sabato 30 marzo 2013

Su iniziativa della Organizzazione Sindacale FILP – Federazione Italiana Lavoratori Postali è stata presentata il 26 marzo 2013 l’interrogazione al Senato e rivolta al Ministro dell’Economia e delle Finanze per ripristinare le normative sull’applicazione della detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività.











Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-00020
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 26 marzo 2013, seduta n.005
DI BIAGIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti del settore privato, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10 per cento, era stata confermata per il 2012 dalla legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 12;
l'agevolazione, a carattere sperimentale, mirava a sostenere ed incentivare la produttività delle imprese e si riferiva alle somme corrisposte per lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo e alle indennità per le turnazioni, se collegate all'aumento della redditività aziendale;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio, è stato stabilito l'importo massimo assoggettabile alla tassazione agevolata e il limite di reddito per l'accesso al beneficio;
il decreto ha abbassato tale il limite dell'importo su cui calcolare l'imposta sostitutiva, precedentemente fissato a 6.000 euro, a 2.500 euro. Inoltre, mentre in precedenza potevano accedere al regime di favore coloro che, nel 2011, fossero risultati titolari di redditi di lavoro dipendente per non più di 35.000 euro, questo importo è stato abbassato a 30.000;
tale modifica ha determinato serie criticità in capo a quei lavoratori (almeno 10.000 nelle sole Poste italiane) che, dal mese di gennaio al mese di maggio 2012, avevano già usufruito del 10 per cento fino a 6.000 euro, avendo prestato servizio in turni notturni e straordinari;
costoro si sono visti decurtare lo stipendio di un importo compreso tra 200 e 1.000 euro, come conguaglio finale nella busta-paga di dicembre 2012. Una tale circostanza, che ha interessato migliaia di famiglie, desta notevole preoccupazione proprio in virtù dell'attuale difficile congiuntura economica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, al fine di ripristinare i precedenti tetti di riferimento anche al fine di non gravare in maniera eccessiva sulle condizioni, già precarie, di tanti onesti cittadini, che prestano il proprio servizio con onestà e sacrificio.
(4-00020)

giovedì 28 marzo 2013

Poste Italiane, nel 2012 utile netto a 1.032 milioni



Il Sole 24 ore - Impresa & Territori
di Franco Sarcina 27 marzo 2013
Poste Italiane chiude il bilancio consolidato del 2012 con dei buoni risultati, dovuti soprattutto alle performance nei comparti assicurativo e finanziario, mentre il settore postale è in calo.
I numeri principali parlano infatti di utili netti per 1.032 milioni di euro, ricavi totali (compresi i premi assicurativi) per 24 miliardi, in crescita rispetto ai 22 del 2011, un risultato operativo di 1.382 milioni di euro, in calo rispetto al 2011, quando era stato di 1.641 milioni.
La crescita complessiva dei ricavi del gruppo guidato dall'amministratore delegato Massimo Sarmi, dovuta alle performance positive dei comparti assicurativo e finanziario, non è comunque stata in grado, come si diceva, di compensare gli effetti della flessione che la riduzione dei ricavi postali ha prodotto sul risultato operativo. Continuano inoltre a pesare anche su questo esercizio i significativi oneri che Poste Italiane sostiene in qualità di fornitore del Servizio Universale, che sono compensati dallo stato solamente in parte.
Al risultato complessivo ha contribuito inoltre BancoPosta per 343 milioni di euro, mentre i ricavi dei servizi postali e commerciali si attestano a 4.657 milioni di euro, con una diminuzione del 9,8% rispetto al 2011, effetto della contrazione strutturale e complessiva dei volumi della comunicazione tradizionale, sostituiti da Internet. I ricavi dei servizi finanziari mostrano invece un incremento del 5,5% (+279 milioni di euro), grazie ai risultati che derivano dalla raccolta dalla clientela privata, effettuata sia sui conti correnti, sia sui prodotti del risparmio postale. In particolare, le carte prapagate Postepay salgono a quasi 10 milioni, confermando la leadership di Poste Italiane nel comparto delle carte di pagamento.
Buoni anche i risultati ottenuti dal servizio assicurativo Poste Vita che, in controtendenza con un mercato in contrazione (che ha perso nel 2012 il 9% in valore rispetto all'anno precedente nell'intero settore assicurativo vita, con una raccolta che è tornata ad essere sugli stessi livelli di quella ottenuta nel 2006), hanno conseguito premi per un totale di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del 10,5% rispetto al 2011 e una quota di mercato passata dal 15,3% al 18,6% in termini di nuova produzione. Poste Assicura, la compagnia assicurativa danni che opera da aprile del 2010, ha totalizzato 250mila nuovo contratti, con una raccolta complessiva pari a 48 milioni di euro.Per quanto riguarda PosteMobile, sono stati lanciati nuovi servizi che hanno consolidato, tra l'altro, i servizi di pagamento fruibili in tecnologia mobile, dove l'operatore virtuale di Poste Italiane è leader di mercato, con 23,4 milioni di transazioni operate nel 2012 (erano 18,7 milioni nel 2011).
Nel 2012 PosteMobile ha conseguito un risultato operativo positivo per 28 milioni di euro (erano stati 26 milioni l'anno precedente) con un utile netto di 18 milioni (+9% rispetto al 2011). Nel corso del 2012, Poste Italiane ha investito le proprie risorse in immobilizzazioni materiali e immateriali per 477 milioni di euro a livello di gruppo, di cui l'84% realizzati dalla capogruppo Poste Italiane Spa e ripartiti in interventi sull'infrastruttura tecnologica (232 milioni di euro), sull'ammodernamento e la ristrutturazione immobiliare (105 milioni) e sul miglioramento della logistica postale (64 milioni di euro).Utili netti per 1.032 milioni di euro, ricavi totali (compresi i premi assicurativi) per 24 miliardi, in crescita rispetto ai 22 del 2011, risultato operativo di 1.382 milioni di euro, in calo rispetto al 2011, quando era stato di 1.641 milioni: sono questi i numeri principali del 2012 di Poste Italiane, il cui consiglio di amministrazione, presieduto da Giovanni Ialongo, ha approvato oggi il bilancio consolidato.
La crescita complessiva dei ricavi, dovuta alle performance positive dei comparti assicurativo e finanziario, non è comunque stata in grado di compensare gli effetti della flessione che la riduzione dei ricavi postali ha prodotto sul risultato operativo. Continuano inoltre a pesare anche su questo esercizio i significativi oneri che Poste Italiane sostiene in qualità di fornitore del Servizio Universale, che sono compensati dallo stato italiano solamente in parte.
Infatti, i ricavi dei servizi postali e commerciali si attestano a 4.657 milioni di euro, con una diminuzione del 9,8% rispetto al 2011, effetto della contrazione strutturale e complessiva dei volumi della comunicazione tradizionale, sostituiti da Internet. I ricavi dei servizi finanziari mostrano invece un incremento del 5,5% (+279 milioni di euro). Buoni anche i risultati ottenuti dal servizio assicurativo Poste Vita che, in controtendenza con un mercato in contrazione, hanno conseguito premi per un totale di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del 10,5% rispetto al 2011.

mercoledì 27 marzo 2013

Interrogazione a risposta scritta presentata al Senato della Repubblica nelle prime sedute del 25 marzo 2013 dal Sen. Aldo Di Biagio e rivolta ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze. L’Organizzazione Sindacale FILP – Federazione Italiana Lavoratori Postali riprende l’iniziativa, anche nel nuovo Parlamento, per lottare e impegnarsi seriamente allo scopo di garantire il diritto ai dipendenti ed ex di Poste Italiane di poter accedere agli atti di organizzazione interna della società con l’effettiva applicazione della legge sulla trasparenza amministrativa - Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni – escluso quanto previsto all’art. 24 della legge e come previsto dal verbale n.5/1999 del Consiglio di Amministrazione della Società e dal decreto del Ministro delle Comunicazioni del 24 agosto 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.211 del 8 settembre 1999.

Sen.Aldo Di Biagio



Senato della Repubblica












Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00013
presentata da
ALDO DI BIAGIO
lunedì 25 marzo 2013, seduta n.004
DI BIAGIO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:
ai sensi della sentenza del 2 ottobre 2009, n. 5987, del Consiglio di Stato i dipendenti dellePoste italiane SpA, anche dopo cessata attività, possono accedere agli atti di organizzazione interna della società;
la decisione riprende il tema dell'applicazione soggettiva del diritto di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, di cui l'articolo 23, da ultimo modificato con la legge n. 15 del 2005, definisce l'ambito dei soggetti nei cui confronti è esercitabile tale diritto, e ricomprende non solo tutte le pubbliche amministrazioni, ma altresì le aziende autonome e speciali, nonché gli enti pubblici e i gestori di pubblico servizio;
nello specifico nei confronti degli enti pubblici e i gestori di pubblico servizio si è già espresso il Consiglio di Stato per l'applicabilità del diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, che ha ricomposto la questione stabilendo che l'imprenditore privato, quando svolge, in base a tale titolo, un pubblico servizio, poiché è tenuto a soddisfare gli interessi pubblici, rispettando l'articolo 97 della Costituzione, è assoggettato al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990;
in base alla copiosa giurisprudenza amministrativa in materia, il diritto di accesso, oltre all'attività di diritto amministrativo, comprende anche quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi, quando, anche indirettamente, è collegata alla gestione del servizio da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica e la gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti; da parte delle Poste è da considerarsi strumentale al servizio gestito, tale da incidere potenzialmente sulla qualità del servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato sia riguardo alla dimensione oggettiva, che anche di quella propriamente soggettiva dell'ente;
alla luce di ciò, stando alla pronuncia del Consiglio di Stato, la società Poste italiane è soggetta alla disciplina in tema di accesso in relazione all'attività di organizzazione delle forze lavorative e, quindi, del servizio postale; per tale ragione negli ultimi dieci anni Poste italiane SpA è stata richiamata a rispettare l'applicazione della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa;
in data 23 giugno 2011 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha condannato Posteitaliane al pagamento delle spese processuali ed ha nominato per l'ottemperanza il commissario ad acta nella persona del prefetto di Torino (o delegato) per l'esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 655 del 2009 (depositata il 6 marzo 2009, ritualmente notificata l'8 luglio 2009 e confermata dal Consiglio di Stato in data 25 gennaio 2010 con sentenza n. 252 del 2010 notificata a Poste italiane SpA in data 24 maggio 2010), per il rilascio al dipendente/ricorrente la documentazione riguardante le promozioni relative al progetto leadership dell'unità produttiva di Torino CMP - centro di meccanizzazione postale - e la pianta organica della stessa unità;
nonostante l'ordine già impartito dal TAR del Piemonte e dal Consiglio di Stato, ancora Posteitaliane SpA non ha ottemperato all'esibizione dei documenti richiesti dal dipendente e indicati nella sentenza n. 655 del 2009, di fatto frustrando il diritto alla tutela giurisdizionale del dipendente/ricorrente;
con decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 8 settembre 1999, è stato fatto l'atto di determinazione dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti della società per azioniPoste italiane, come previsto dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 per tutte le amministrazioni pubbliche, i concessionari e i gestori di pubblico servizio;
con verbale n. 5 del 1999 il consiglio di amministrazione di Poste italiane SpA ha adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e sono state sottratte al diritto di accesso, come deliberato all'articolo 3 del suddetto verbale, le seguenti categorie di documenti formati da Posteitaliane: 1) documenti ispettivi riguardanti provvedimenti disciplinari e giurisdizionali in corso; 2) giudizi diagnostici riguardanti i dipendenti; 3) documenti relativi all'iscrizione ed alle contribuzioni dei singoli dipendenti alle organizzazioni sindacali;
sebbene Poste SpA abbia adottato il regolamento ai sensi della legge sulla trasparenza, la medesima società nei fatti sembra che non intenda adeguarsi a quanto sancito dalla medesima legge, al fine di poter gestire in modo del tutto privatistico il personale dipendente, facendo riferimento a risorse pubbliche nel contenzioso amministrativo giurisdizionale e civile;
ne emerge dunque un comportamento discutibile in capo a Poste italiane SpA che nei fatti si rifiuta di ottemperare alle sentenze dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato -:
quale iniziativa concreta immediata ed efficace di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per sanare definitivamente la mancanza di Poste italiane SpA.
(4-00013)

lunedì 25 marzo 2013

TAR LAZIO 2

Interessante sentenza pubblicata oggi dal TAR – Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma. Un dipendente ha chiesto l’applicazione della legge 104/92 per essere trasferito al proprio domicilio e assistere la nonna affetta da handicap grave. Il TAR accoglie la richiesta in meno di due mesi dalla presentazione del ricorso e annulla la nota di rigetto dell’istanza di trasferimento. Ora il dipendente può finalmente essere trasferito per assistere la nonna.

   

Interessante sentenza pubblicata oggi dal TAR – Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma. Un dipendente ha chiesto l’applicazione della legge 104/92 per essere trasferito al proprio domicilio e assistere la propria nonna affetta da handicap grave. Il TAR accoglie la richiesta in meno di due mesi dalla presentazione del ricorso e annulla la nota di rigetto dell’istanza di trasferimento. Ora il dipendente può finalmente essere trasferito per assistere la nonna.



TAR - Camera di Consiglio



N. 03019/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01983/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2013, proposto da:
 
XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
 
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
della nota DGAP-0027441-2013 del 23.1.2013 del Ministero della Giustizia - D.A.P.- di rigetto istanza di trasferimento ai sensi della L. 104/92.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che il ricorrente, agente scelto della Polizia Penitenziaria in forza alla casa circondariale di Bologna, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata la sua istanza di trasferimento avanzata ai sensi della legge n. 104/1992 per potere assistere la nonna affetta da handicap grave, in quanto la documentazione acclusa non sarebbe stata sufficiente a provare che l’istante sia l’unico familiare in grado di assistere il congiunto disabile;
Considerato che il ricorrente sostiene che vi sarebbe continuità ed esclusività nel rapporto assistenziale con il congiunto disabile, e produce in proposito documentazione in atti, e che, comunque, si tratterebbe di requisiti non più necessari per ottenere il trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio;
Ritenuto che il ricorso è fondato, nella parte in cui lamenta il contrasto della motivazione dell’atto impugnato con l’art. 33 comma 5 della legge n. 104/92, nella stesura modificata dalla legge n. 183 del 2010;
Ritenuto in particolare che:
-) l'art. 33, co. 5, nella stesura modificata dalla l.n. 53/00, stabiliva: "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede";
-) la modifica apportata dalla l.n. 183 del 2010 è proprio consistita nella eliminazione anche del requisito della continuità e pertanto la norma attualmente recita: "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" (ove "il lavoratore di cui al comma 3" è appunto "il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona ..."), sicché non è più consentito all'amministrazione motivare il diniego di trasferimento ex art. 33, co. 5 della legge n. 104 del 1992, basandosi sul requisito della continuità ed esclusività assistenziale, venuti meno con modifiche normative recenti, ma antecedenti alla presentazione della domanda (in termini, Cons. Stato, III, 7 marzo 2012 n. 1293 e 26 ottobre 2011 n. 5725, Tar Lazio, I quater, 23 giugno 2011, n. 5581).
-) non a caso tutta la giurisprudenza, come anche le circolari, menzionate dall'amministrazione a supporto del diniego sono antecedenti alla modifica apportata dalla l.n. 183 cit..
-) che il Tribunale ritiene non condivisibile l'orientamento secondo cui la nuova disciplina potrà trovare applicazione per il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, nelle quali rientra la Polizia Penitenziaria, al Corpo Nazionali dei VV.FF. solo quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi previsti dall'art. 19 della richiamata legge, sulla "specificità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" dovendosi tener conto, con riguardo agli appartenenti ai detti organismi, "della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti", con la conseguenza che in assenza dei provvedimenti attuativi, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina pregressa.
-) che, infatti, ad avviso del Collegio, l'art. 19 è norma programmatica che non si pone in diretta relazione con le altre disposizioni di dettaglio del c.d. "collegato lavoro", tant'è vero che diversi articoli della stessa legge (es. artt. 28 e 29) riguardano proprio le Forze di Polizia; e che deve escludersi, dunque, che sia inibita l'immediata operatività della novella dell'art. 33 l.n. 104 cit. per il personale di polizia (così adesso Cons. St., IV, 30 luglio 2012 n. 4291).
-) che la specificità degli ordinamenti di polizia può già essere tenuta in considerazione nell'esame delle istanze di trasferimento ex art. l.n. 104/92, in virtù dell'inciso "ove possibile", presente anche nella nuova formulazione della norma in esame, che permette di apprezzare le esigenze organizzative e funzionali connesse al servizio da svolgere; e che, nel caso in esame, peraltro, non sono state rappresentati dall'amministrazioni ostacoli al trasferimento connessi alle esigenze del servizio.
Ritenuto conclusivamente che il ricorso può essere accolto, con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto impugnato; e che le spese del giudizio possono essere compensate anche in ragione della natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Marco Bignami, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Il TAR Salerno, con la sentenza 534/13 del 05/03/2013, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Roccadaspide (Salerno), difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini, con cui impugnava il provvedimento assunto dalle Poste Italiane di chiusura dell’Ufficio postale della contrada Fonte.



Ufficio Postale di Fonte


N.00534/2013REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2012, proposto da:
Comune di Roccadaspide, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 103; 
contro
Poste Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Cesare Graniero e Marco Filippetto, con domicilio eletto in Salerno, via Paradiso di Pastena;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58; 
per l'annullamento
della nota del 16.11.2012, con la quale il Direttore della Filiale di Sala Consilina di Poste Italiane s.p.a. ha disposto la chiusura dell’ufficio postale della frazione Fonte, delle successive note di differimento, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane s.p.a., del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato preliminarmente, in punto di giurisdizione, che quella esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., abbraccia anche "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi";
Ritenuto che la controversia in esame, pur non inerendo direttamente al rapporto tra ente concedente e soggetto concessionario, presenti uno stretto collegamento con la concessione in forza della quale la società resistente eroga il servizio postale universale, avendo ad oggetto le modalità organizzative di erogazione dello stesso e la loro conformità alla disciplina regolatrice del rapporto concessorio;
Ritenuto altresì che, a sostegno dell'attrazione della controversia de qua nel perimetro giurisdizionale esclusivo del giudice amministrativo, possano essere utilmente invocati, in via analogica, gli artt. 1 ss. del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici), i quali, ugualmente affidandone la cognizione al giudice amministrativo in sede esclusiva (art. 1, comma 7), delineano un rimedio i cui connotati tipologici presentano strette affinità con quelli caratterizzanti l'azione esercitata con il ricorso in esame, ovvero:
- la finalizzazione al ripristino della corretta erogazione del servizio pubblico interessato (art. 1, comma 1);
- la valenza rappresentativa ed esponenziale - equiparabile a quella di una associazione o comitato (art. 1, comma 4) - del Comune ricorrente, titolare "mediato" degli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei degli utenti residenti nel relativo territorio;
- la veste di concessionario del servizio pubblico postale della società evocata in giudizio (art. 1, comma 1);
- la derivazione, dall'atto impugnato, di una lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi degli utenti del servizio postale, identificabile nelle nuove e più gravose condizioni di accesso al servizio medesimo conseguenti alla soppressione degli uffici con lo stesso disposta (art. 1, comma 1);
Evidenziato peraltro che il ricorso in esame non è compiutamente riconducibile allo schema normativo delineato dalle disposizioni appena citate (e quindi si sottrae alla verifica della sussistenza delle relative condizioni processuali, a cominciare dall'assolvimento dell'obbligo del soggetto leso di notificare, preliminarmente al ricorso, una diffida al concessionario del pubblico servizio, ex art. 3, comma 1, d.lvo cit.), afferendo esso alla legittimità di un atto che, per la sua natura organizzativa, si colloca a monte della concreta erogazione del servizio, la conformità del quale alla carta dei servizi ed agli standards qualitativi ed economici stabiliti dall'Autorità di vigilanza costituisce, invece, l'oggetto precipuo del giudizio ex art. 1 d.lvo n. 198/2009;
Rilevato anzi che l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 1 d.lvo n. 198/2009, delle questioni attinenti alla fase della erogazione del servizio (rectius, alla sua conformità ai relativi standards qualitativi), investenti diritti soggettivi degli utenti, giustifica, a fortiori, l'attribuzione al medesimo giudice delle controversie inerenti alla legittimità delle scelte organizzative dei soggetti concessionari, siccome tendenzialmente incidenti su posizioni di interesse legittimo degli utenti;
Ritenuta a tale riguardo l'irrilevanza, ai fini della determinazione del perimetro giurisdizionale amministrativo, della connotazione formale - pubblica o privata - del soggetto nei cui confronti venga presentata l'istanza di tutela, assumendo invece carattere decisivo la natura - privatistica o pubblicistica,rectius amministrativa - della funzione esercitata, la quale prescinde dalla veste formale del soggetto agente, come si evince dai seguenti univoci dati normativi:
- art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., cit., laddove estende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie "relative a provvedimenti adottati dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo";
- art. 1, comma 1 ter, l. n. 241/1990, ai sensi del quale "i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge";
- art. 29, comma 1, l. cit., ai sensi del quale "le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative";
Rilevato in proposito che il proprium della funzione amministrativa consiste nella regolazione di interessi plurimi, eterogenei e tendenzialmente confliggenti, in vista del perseguimento prioritario di un interesse di carattere generale o collettivo, e quindi nella funzionalizzazione a quest'ultimo, ad opera di fonti normative sovraordinate, della medesima attività regolatrice, sulla scorta di norme e principi atti ad assicurare il contemperamento tra i suddetti molteplici e variegati interessi, caratterizzandosi la contrapposta area dell'autonomia privata per la "libertà nel fine" che ne connota le estrinsecazioni;
Evidenziato altresì che, su di un piano generale, la titolarità in capo ad un ente, pubblico o privato, di una funzione amministrativa è compatibile con la contestuale gestione, da parte dello stesso, di un pubblico servizio, pur se a carattere imprenditoriale, identificandosi la prima nell'attività - di carattere organizzativo o latamente normativo - intesa a disciplinare, in via generale, le modalità di erogazione del servizio, distinta in quanto tale dalla seconda, avente invece carattere meramente materiale e/o esecutivo;
Ritenuto pertanto necessario verificare la presenza nel caso in esame, accanto ad una attività organizzativa (quindi intrinsecamente regolatrice di interessi molteplici), dell'ulteriore requisito concorrente al riconoscimento di una funzione amministrativa di ordine pubblicistico, ovvero la sua prioritaria finalizzazione al perseguimento di un interesse di carattere generale e/o collettivo;
Ritenuto che siffatta finalizzazione sia in primo luogo evincibile, con riguardo al servizio postale universale, dall'art. 1, comma 1, d.lgs 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), ai sensi del quale "la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale";
Ritenuto inoltre che sia individuabile, nel tessuto normativo, la soggezione dell'attività organizzativa del soggetto concessionario del servizio postale universale ai principi generali del diritto amministrativo, quale garanzia di contemperamento del suddetto interesse generale con gli altri interessi compresenti, a cominciare dal principio di ragionevolezza, il quale, sebbene indicato come criterio informatore dell'attività di regolamentazione dell'Autorità di vigilanza ai fini della "individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio", "incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane" (ex artt. 2, comma 4, lett. c), e 3, comma 5, lett. c) d.lgs cit.), non può non fungere, in mancanza (o nell'attesa) di siffatti criteri, quale parametro di valutazione, anche in sede giurisdizionale, dell'attività organizzatrice del concessionario medesimo;
Rilevato altresì, ad ulteriore dimostrazione della necessità di contemperare, nella gestione del servizio postale universale, le esigenze di economicità gestionale, proprie dello schema societario, e quelle di carattere pubblicistico, insite nel carattere universale del servizio (ed ulteriormente declinate, sul piano normativo, nelle sue finalità di "garantire il rispetto delle esigenze essenziali", di "offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico", di "evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza", ex art. 3, comma 8, lett. a), b) ed e) d.lvo n. 261/1999, nonché di svolgere "un ruolo fondamentale nella funzione di coesione sociale ed economica sul territorio nazionale", ai sensi del contratto di programma), che è prevista la possibilità del concorrente finanziamento pubblico degli oneri per la fornitura del servizio universale (art. 3, comma 12, d.lvo cit.);
Ritenuto in conclusione che l'atto organizzativo impugnato sia espressivo di una funzione amministrativastricto sensu intesa, pur se affidata ad un soggetto societario, e che quindi sia infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'ente resistente;
Ritenuto che ad identica conclusione debba pervenirsi quanto alla ulteriore eccezione da questo formulata, di inammissibilità del ricorso per carenza di interessa in capo al Comune ricorrente, in quanto l'azione proposta da quest'ultimo, quale ente esponenziale degli interessi dei cittadini residenti, non sarebbe rivolta al mantenimento del servizio pubblico postale, ma dei servizi di riscossione delle pensioni e di pagamento dei bollettini postali, estranei all'ambito dell'attività pubblica postale;
Evidenziato infatti che, pur così impostata la connotazione teleologica del ricorso (fermo restando che la stessa non trova alcun riscontro oggettivo, tenuto anche conto che il servizio postale strettamente inteso è normativamente diretto alla salvaguardia delle esigenze essenziali dei cittadini, di cui l'ente locale è istituzionalmente portatore), ben può ammettersi che il Comune ricorrente, facendo valere la violazione di principi propri ed esclusivi del servizio postale universale, intenda strumentalmente perseguire la conservazione (anche) di servizi a questo connessi ed accessori;
Ritenuta, nel merito, la fondatezza della censura con la quale viene lamentata la violazione dei "criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica" di cui al D.M. 7 ottobre 2008;
Premesso che il contratto di programma 2009-2011 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane s.p.a. espressamente richiama i citati criteri, alla stregua dei quali (cfr. art. 2, comma 6) deve essere redatto il piano annuale degli interventi per la razionalizzazione della gestione degli uffici postali che non garantiscono condizioni di equilibrio economico;
Rilevato altresì che lo stesso atto impugnato, così come quelli preparatori e presupposti (cfr. la nota del 16.2.2012, di invio del piano degli interventi all'Autorità di vigilanza, nonché lo stesso piano degli interventi in attuazione del quale il primo è stato adottato) assicurano che la decisione di sopprimere gli uffici postali oggetto di controversia è conforme ai criteri recati dal citato D.M.;
Rilevato invece che, come emerge dall’attestato del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune ricorrente del 30.11.2012, allegato al ricorso, il conservato ufficio postale di Roccadaspide dista km. 10,4 circa dal luogo di residenza della popolazione della frazione Fonte, interessata dal provvedimento di soppressione, ovvero è ubicato ad una distanza superiore a quella massima, di km. 6, prevista dall'art. 2, comma 2, D.M. cit. per il 97,5 % della popolazione nazionale (senza che sia dimostrato dalla parte resistente che tale percentuale è già soddisfatta dalla restante rete pubblica postale);
Rilevato che a non diversa conclusione deve pervenirsi qualora si assuma a riferimento la distanza indicata nel provvedimento impugnato, pari a km. 5.2, emergendo in tal caso, la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato, sotto il profilo del mancato rispetto del limite di distanza minima prescritto dal d.m. cit. per il 92,5 % del territorio nazionale;
Ritenuto in proposito che non rilevi che, per ipotesi, i suddetti limiti di distanza, riferiti all’intero territorio nazionale, già non siano rispettati, non potendo ammettersi che, per effetto del provvedimento impugnato, si determini l’aggravamento dell’eventuale violazione già in atto degli stessi;
Rilevato altresì che l'atto impugnato, per la sua laconicità motivazionale, non consente di verificare, quale presupposto per l’esplicazione del suddetto sindacato di ragionevolezza, i dati sui quali lo stesso si fonda, con particolare riferimento al risparmio conseguibile con la chiusura dell’ufficio postale oggetto di controversia (ovvero, di riflesso, agli oneri che il suo mantenimento comporta), onde confrontarli con il pregiudizio per le esigenze degli utenti derivante dalla chiusura;
Ritenuta, invece, l’infondatezza delle ulteriori censure, ed in particolare di quella intesa a lamentare che la società resistente ha omesso di fatto di subordinare "l'effettiva implementazione del piano agli esiti della consueta interlocuzione con le istituzioni locali", alle quali si è invece limitata a comunicare la decisione, già formata e di fatto irreversibile, di procedere alla soppressione dell’ufficio postale oggetto di controversia;
Considerato che effettivamente la società resistente si era auto-vincolata a porre in essere, come avvenuto in occasione dell'attuazione dei piani degli interventi relativi agli anni precedenti (cfr. la citata nota dell'Amministratore Delegato del 16.2.2012), un’attività di confronto con gli enti pubblici interessati in vista dell’attuazione del processo di razionalizzazione ( cfr., sul punto, la stessa pag. 5 del piano degli interventi, prodotto in giudizio dai difensori della società resistente, laddove si afferma che "come per gli scorsi anni, la chiusura effettiva di ogni ufficio postale sarà subordinata ai consueti confronti che saranno avviati sul territorio con le autorità e con gli altri interlocutori istituzionali e associativi a livello locale");
Ritenuta altresì la rilevanza non meramente formale, alla luce dell'esperienza pregressa, della suddetta eventuale omissione, atteso che, con lo stesso citato piano degli interventi (punto 3), si ammette che "alla luce del confronto intervenuto con le realtà locali, per ragioni di opportunità il piano 2011 ha subito una significativa riduzione degli interventi programmati";
Considerato tuttavia che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, siffatta attività di confronto risulta essere stata attuata, con la mediazione del Prefetto di Salerno, seppur con esiti diversi da quelli auspicati dalla parte ricorrente;
Ritenuto del resto che non sia predicabile, in capo alla società resistente e quale presupposto del processo di riorganizzazione, l’acquisizione del consenso dell’ente locale interessato;
Evidenziato infatti che è bensì vero che l'art. 2, comma 8 del contratto di programma, nel prevedere che la società concessionaria, nella "ridefinizione della propria articolazione base del servizio secondo parametri più economici", può "concordare eventualmente con le autorità locali una presenza più articolata nelle singole aree territoriali, i cui costi non siano a carico della società stessa", prevede la possibilità di attuare, con il concorso delle amministrazioni locali, una articolazione della struttura organizzativa non perfettamente in linea con i parametri di economicità, ma meglio rispondente alle esigenze degli utenti;
Rilevato tuttavia che siffatta possibilità, per il suo carattere eventuale, non può condizionare la legittima attuazione del processo di razionalizzazione;
Ritenuto quindi che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento, alla luce degli accertati vizi di illegittimità, mentre può dichiararsi l'assorbimento delle censure non esaminate;
Ritenuto infine che la novità caratterizzante l'oggetto della controversia giustifichi la statuizione di compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti, fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1810/2012, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dei giorni 24 gennaio e 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore




 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Diabete. Le Poste italiane rifiutano l’assunzione di un giovane malato


È accaduto in provincia di Bergamo ad un 22enne a cui è stata rifiutata l’assunzione come postino. Questa la motivazione addotta dalla responsabile del locale ufficio PT: “I certificati medici confermano che potrebbe lavorare, ma per la tutela del ragazzo abbiamo creduto opportuno non assumerlo”.


A Calcinate, un paesino della provincia di Bergamo, ad un giovane di 22 anni è stata rifiutata l’assunzione per un lavoro come postino per tre mesi. Motivo?  Il suo diabete. “I certificati medici del giovane confermano che potrebbe lavorare, ma per la tutela del ragazzo abbiamo creduto opportuno non assumerlo”. Questa l’assurda motivazione addotta dalla responsabile del locale ufficio PT per giustificare la mancata assunzione.

Il ‘difetto’ del nostro aspirante postino precario è infatti quello di essere affetto da diabete di tipo 1 dal 2008. E a nulla sono valse le dichiarazioni del suo diabetologo dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la certificazione che il giovane non abbia alcun problema particolare e possa dunque svolgere qualsiasi lavoro perché in buone condizioni di salute. Ironia della sorte, il ragazzo è in trattamento con un microinfusore, una sorta di lettore di MP3, come lui stesso lo definisce, che si porta appeso alla cintura e che gli eroga sottocute le unità di insulina di cui ha bisogno durante il giorno. Si tratta di una delle terapie più avanzate per il diabete, frutto di tecnologie sofisticate e molto avanzate. Evidentemente lo stigma e il pregiudizio hanno ancora la meglio sulla ragione e sulla scienza.

“Siamo nel 2013, a più di 25 anni - ha ricordato Stefano Del Prato, presidente della Società italiana di diabetologia - dalla pubblicazione della legge 115/87 a tutela della persona con diabete. Quella tutela è stata ulteriormente rafforzata dalla recente indagine conoscitiva promossa dal Senato sul diabete in Italia e dalla promulgazione del Piano Nazionale del Diabete. Duole e indigna pertanto leggere di tali ingiustificate, deprecabili discriminazioni”.
“È ormai scientificamente dimostrato che la persona con diabete può, proprio grazie all’insulina e agli altri eventuali farmaci, svolgere qualsiasi attività. Tra le 250.000 persone con diabete di tipo 1 vi sono atleti, scalatori, ciclisti, calciatori professionisti, top manager, Senatori e Deputati della Repubblica. Ognuna di queste 250.00 persone affronta quotidianamente, come ogni altro cittadino, il proprio lavoro, la famiglia, la vita sociale -ha spiegato - le discriminazioni per lo stato di salute non sono diverse dalle discriminazioni per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinione politica. Sarebbe opportuno che chi ha preso questa infausta decisione venisse semplicemente rimandato alla lettura dell’art. 3 della nostra Costituzione”.

25 marzo 2013
quotidianosanità.it

domenica 24 marzo 2013

Postino precario di 19 anni travolto e ucciso in servizio da un’auto



Bressana Bottarone (Pavia), 21 marzo 2013 - Morire a 19 anni sul lavoro, con il contratto a termine ormai agli sgoccioli. Così, ieri mattina, in un incidente stradale ha perso la vita un giovane portalettere precario dell’ufficio postale di Bressana BottaroneLuca Sabatelli, al momento dello schianto era in servizio sul motorino delle Poste Italiane. Qualche minuto dopo mezzogiorno, Sabatelli stava percorrendo la statale dei Giovi, in direzione Pavia. Alle porte di Bressana, per cause da accertare, si è scontrato con l’auto Toyota Yaris guidata da una donna di 53 anni, V.A, residente a Milano ma domiciliata a Pinarolo Po, che stava procedendo da via I maggio in direzione Casteggio.
La vittima  abitava ad Arena Po con la sua famiglia. Lascia la mamma, la sorella e il papà, appuntato scelto dei carabinieri in servizio al Nucleo operativo radiomobile di Stradella. Il giovane era stato assunto dalle Poste con contratto a tempo determinato di due mesi. «Sarebbe scaduto fra circa una settimana. L’azienda chiama solo una volta e per pochi mesi, si rivolge a giovani diplomati alla prima esperienza lavorativa — racconta addolorato Maurizio Dassù, segretario generale del sindacato Slp Cisl Pavia —.Tutti mi hanno detto che era un ragazzo molto volenteroso e diligente».L’impatto è stato violentissimo. Il postino è stato scaraventato via dalla moto e ha colpito con la testa il finestrino a lato del guidatore, infrangendolo ed entrando con parte del corpo nell’abitacolo dell’auto. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Voghera e il 118. Le condizioni del 19enne sono subito apparse molto serie, i soccorritori l’hanno trasportato d’urgenza al policlinico San Matteo di Pavia. Ma per lui non c’è stato nulla da fare: si è spento poco dopo l’arrivo in ospedale. Ha subito lesioni gravissime alla testa. Solo ferite lievi per la conducente dell’auto, portata al policlinico in stato di choc per accertamenti.
Sabatelli era il capitano della squadra di calcio Apos Stradella: «Era una roccia, uno dei più bravi. Molto esperto nel suo ruolo, difensore centrale. Giocava in categoria Juniores provinciali. I genitori lo seguivano, erano quasi sempre tra gli spettatori — dice Maurizio Saturno, dirigente del club —. Teneva in piedi il gruppo, era determinato e socievole. Mio figlio era in squadra con lui, alla notizia dell’incidente c’è stata grande agitazione, poi purtroppo abbiamo saputo della morte».
Il dirigente Angelo Sozzi commenta: «Era contento del lavoro alle Poste, aveva deciso di farlo in attesa di scegliere la facoltà universitaria da frequentare. Era un bravissimo ragazzo». Il sindacalista delle poste Dessù, con Giacomo De Lorentis, segretario della Slc Cgil Pavia, precisa: «Risulta che Luca indossava i dispositivi di protezione, la moto era in perfette condizioni e, mentre viaggiava su una strada principale, è stato investito da un’auto. I fatti descrivono una tragica fatalità, non vogliamo speculare. Ma quando nel 2013 ancora si muore sul posto di lavoro, forse qualcosa resta da fare. L’azienda si appresta a ridurre i portalettere per la riorganizzazione che in provincia di Pavia prevede un taglio di 54 zone di recapito su 347, chiediamo con rabbia che non vengano mai meno le risorse per la tutela della vita dei lavoratori, che ci mettono dedizione e attenzione, consapevoli che è un lavoro rischioso. Le Poste devono però mettere in atto ogni azione per tutelare la vita. Questa tragedia ci ricorda che la sicurezza è la cosa più importante. Mai saremo disposti a barattare riduzioni di costi a discapito della sicurezza».
Il Giorno/Pavia
Precari

E’ stato firmato il 21 marzo 2013 il nuovo accordo tra Poste Italiane e Organizzazioni Sindacali per l’accordo al personale in servizio con un contenzioso aperto ( ex CTD e lavoratori interinali o somministrati) per la stabilizzazione definitiva del rapporto di lavoro.


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Pino Giordano

venerdì 22 marzo 2013

Sorgente Group acquista il Palazzo delle Poste italiane di Carrara


Sorgente Group acquista il Palazzo delle Poste italiane di Carrara

Redazione Il GhirlandaioSorgente Group acquista il Palazzo delle Poste italiane di Carrara

(Il Ghirlandaio) Roma, 20 mar. - Il Palazzo delle Poste italiane di Carrara, edificio di pregio degli anni Trenta, è stato acquisito da Sorgente Group, holding finanziaria immobiliare guidata da Valter Mainetti. Il palazzo, entrato a far parte della collezione degli immobili di prestigio del gruppo, sarà incluso nel patrimonio del fondo di investimento immobiliare riservato Donatello-comparto David, istituito e gestito da Sorgente Sgr.
L'immobile, la cui acquisizione da  MR Investments è stata condotta dal direttore Area Immobili di Sorgente Group Claudio Carserà, è stato costruito nel 1932 su progetto dell'architetto Giuseppe Boni, ed è l'unico fra quelli delle Poste italiane a essere ancora interamente rivestito del marmo originale. Gioiello architettonico unico nel suo genere, quello di Carrara è tra i più antichi palazzi delle Poste italiane, arricchito da sculture e bassorilievi di Sergio Vatteroni. In parte già affittato a Poste italiane, ha all’interno alcuni spazi liberi che verranno valorizzati e dati in locazione.
Con l’acquisto del Palazzo di Carrara, si arricchisce la collezione di trophy buildings del fondo: il comparto David, infatti, possiede già Galleria Colonna e la Rinascente di Piazza Fiume a Roma,Piazza Cordusio a Milano e la Queensberry House a Londra.

Mutui BancoPosta Poste Italiane, spread basso e polizza gratuita


Finanziamento ipotecario BancoPosta con commissione fissa bloccata fino ad aprile.




Un finanziamento ipotecario con uno spread inferiore alla media di mercato, ed in particolare bloccato al 3,35% per le stipule di nuovi mutuientro e non oltre il 30 aprile del 2013. E' quanto promette Poste Italiane con il suo prodotto per la casa di punta, il Mutuo BancoPosta

Nel dettaglio, fino al 30 aprile del 2013 il prodotto si può sottoscrivere con lo spread al 3,35%, con la polizza incendio e scoppio dell'immobile gratuita, e con zero spese e/o commissioni applicate sull'incasso della rata, sull'invio delle comunicazioni e sulla certificazione annua degli interessi che poi, nel rispetto della normativa fiscale vigente, si possono scaricare nella dichiarazione dei redditi

Nella promozione Mutui BancoPosta di Poste Italiane al 3,35% c'è inoltre incluso uno sconto del 20% sulla copertura assicurativa denominata "Postaprotezione Casa Special", ed il canone annuo gratuito sulla carta di credito "BancoPosta Classica". Ad esempio, in base ai tassi attualmente in vigore, e considerando un mutuo da 100 mila euro per l'acquisto della prima casa ad uso abitativo, il Mutuo BancoPosta di Poste Italiane a tasso fisso si può sottoscrivere con un Taeg al 6,02%.

Supermoney News
20 marzo 2013