligo di pubblicità, tali documenti sono pubblicati sui siti delle
fondazioni e nella Dichiarazione comune viene ripetutamente sottolineata
l’importanza della trasparenza nell’ambito dell’uso dei finanziamenti pubblici.
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