N.
REG.PROV.COLL.
N.
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2012, proposto da:
Andrea De Biase, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Augusto Bellitti, con domicilio eletto presso Aldo Augusto Bellitti in Brescia, v.le Italia, 2;
Andrea De Biase, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Augusto Bellitti, con domicilio eletto presso Aldo Augusto Bellitti in Brescia, v.le Italia, 2;
contro
Poste Italiane, rappresentata e difesa dall'avv. Loreto Severino, con domicilio eletto presso Loreto Severino in Brescia, Filiale di Poste Italiane via Gambara 10;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 435/2011 del 18/3/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è stata richiesta l’esecuzione della sentenza che riconosceva al ricorrente il diritto di accesso ad una pluralità di documenti detenuti da Poste Italiane s.p.a. e relativi ai lavoratori da tale società assunti a tempo determinato.
A fronte dell’istanza, l’amministrazione ha sostenuto, nella propria difesa, che gli atti richiesti non avrebbero più avuto alcuna utilità per il richiedente, essendo ormai conclusa l’istruttoria per la pronuncia del giudice del lavoro nella causa intentata dallo stesso sig. De Biase, a tutela delle sue rivendicazioni in ordine al riconoscimento della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la società resistente, in uno a tempo indeterminato.
Con una memoria che si pone ai limiti del legittimo diritto di critica dell’avversa posizione, Poste Italiane ha affermato che la sentenza avrebbe ordinato l’esibizione di atti non esistenti.
Quanto sostenuto risulta, però, del tutto privo di fondamento, atteso che, come dallo stesso ricorrente dichiarato, la sua pretesa è stata pienamente soddisfatta mediante il rilascio della documentazione indicata in sentenza e, più precisamente, dei “cedolini” relativi all’interessato, del prospetto organico relativo al CMP Brescia, del mod. 70P relativo all’ufficio CMP Brescia.
Ne deriva, dunque, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza virtuale e debbono essere liquidate nella misura in dispositivo indicata, pari al cinquanta per cento del compenso globale richiesto con nota spese, che il Collegio ritiene equa alla luce di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 4 del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, secondo il quale “Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna Poste Italiane al pagamento delle spese a favore del ricorrente, che liquida in Euro 2.750,00 (duemilacinquecento/00), nonché al rimborso del contributo unificato dal ricorrente anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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