martedì 28 agosto 2012

Ministero del Lavoro: Interpello n.19 del 1 agosto 2012 sulla decadenza dal diritto di integrazione salariale


INTERPELLO N. 19/2012 
Roma, 1° agosto 2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva 
Prot. 37/0014214 
Assaeroporti 
Assaereo 
Filt-CGIL 
Fit-CISL 
Uiltrasporti 
UGL Trasporti 


Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – decadenza dal diritto di integrazione salariale - art. 8, 
comma 5 della L. n. 160/1988. 

La Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti) ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro. In particolare, l’istante chiede se si possa  ritenere ancora vigente la norma in esame con riferimento alla decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale, nell’ipotesi in cui quest’ultimo  non abbia provveduto a comunicare preventivamente alla sede provinciale INPS lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione del trattamento stesso. Al riguardo, acquisito il  parere della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, si rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, occorre trarre le mosse dall’analisi della funzione assolta dalla comunicazione obbligatoria di assunzione, ex art. 4 bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000. La disposizione in esame è stata introdotta in un periodo in cui non vigeva l’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione dei rapporti di lavoro. La norma rispondeva, dunque, prioritariamente all’esigenza di monitorare l’insorgere di causali che determinavano la perdita del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori ricollocati sul mercato del lavoro. 2 In tale contesto, si è inserita la novella normativa  ex lege n. 296/2006, con la quale il Legislatore ha disposto l’estensione dell’obbligo di comunicazione preventiva, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, a tutti i datori i lavoro e per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, nonché  per alcune tipologie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative. Occorre sottolineare, altresì, che l’adempimento in esame, oltre a costituire uno strumento per il monitoraggio della regolarità dei rapporti di lavoro, in un’ottica di semplificazione degli obblighi “comunicazionali”, vale ad esonerare il datore di lavoro ma anche il lavoratore dall’adempimento di ogni altro ed ulteriore obbligo nei confronti degli Enti, connesso  alla comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, imponendo, dunque, alle PP.AA. di attivarsi per un’efficace cooperazione. Si evidenzia, al riguardo, che il comma 6 dell’art. 4 bis sopra citato stabilisce che “le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali (…), sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive (…)”. Il c.d. principio della “pluriefficacia della comunicazione” oramai consolidato consente, pertanto, di  ritenere che non trovi più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988.  Non appare, dunque, possibile far conseguire dall’inosservanza di tale obbligo qualsivoglia conseguenza sanzionatoria a carico del soggetto obbligato. DP MT/ADB IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi) 

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