Nel sistema politico britannico il
finanziamento pubblico ai partiti politici riveste tradizionalmente un ruolo
marginale, con riguardo sia alle forme dei conferimenti, sia al loro volume, di
entità modesta se paragonato a quello che si riscontra in altri Paesi.
Tali caratteristiche del finanziamento
pubblico derivano la natura giuridica dei partiti politici, privi di
personalità giuridica e considerati al pari di organizzazioni volontarie, e da
una disciplina la cui prevalente ragion d’essere è il sostegno assicurato
ai partiti medesimi in funzione del ruolo svolto – almeno fino alle ultime
elezioni - all’interno di un sistema bipartitico. Se si escludono, infatti, le
forme di incentivo finanziario destinate a tutti i partiti (nella forma dei
cosiddetti policy development grants e consistenti nell’accesso a taluni servizi, a partire dal 1975 i
conferimenti in denaro sono riservati ai partiti di opposizione, nel
presupposto che ciò valga a compensare i vantaggi - non solo economici - che il
partito di maggioranza trae dall’avere la disponibilità dell’apparato di
governo.
Alla House of Commons, il
finanziamento dei partiti di opposizione (noto come Short Money,
dal nome del Leader della House of Commons – Edward Money - al
momento della sua introduzione) assume tre diverse forme:
· contributi ai partiti di opposizione per
lo svolgimento dell’attività parlamentare;
· dotazione riservata al Leader
dell’opposizione;
· contributi ai partiti di opposizione per
le spese di viaggio.
La Short Money Resolution del 26 maggio 1999, che attualmente regola il meccanismo di
assegnazione dei fondi, prevede che i partiti di opposizione ricevano il
rispettivo finanziamento a condizione che, alle ultime elezioni, abbiano
conquistato alla Camera dei Comuni almeno due seggi oppure un seggio e 150.000
voti.
Per calcolare l’ammontare del contributo,
si compiono le seguenti tre operazioni:
a) si moltiplica il numero di seggi
conseguito dal partito alla Camera per una quota di sterline prefissata (nel
2010, 14.351 sterline);
b) si divide il numero dei voti riportati
dal partito per 200 e poi si moltiplica il risultato per una quota di sterline
prefissata (nel 2010, 28,66 sterline);
c) si sommano
a) e b).
Finanziamento pubblico ai partiti politici
nella sessione parlamentare 2010-2011
Partiti
|
Contributo in base ai
seggi
|
Contributo in base ai
voti
|
Totale
(sterline)
|
||
Seggi
|
x £ 14.351
|
Voti/200
|
x £ 28,66
|
||
Conservative Party
|
198
|
2.841.498
|
43.929
|
1.259.005
|
4.100.503
|
Liberal
Democrats
|
62
|
£889.762
|
29.927
|
857.708
|
1.747.470
|
Democratic.
Unionist Party (DUP)
|
9
|
129.159
|
1.209
|
34.650
|
£163.809
|
Scottish
National Party (SNP)
|
6
|
86.106
|
2.061
|
59.068
|
145.174
|
Plaid
Cymru
|
3
|
43.053
|
874
|
25.049
|
68.102
|
Social
Democratic and Labour Party (SDLP)
|
3
|
43.053
|
628
|
17.998
|
61.051
|
Totale
|
281
|
4.032.631
|
78.628
|
2.253.478
|
6.286.109
|
Occorre precisare che i dati riportati in
tabella sono riferiti al periodo 1° aprile 2010 - 5 maggio 2010, e dunque
alla composizione della Camera dei Comuni precedente alle ultime elezioni
politiche, che hanno condotto al rovesciamento della maggioranza e alla
formazione dell’attuale coalizione di governo. Al riguardo va pertanto precisato che, ad esempio, il finanziamento
effettivamente erogato ai Toriesnon è ovviamente quello indicato in
tabella, ma è stato pari a 393.198,92 sterline, in proporzione cioè
ai giorni restanti (35) della passata legislatura.
A questi conferimenti, come già detto, si
aggiungono il finanziamento riservato al Leader dell’opposizione e
il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai deputati
dell’opposizione, determinati nella misura fissa, rispettivamente, di 668.606 e
di 157.651 sterline per l’anno finanziario decorrente dal 1°
aprile 2010.
Parallelamente alla Camera dei Comuni, nel
1996 anche la House of Lords ha introdotto un
contributo per i partiti di opposizione (c.d.Cranborne Money, dal nome
dell’allora Leader della Camera Alta).
Lo schema è più semplice rispetto a quello
applicato dalla Camera bassa, in quanto una somma prefissata spetta alla
maggior opposizione (Official Opposition) mentre somme inferiori
spettano alla seconda maggiore opposizione e, dal 1999, ai Lords indipendenti (Cross
Bench Peers).
Le leggi in
materia elettorale succedutesi nel tempo (a partire dal Representation
of the People Act 1983) ed alcuni altri testi normativi prevedono una serie
di agevolazioni per i candidati alle elezioni politiche.
Tra queste la
più rilevante (prevista dal Communications Act 2003) è
indubbiamente la concessione, sotto la vigilanza dell’autorità di settore (Ofcom)
e sulla base dei criteri da questa stabiliti, di spazi televisivi e radiofonici
per la propaganda politica sia durante la legislatura (party political
broadcasts) che durante la campagna elettorale (party election
broadcasts). Si tratta di un sussidio pubblico indiretto valutabile tra i 3
e i 10 milioni di sterline annue, che si accompagna al divieto di acquistare
ulteriori spazi televisivi per fare pubblicità.
Ulteriori
agevolazioni riguardano:
· la registrazione degli elettori. Si tratta
di un’attività molto costosa che la legge pone a carico delle autorità locali e
non dei candidati/partiti;
· i servizi postali che vengono concessi
gratuitamente per la propaganda elettorale;
· spazi in edifici pubblici per riunioni e
incontri che vengono offerti ai candidati nel corso delle campagne elettorali
per le elezioni nazionali, europee e locali.
Il finanziamento di fonte privata ai
partiti politici è oggetto di regole stringenti adottate, nel corso degli
ultimi anni, per garantire la trasparenza dei conferimenti e promuovere la
parità di condizioni nella competizione politico-elettorale.
Nel 2000 il legislatore è intervenuto con
il Political
Parties, Elections and Referendum Act 2000(successivamente modificato dall’Electoral
Administration Act 2006) per istituire
un organismo indipendente di vigilanza - la Electoral Commission –
ed introdurre oneri di registrazione dei partiti politici; sono stati, inoltre,
posti obblighi contabili sui partiti, prevedendo la obbligatoria designazione
al loro interno di un responsabile amministrativo, ed istituiti controlli sulle
donazioni ai partiti e ai loro singoli membri, nonché sulle spese sostenute nel
quadro delle campagne elettorali.
Più di recente, il Governo ha annunciato
di voler innovare la disciplina del finanziamento dei partiti, portando l’attenzione sul tema dei cosiddetti “costi della politica” e
della loro trasparenza. Affrontato dal legislatore con riferimento alle
indennità parlamentari, la materia è ora disciplinata è il motivo conduttore
anche delle disposizioni introdotte dal Political
Parties and Elections Act 2009, le cui
previsioni hanno in parte modificato la disciplina del finanziamento dei
partiti e delle campagne elettorali. Nell’intento di incrementare il rigore e,
ad un tempo, l’efficacia sostanziale dell’attuale regime dei finanziamenti
politici, la legge ha rafforzato, innanzitutto, il ruolo dell’autorità di
vigilanza – laElectoral Commission – per quanto attiene ai
suoi poteri relativi all’accertamento e alla sanzione delle infrazioni alle
norme vigenti.
Il quadro dell’operatività istituzionale
di tale organismo, peraltro, appare complessivamente ispirato a canoni di
flessibilità e di proporzionalità. La discrezionalità della Commissione è
infatti ampliata, potendo essa irrogare pene pecuniarie oppure emanare atti di
tipo ingiuntivo od inibitorio (compliance notice) senza immediatamente
deferire i casi all’autorità giudiziaria; d’altra parte l’organismo, benché
indipendente, non è posto dal legislatore in condizione di assoluto distacco
dagli enti destinatari dei suoi provvedimenti, dal momento che il suo collegio
è integrato con quattro membri nominati dai partiti politici. L’ulteriore
modifica prevista dalla legge, diretta a ridurre l’obbligatorio periodo di
astensione dall’attività politica vigente per i componenti del collegio e,
rispettivamente, per il personale della Commissione (da dieci a cinque anni per
i primi, da dieci anni a un anno per i secondi), è indice del proposito,
evidentemente improntato ad una visione pragmatica della regolazione in questo
ambito, di valorizzare la “political expertise” per un efficace espletamento
dei compiti attribuiti alla Commissione.
Quanto alle
regole sostanziali, la legge introduce nuovi limiti di spesa applicabili agli
esborsi di ciascun candidato per la propria campagna elettorale, e fissa nuove
soglie per l’obbligatoria dichiarazione dei contributi ricevuti a titolo di
donazione. Ulteriori disposizioni sono dedicate all’introduzione di un sistema
di registrazione elettorale individuale in sostituzione di quello vigente,
fondato sulla rilevazione del luogo di residenza (household registration).
Finanziamenti privati possono essere
erogati, a titolo di donazione, nei confronti dei soggetti individuati dalla
legge come regulated donees, ossia nei confronti di membri di partiti i quali abbiano adempiuti gli
oneri di registrazione, di titolari di cariche elettive e di componenti
di associazioni collegate ai partiti. Tali finanziamenti sono soggetti ad un
regime di pubblicità, essendone prevista l’iscrizione in un registro pubblico
registro mantenuto ed aggiornato dalla Electoral Commission.
Le donazioni effettuate ai partiti da
parte di società, imprese ed organizzazioni sindacali sono soggette al medesimo
regime di pubblicità e di notifica su base annuale alla Commissione; tale
obbligo si aggiunge, pertanto, a quelli previsti dal diritto societario
relativamente all’indicazione nel bilancio delle imprese dei contributi
erogati ai partiti, e alla normativa che impone ai sindacati di indicare in bilancio tutte le
spese sostenute per scopi politici.
D’altra parte, l’obbligo di notifica alla
Commissione si applica anche nei riguardi dei soggetti donatori, i quali devono
adempiervi qualora i versamenti effettuati, non inferiori alle 200 sterline,
superino nel loro ammontare complessivo, nell’arco di un anno, la soglia di
1.000 oppure di 5.000 sterline, a seconda che a ricevere tali somme siano,
rispettivamente, un membro di partito o un’associazione collegata a partiti.
L’onere di rendere note all’autorità di controllo i conferimenti non eccedenti
le 200 sterline grava sul soggetto che li riceve.
Un trattamento analogo a quello delle
donazioni è riservato dalla legge ai prestiti e mutui accesi in favore dei
partiti politici, che devono essere notificati alla Commissione con riguardo al
loro ammontare, alle condizioni praticate e all’identità del mutuatario.
L’entità delle donazioni pervenute ai
partiti politici durante la campagna elettorale del 2010 (dal 1° aprile al 30
giugno, relativamente alle ultime elezioni politiche) è stata complessivamente
di 26,3 milioni di sterline.
I profili concernenti i controlli sulla
gestione finanziaria dei partiti politici sono disciplinati dalla già
menzionata legge del 2000, che pone obblighi di tenuta dei bilanci e di ordine
contabile, i quali trovano applicazione sia nella fase elettorale che durante
la vita del partito. Sull’ottemperanza a tali obblighi è preposta a vigilare la Electoral
Commission, autorità indipendente nominata dal Parlamento.
Un regime specifico, assai risalente nel
tempo e aggiornato nel corso degli anni, vige in Gran Bretagna relativamente ai limiti di spesa dei singoli candidati
al parlamento. La leggeindividua,a questo riguardo,le spese
riconducibili all’attività elettorale e delimita il periodo rilevante durante
il quale esse ricadono nelle sue previsioni; e stabilisce le soglie massime di
spesa in corrispondenza delle diverse consultazioni elettorali, eccettuate
quelle in cui i candidati si presentino nelle liste di partiti concorrenti
all’elezione del Parlamento europeo, del Parlamento Scozzese e dell’Assemblea
Nazionale del Galles. In questi casi, infatti, e limitatamente ai seggi
assegnati con criterio proporzionale, tali spese ricadono nella disciplina
dettata per i partiti e non per i singoli candidati.
Il limite di spesa attualmente applicato
per l’elezione di un candidato al Parlamento di Westminster è pari a 7.150
sterline, a cui sono da aggiungere, rispettivamente, 7,0 oppure 5,0 pences per
ciascun elettore a seconda che il voto sia stato espresso nel collegio di
un’area urbana o rurale (borough oppure county
constituencies); il limite è altrimenti di 100.000 sterline per i candidati
ad elezioni suppletive.
Le disposizioni
vigenti pongono, inoltre, obblighi alquanto stringenti relativamente al
controllo e alla trasparenza dei rendiconti presentati dei candidati, i quali
sono tenuti a designare un agente elettorale responsabile per
tutti gli aspetti finanziari; questi deve, in particolare, depositare tale
rendiconto alla Commissione entro 35 giorni dalla proclamazione del risultato.
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