sabato 23 febbraio 2013

CASSAZIONE: PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA' E FUNGIBILITA' TRA I GENITORI ADOTTIVI


PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - INDENNITA' DI MATERNITA' - ADOZIONE DI MINORI D'ETA' - ESTENSIONE DEL GODIMENTO AL PADRE
PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA' E FUNGIBILITA' TRA I GENITORI ADOTTIVI - QUALITA' DI LIBERO PROFESSIONISTA DI UNO SOLO DEI GENITORI - IRRILEVANZA
In materia di indennità di maternità dovuta alle libere professioniste, l’interesse all’inserimento della prole adottiva è adeguatamente tutelato mediante l'attribuzione del beneficio ad uno soltanto dei genitori, sicché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005, che ne ha esteso il godimento al padre, vige un principio di alternatività e fungibilità tra i genitori adottivi, nel senso che la percezione dell'indennità da parte dell'uno esclude il diritto dell'altro, ancorché uno dei genitori sia libero professionista e l’altro lavoratore dipendente.

Sentenza n. 809 del 15 gennaio 2013

(Sezione Lavoro, Presidente A. Lamorgese, Relatore E. D’Antonio)
 

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