IL CONGEDO
STRAORDINARIO CON RIFERIMENTO ALL’ART.35 DEL CCNL DI POSTE ITALIANE
Il congedo straordinario è un beneficio della durata massima di due anni nell’arco dell’intera
vita lavorativa, riconosciuto per assistere un soggetto portatore di handicap grave.
A CHI SPETTA
Il congedo straordinario spetta ai lavoratori - a tempo
determinato ed indeterminato -
tassativamente indicati dalla legge (art. 42 T.U. 151/2001), secondo un preciso ordine di
priorità riformulato dal D.Lgs. 119/2011.
Nello specifico, il congedo straordinario spetta, entro 60
giorni dalla richiesta:
1. al coniuge
convivente della persona portatrice di handicap grave;
2. al padre o alla madre, anche adottivi del
disabile, in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente con il
disabile da assistere.
Si evidenzia che, con riferimento ai genitori, il beneficio
spetta a prescindere dalla
convivenza o meno degli stessi con il figlio (sia questi
minorenne o maggiorenne).
Il diritto al congedo spetta, inoltre, anche nel caso in cui
l’altro genitore non ne
abbia diritto;
3. ad uno dei figli
conviventi con il genitore da assistere,
qualora il coniuge
convivente del disabile ed il padre e la madre, anche
adottivi, dello stesso siano
deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti
4. ad uno dei
fratelli o sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge
convivente della persona da assistere, i suoi genitori (padre e madre, anche
adottivi) ed i figli del medesimo siano deceduti, mancanti o
affetti da patologie
invalidanti.
L’ordine di priorità
sopra riportato è tassativo ed esclusivo: la presenza nel nucleo
familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado
più elevato di priorità esclude
quindi tutti i beneficiari di grado inferiore.
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