venerdì 8 febbraio 2013

IL LAVORATORE DI POSTE ITALIANE CHE E’ STATO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E INTENDE FARE RICORSO PER LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEVE RIVOLGERSI PRESSO UNO STUDIO LEGALE PER IMPUGNARE IL CONTRATTO ENTRO SESSANTA GIORNI DOPO AVER FINITO IL RAPPORTO DI LAVORO E FAR DEPOSITARE GLI ATTI DEL RICORSO ENTRO DUECENTOSETTANTA GIORNI.



Come è noto, l’art. 32 della L. n. 183/ 2010 (c.d. “Collegato Lavoro”) ha modificato l’art. 6 della l. n. 604/ 1966 introducendo una nuova disciplina delle impugnazioni dei licenziamenti (60 gg. per impugnare e 270 gg. per depositare il ricorso) e, nel contempo, ha esteso l’area di applicazione del doppio termine ad altre fattispecie (elencate ai commi 2, 3 e 4) ed in particolare (comma 4, lettera b) ai contratti di lavoro a termine “stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.In forza di queste previsioni i “vecchi” contratti a termine già conclusi alla data del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del “Collegato”) avrebbero dovuto essere impugnati entro il 24 gennaio 2011. Tuttavia, con l’art. 2, comma 54, del D.L. n. 225/ 2010 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), convertito in L. n. 10/ 2011, si è stabilito che “all’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

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