sabato 6 ottobre 2012

IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA NEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA



Nel sistema politico britannico il finanziamento pubblico ai partiti politici riveste tradizionalmente un ruolo marginale, con riguardo sia alle forme dei conferimenti, sia al loro volume, di entità modesta se paragonato a quello che si riscontra in altri Paesi.
Tali caratteristiche del finanziamento pubblico derivano la natura giuridica dei partiti politici, privi di personalità giuridica e considerati al pari di organizzazioni volontarie, e da una disciplina la cui prevalente  ragion d’essere è il sostegno assicurato ai partiti medesimi in funzione del ruolo svolto – almeno fino alle ultime elezioni - all’interno di un sistema bipartitico. Se si escludono, infatti, le forme di incentivo finanziario destinate a tutti i partiti (nella forma dei cosiddetti policy development grants e consistenti nell’accesso a taluni servizi, a partire dal 1975 i conferimenti in denaro sono riservati ai partiti di opposizione, nel presupposto che ciò valga a compensare i vantaggi - non solo economici - che il partito di maggioranza trae dall’avere la disponibilità dell’apparato di governo.

Alla House of Commons, il finanziamento dei partiti di opposizione (noto come Short Money, dal nome del Leader della House of Commons – Edward Money - al momento della sua introduzione) assume tre diverse forme:
·        contributi ai partiti di opposizione per lo svolgimento dell’attività parlamentare;
·        dotazione riservata al Leader dell’opposizione;
·        contributi ai partiti di opposizione per le spese di viaggio.
La Short Money Resolution del 26 maggio 1999, che attualmente regola il meccanismo di assegnazione dei fondi, prevede che i partiti di opposizione ricevano il rispettivo finanziamento a condizione che, alle ultime elezioni, abbiano conquistato alla Camera dei Comuni almeno due seggi oppure un seggio e 150.000 voti.
Per calcolare l’ammontare del contributo, si compiono le seguenti tre operazioni:
a) si moltiplica il numero di seggi conseguito dal partito alla Camera per una quota di sterline prefissata (nel 2010, 14.351 sterline);
b) si divide il numero dei voti riportati dal partito per 200 e poi si moltiplica il risultato per una quota di sterline prefissata (nel 2010, 28,66 sterline);
c) si sommano a) e b).
Finanziamento pubblico ai partiti politici
nella sessione parlamentare 2010-2011

Partiti
Contributo in base ai seggi
Contributo in base ai voti
Totale
(sterline)
Seggi
x £ 14.351
Voti/200

x £ 28,66
Conservative Party
198
2.841.498
43.929
1.259.005
4.100.503
Liberal Democrats
62
£889.762
29.927
857.708
1.747.470
Democratic. Unionist Party (DUP)
9
129.159
1.209
34.650
£163.809
Scottish National Party (SNP)
6
86.106
2.061
59.068
145.174
Plaid Cymru
3
43.053
874
25.049
68.102
Social Democratic and Labour Party (SDLP)
3
43.053
628
17.998
61.051
Totale
281
4.032.631
78.628
2.253.478
6.286.109

Occorre precisare che i dati riportati in tabella sono riferiti al periodo 1° aprile 2010 - 5 maggio 2010, e dunque alla composizione della Camera dei Comuni precedente alle ultime elezioni politiche, che hanno condotto al rovesciamento della maggioranza e alla formazione dell’attuale coalizione di governo. Al riguardo va pertanto precisato che, ad esempio, il finanziamento effettivamente erogato ai Toriesnon è ovviamente quello indicato in tabella, ma è stato pari a 393.198,92 sterline, in proporzione cioè ai giorni restanti (35) della passata legislatura.
A questi conferimenti, come già detto, si aggiungono il finanziamento riservato al Leader dell’opposizione e il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai deputati dell’opposizione, determinati nella misura fissa, rispettivamente, di 668.606 e di 157.651 sterline per l’anno finanziario decorrente dal 1° aprile 2010.
Parallelamente alla Camera dei Comuni, nel 1996 anche la House of Lords ha introdotto un contributo per i partiti di opposizione (c.d.Cranborne Money, dal nome dell’allora Leader della Camera Alta).
Lo schema è più semplice rispetto a quello applicato dalla Camera bassa, in quanto una somma prefissata spetta alla maggior opposizione (Official Opposition) mentre somme inferiori spettano alla seconda maggiore opposizione e, dal 1999, ai Lords indipendenti (Cross Bench Peers).

Le leggi in materia elettorale succedutesi nel tempo (a partire dal Representation of the People Act 1983) ed alcuni altri testi normativi prevedono una serie di agevolazioni per i candidati alle elezioni politiche.
Tra queste la più rilevante (prevista dal Communications Act 2003) è indubbiamente la concessione, sotto la vigilanza dell’autorità di settore (Ofcom) e sulla base dei criteri da questa stabiliti, di spazi televisivi e radiofonici per la propaganda politica sia durante la legislatura (party political broadcasts) che durante la campagna elettorale (party election broadcasts). Si tratta di un sussidio pubblico indiretto valutabile tra i 3 e i 10 milioni di sterline annue, che si accompagna al divieto di acquistare ulteriori spazi televisivi per fare pubblicità.
Ulteriori agevolazioni riguardano:
·        la registrazione degli elettori. Si tratta di un’attività molto costosa che la legge pone a carico delle autorità locali e non dei candidati/partiti;
·        i servizi postali che vengono concessi gratuitamente per la propaganda elettorale;
·        spazi in edifici pubblici per riunioni e incontri che vengono offerti ai candidati nel corso delle campagne elettorali per le elezioni nazionali, europee e locali.

Il finanziamento di fonte privata ai partiti politici è oggetto di regole stringenti adottate, nel corso degli ultimi anni, per garantire la trasparenza dei conferimenti e promuovere la parità di condizioni nella competizione politico-elettorale.
Nel 2000 il legislatore è intervenuto con il Political Parties, Elections and Referendum Act 2000(successivamente modificato dall’Electoral Administration Act 2006) per istituire un organismo indipendente di vigilanza - la Electoral Commission – ed introdurre oneri di registrazione dei partiti politici; sono stati, inoltre, posti obblighi contabili sui partiti, prevedendo la obbligatoria designazione al loro interno di un responsabile amministrativo, ed istituiti controlli sulle donazioni ai partiti e ai loro singoli membri, nonché sulle spese sostenute nel quadro delle campagne elettorali.
Più di recente, il Governo ha annunciato di voler innovare la disciplina del finanziamento dei partiti, portando l’attenzione sul tema dei cosiddetti “costi della politica” e della loro trasparenza. Affrontato dal legislatore con riferimento  alle indennità parlamentari, la materia è ora disciplinata è il motivo conduttore anche delle disposizioni introdotte dal Political Parties and Elections Act 2009, le cui previsioni hanno in parte modificato la disciplina del finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali. Nell’intento di incrementare il rigore e, ad un tempo, l’efficacia sostanziale dell’attuale regime dei finanziamenti politici, la legge ha rafforzato, innanzitutto, il ruolo dell’autorità di vigilanza – laElectoral Commission – per quanto attiene ai suoi poteri relativi all’accertamento e alla sanzione delle infrazioni alle norme vigenti.
Il quadro dell’operatività istituzionale di tale organismo, peraltro, appare complessivamente ispirato a canoni di flessibilità e di proporzionalità. La discrezionalità della Commissione è infatti ampliata, potendo essa irrogare pene pecuniarie oppure emanare atti di tipo ingiuntivo od inibitorio (compliance notice) senza immediatamente deferire i casi all’autorità giudiziaria; d’altra parte l’organismo, benché indipendente, non è posto dal legislatore in condizione di assoluto distacco dagli enti destinatari dei suoi provvedimenti, dal momento che il suo collegio è integrato con quattro membri nominati dai partiti politici. L’ulteriore modifica prevista dalla legge, diretta a ridurre l’obbligatorio periodo di astensione dall’attività politica vigente per i componenti del collegio e, rispettivamente, per il personale della Commissione (da dieci a cinque anni per i primi, da dieci anni a un anno per i secondi), è indice del proposito, evidentemente improntato ad una visione pragmatica della regolazione in questo ambito, di valorizzare la “political expertise” per un efficace espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione.
Quanto alle regole sostanziali, la legge introduce nuovi limiti di spesa applicabili agli esborsi di ciascun candidato per la propria campagna elettorale, e fissa nuove soglie per l’obbligatoria dichiarazione dei contributi ricevuti a titolo di donazione. Ulteriori disposizioni sono dedicate all’introduzione di un sistema di registrazione elettorale individuale in sostituzione di quello vigente, fondato sulla rilevazione del luogo di residenza (household registration).
Finanziamenti privati possono essere erogati, a titolo di donazione, nei confronti dei soggetti individuati dalla legge come regulated donees, ossia nei confronti di membri di partiti i quali abbiano adempiuti gli oneri di registrazione, di titolari di cariche elettive e  di componenti di associazioni collegate ai partiti. Tali finanziamenti sono soggetti ad un regime di pubblicità, essendone prevista l’iscrizione in un registro pubblico registro mantenuto ed aggiornato dalla Electoral Commission.
Le donazioni effettuate ai partiti da parte di società, imprese ed organizzazioni sindacali sono soggette al medesimo regime di pubblicità e di notifica su base annuale alla Commissione; tale obbligo si aggiunge, pertanto, a quelli previsti dal diritto societario relativamente all’indicazione nel bilancio delle imprese dei  contributi erogati ai partiti, e alla normativa che impone ai sindacati di indicare in bilancio tutte le spese sostenute per scopi politici.
D’altra parte, l’obbligo di notifica alla Commissione si applica anche nei riguardi dei soggetti donatori, i quali devono adempiervi qualora i versamenti effettuati, non inferiori alle 200 sterline, superino nel loro ammontare complessivo, nell’arco di un anno, la soglia di 1.000 oppure di 5.000 sterline, a seconda che a ricevere tali somme siano, rispettivamente, un membro di partito o un’associazione collegata a partiti. L’onere di rendere note all’autorità di controllo i conferimenti non eccedenti le 200 sterline grava sul soggetto che li riceve.
Un trattamento analogo a quello delle donazioni è riservato dalla legge ai prestiti e mutui accesi in favore dei partiti politici, che devono essere notificati alla Commissione con riguardo al loro ammontare, alle condizioni praticate e all’identità del mutuatario.
L’entità delle donazioni pervenute ai partiti politici durante la campagna elettorale del 2010 (dal 1° aprile al 30 giugno, relativamente alle ultime elezioni politiche) è stata complessivamente di 26,3 milioni di sterline.

I profili concernenti i controlli sulla gestione finanziaria dei partiti politici sono disciplinati dalla già menzionata legge del 2000, che pone obblighi di tenuta dei bilanci e di ordine contabile, i quali trovano applicazione sia nella fase elettorale che durante la vita del partito. Sull’ottemperanza a tali obblighi è preposta a vigilare la Electoral Commission, autorità indipendente nominata dal Parlamento.
Un regime specifico, assai risalente nel tempo e aggiornato nel corso degli anni, vige in Gran Bretagna relativamente ai limiti di spesa dei singoli candidati al parlamento. La leggeindividua,a questo riguardo,le spese riconducibili all’attività elettorale e delimita il periodo rilevante durante il quale esse ricadono nelle sue previsioni; e stabilisce le soglie massime di spesa in corrispondenza delle diverse consultazioni elettorali, eccettuate quelle in cui i candidati si presentino nelle liste di partiti concorrenti all’elezione del Parlamento europeo, del Parlamento Scozzese e dell’Assemblea Nazionale del Galles. In questi casi, infatti, e limitatamente ai seggi assegnati con criterio proporzionale, tali spese ricadono nella disciplina dettata per i partiti e non per i singoli candidati.
Il limite di spesa attualmente applicato per l’elezione di un candidato al Parlamento di Westminster è pari a 7.150 sterline, a cui sono da aggiungere, rispettivamente, 7,0 oppure 5,0 pences per ciascun elettore a seconda che il voto sia stato espresso nel collegio di un’area urbana o rurale (borough oppure county constituencies); il limite è altrimenti di 100.000 sterline per i candidati ad elezioni suppletive.
Le disposizioni vigenti pongono, inoltre, obblighi alquanto stringenti relativamente al controllo e alla trasparenza dei rendiconti presentati dei candidati, i quali sono tenuti a designare un agente elettorale responsabile per tutti gli aspetti finanziari; questi deve, in particolare, depositare tale rendiconto alla Commissione entro 35 giorni dalla proclamazione del risultato.





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