Come è noto, l’art. 32 della L. n. 183/ 2010 (c.d.
“Collegato Lavoro”) ha modificato l’art. 6 della l. n. 604/ 1966 introducendo
una nuova disciplina delle impugnazioni dei licenziamenti (60 gg. per impugnare
e 270 gg. per depositare il ricorso) e, nel contempo, ha esteso l’area di
applicazione del doppio termine ad altre fattispecie (elencate ai commi 2, 3 e
4) ed in particolare (comma 4, lettera b) ai contratti di lavoro a termine
“stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in
vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in
vigore della presente legge”.In forza di queste previsioni i “vecchi” contratti
a termine già conclusi alla data del 24 novembre 2010 (data di entrata in
vigore del “Collegato”) avrebbero dovuto essere impugnati entro il 24 gennaio
2011. Tuttavia, con l’art. 2, comma 54, del D.L. n. 225/ 2010 (c.d. “Decreto
Milleproroghe”), convertito in L. n. 10/ 2011, si è stabilito che “all’articolo
32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
Nessun commento:
Posta un commento