Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-08066
presentata daInterrogazione a risposta in Commissione 5-08066
LUCIA CODURELLI
giovedì 4 ottobre 2012, seduta n.697
giovedì 4 ottobre 2012, seduta n.697
On. Lucia Codurelli |
CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:l'interrogante nel corso degli ultimi mesi ha più volte sollecitato il Governo al fine evidenziare le numerose problematicità seguite alla soppressione dell'IPOST e al conseguente trasferimento delle sue funzioni all'INPS (disposti dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010); atti che hanno determinato una preoccupante situazione di difficoltà per gli ex dipendenti diPoste italiane i quali sono vittime della insufficiente e largamente incompleta riorganizzazione delle questioni riguardanti l'Ente soppresso;
i tre atti di sindacato ispettivo presentati hanno, purtroppo, ricevuto secondo l'interrogante risposte insoddisfacenti ed evasive ed assunzioni di impegni vaghe e generiche; nel frattempo continuano a pervenire segnalazioni relativamente a tematiche assai delicate, che necessitano di rapida soluzione, e che pongono in evidenza lo stato di disagio e a volte di disparità cui sono sottoposti i lavoratori in oggetto;
a questo proposito si intende segnalare il caso relativo a lavoratori ex-Ipost che, cessati dal lavoro per ragioni indipendenti da motivi di salute e non ancora in possesso dei requisiti utili alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico, siano stati successivamente dichiarati inabili al 100 per cento a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa;
tali soggetti non hanno diritto a beneficiare della pensione d'inabilità, poiché essa - come disciplinato dal decreto ministeriale n. 187 del 1997, «Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria» - può spettare esclusivamente ai soggetti che possiedano i seguenti requisiti: anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità; risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità;
le persone citate, trovatesi senza occupazione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa, si ritrovano quindi, a differenza dei soggetti iscritti ad altre forme di previdenza sociale, nella paradossale situazione di non poter ottenere il pur minimo sostegno offerto dalla pensione di inabilità perché la cessazione dell'attività lavorativa non è dipesa da motivi legati a uno stato di infermità -:
se non ritenga discriminatoria e lesiva dei diritti dei lavoratori la situazione sommariamente esposta in premessa e se non intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di colmare tale disparità tra soggetti iscritti a forme diverse di previdenza sociale. (5-08066)
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