TAR - Camera di Consiglio |
N. 03019/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01983/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2013, proposto da:
XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2013, proposto da:
XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l'annullamento
della nota DGAP-0027441-2013 del 23.1.2013
del Ministero della Giustizia - D.A.P.- di rigetto istanza di trasferimento ai
sensi della L. 104/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 21 marzo 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art.
60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, agente scelto
della Polizia Penitenziaria in forza alla casa circondariale di Bologna, ha
impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata
la sua istanza di trasferimento avanzata ai sensi della legge n. 104/1992 per
potere assistere la nonna affetta da handicap grave, in quanto la
documentazione acclusa non sarebbe stata sufficiente a provare che l’istante
sia l’unico familiare in grado di assistere il congiunto disabile;
Considerato che il ricorrente sostiene che
vi sarebbe continuità ed esclusività nel rapporto assistenziale con il
congiunto disabile, e produce in proposito documentazione in atti, e che,
comunque, si tratterebbe di requisiti non più necessari per ottenere il
trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio;
Ritenuto che il ricorso è fondato, nella
parte in cui lamenta il contrasto della motivazione dell’atto impugnato con
l’art. 33 comma 5 della legge n. 104/92, nella stesura modificata dalla legge
n. 183 del 2010;
Ritenuto in particolare che:
-) l'art. 33, co. 5, nella stesura
modificata dalla l.n. 53/00, stabiliva: "Il genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede";
-) la modifica apportata dalla l.n. 183
del 2010 è proprio consistita nella eliminazione anche del requisito della
continuità e pertanto la norma attualmente recita: "Il lavoratore di cui
al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il
suo consenso ad altra sede" (ove "il lavoratore di cui al comma
3" è appunto "il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
assiste persona ..."), sicché non è più consentito all'amministrazione
motivare il diniego di trasferimento ex art.
33, co. 5 della legge n. 104 del 1992, basandosi sul requisito della continuità
ed esclusività assistenziale, venuti meno con modifiche normative recenti, ma
antecedenti alla presentazione della domanda (in termini, Cons. Stato, III, 7
marzo 2012 n. 1293 e 26 ottobre 2011 n. 5725, Tar Lazio, I quater, 23 giugno
2011, n. 5581).
-) non a caso tutta la giurisprudenza,
come anche le circolari, menzionate dall'amministrazione a supporto del diniego
sono antecedenti alla modifica apportata dalla l.n. 183 cit..
-) che il Tribunale ritiene non
condivisibile l'orientamento secondo cui la nuova disciplina potrà trovare
applicazione per il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di
Polizia, nelle quali rientra la Polizia Penitenziaria, al Corpo Nazionali dei
VV.FF. solo quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi
previsti dall'art. 19 della richiamata legge, sulla "specificità delle
Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco" dovendosi tener conto, con riguardo agli appartenenti ai detti
organismi, "della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle
limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di
tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza
interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa
richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti", con la conseguenza
che in assenza dei provvedimenti attuativi, dovrebbe continuare ad applicarsi
la disciplina pregressa.
-) che, infatti, ad avviso del Collegio,
l'art. 19 è norma programmatica che non si pone in diretta relazione con le
altre disposizioni di dettaglio del c.d. "collegato lavoro", tant'è
vero che diversi articoli della stessa legge (es. artt. 28 e 29) riguardano proprio
le Forze di Polizia; e che deve escludersi, dunque, che sia inibita l'immediata
operatività della novella dell'art. 33 l.n. 104 cit. per il personale di
polizia (così adesso Cons. St., IV, 30 luglio 2012 n. 4291).
-) che la specificità degli ordinamenti di
polizia può già essere tenuta in considerazione nell'esame delle istanze di
trasferimento ex art. l.n. 104/92, in virtù dell'inciso "ove
possibile", presente anche nella nuova formulazione della norma in esame,
che permette di apprezzare le esigenze organizzative e funzionali connesse al
servizio da svolgere; e che, nel caso in esame, peraltro, non sono state
rappresentati dall'amministrazioni ostacoli al trasferimento connessi alle
esigenze del servizio.
Ritenuto conclusivamente che il ricorso
può essere accolto, con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto
impugnato; e che le spese del giudizio possono essere compensate anche in
ragione della natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere,
Estensore
Marco Bignami, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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