venerdì 1 febbraio 2013

IL CONGEDO STRAORDINARIO CON RIFERIMENTO ALL’ART.35 DEL CCNL DI POSTE ITALIANE



IL CONGEDO STRAORDINARIO CON RIFERIMENTO ALL’ART.35 DEL CCNL DI POSTE ITALIANE

Il congedo straordinario è un beneficio della  durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, riconosciuto per assistere un soggetto portatore di handicap grave.

A CHI SPETTA

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori - a tempo determinato ed indeterminato -
tassativamente indicati dalla legge (art. 42 T.U. 151/2001), secondo un preciso  ordine di
priorità riformulato dal D.Lgs. 119/2011. 

Nello specifico, il congedo straordinario spetta, entro 60 giorni dalla richiesta:
1.  al coniuge convivente della persona portatrice di handicap grave;
2.  al  padre o alla madre, anche adottivi del disabile, in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente con il
disabile da assistere.
Si evidenzia che, con riferimento ai genitori, il beneficio spetta a prescindere dalla
convivenza o meno degli stessi con il figlio (sia questi minorenne o maggiorenne).
Il diritto al congedo spetta, inoltre, anche nel caso in cui l’altro genitore non ne
abbia diritto;
3.  ad uno dei figli conviventi  con il genitore da assistere, qualora il coniuge
convivente del disabile ed il padre e la madre, anche adottivi, dello stesso siano
deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti
4.  ad uno dei fratelli o sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge
convivente della persona da assistere, i  suoi genitori (padre e madre, anche
adottivi) ed i figli del medesimo siano deceduti, mancanti o affetti da patologie
invalidanti. 
 L’ordine di priorità sopra riportato è tassativo ed esclusivo: la presenza nel nucleo
familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude
quindi tutti i beneficiari di grado inferiore.

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