lunedì 27 agosto 2012

Ministero del Lavoro: Interpello n.24 del 1 agosto 2012 sull'art.9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 – riproporzionamento giorni di permesso.


INTERPELLO N. 24/2012 
Roma, 1° agosto 2012


Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0014188

A Federambiente
segreteria@federambiente.it


Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 – riproporzionamento giorni di permesso. 
La Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale) ha presentato
istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla problematica
concernente le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma
3, L. n. 104/1992. In particolare, l’istante chiede:
- se sia legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto in questione, in base alla
prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi
abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali
permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario
invalidi ecc.) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro nell’arco del mese di riferimento;
- se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990 per la prima volta nel
corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione
ovvero lo stesso debba essere fruito in misura intera.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre ricordare che il diritto a tre giorni di permesso mensile ex L. n.
104/1992 spetta al coniuge, parente  o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto
i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti
Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad
esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc.,  non è possibile ritenere giustificato un 2
riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze
“giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla
persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la
fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all’art. 33, della L. n.
104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi
funzione, natura e caratteri diversi.
Il principio sopra enunciato ha trovato, peraltro, conferma nella risposta ad interpello n.
21/2011 – riferita alla problematica relativa al riproporzionamento dei permessi indicati in oggetto
in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese – proprio in virtù della diversa ratio sottesa
agli istituti delle ferie e ai permessi di cui al citato art. 33.
Ne consegue che il principio espresso dall’INPS con circ. 128/2003 – richiamata dall’istante –
secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per
periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata, non sembra trovare applicazione
nell’ipotesi prospettata.
Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la
prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare
un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati
dall’Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)



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