DI BIAGIO, ROMANO, ESPOSITO Stefano, SCAVONE, GIBIINO, BARANI, MICHELONI, RAZZI - Il Senato,
premesso che:
la crisi economica che sta scuotendo il Paese sta assumendo dei tratti particolarmente drammatici in termini di riverberi sociali, tanto da legittimare gesti estremi da parte di lavoratori, rimasti senza lavoro e privi di riferimenti e di risorse economiche, e di imprenditori incapaci di far fronte alla gestione della propria attività;
in tale scenario, che assume i tratti di una vera e propria emergenza sociale, appare auspicabile procedere con una revisione degli aspetti maggiormente limitativi delle disposizioni introdotte dal Governo attraverso le misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, tra cui il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" varato nel dicembre 2011;
in tale scenario appare opportuno evidenziare che l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introducendo la riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro al fine di ridimensionare l'uso del denaro contante, ha previsto - tra l'altro - l'obbligo in capo ai lavoratori e ai pensionati di aprire un conto corrente postale o bancario per l'accredito delle somme percepite superiori ai 1.000 euro, riformando di fatto la disciplina vigente in materia di pignoramenti presso terzi, compresa quella del prelievo del quinto dello stipendio;
considerato che:
l'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dal decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, con l'obiettivo di modificare i limiti di pignorabilità da parte dei concessionari della riscossione, ha previsto che il creditore o l'agente della riscossione possa procedere al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o dovute a causa del licenziamento nella misura di un decimo per importi fino a 2.500 euro e di un settimo per importi da 2.500 a 5.000 euro, mentre, per quanto riguarda gli importi superiori a 5.000 euro, il prelievo operato dal pignoramento esattoriale ritorna a configurarsi come quello previsto dalla normativa previgente nella misura di un quinto;
malgrado la riformulazione della disposizione, sussiste il rischio che il creditore o il concessionario della riscossione aggredisca direttamente l'intera capienza del conto corrente del debitore, piuttosto che avviare una procedura coattiva di pignoramento dello stipendio o della pensione dello stesso, aggirando nei fatti i citati limiti di pignorabilità introdotti dal legislatore;
nei fatti il creditore o concessionario della riscossione può aggredire tutti i risparmi di precedenti mensilità presenti sul conto corrente del pensionato o del lavoratore, bloccando anche le somme che confluiscono nel conto fino alla data dell'udienza di assegnazione;
in merito a quanto indicato, Equitalia SpA, concessionario pubblico di riscossione, avrebbe affermato: "Equitalia non può conoscere a priori quello che viene depositato sul conto corrente, però adotta gli eventuali correttivi del caso, in presenza di una richiesta da parte del contribuenti che comprovi che sul conto corrente confluisca solo la pensione, lo stipendio o altra indennità" (si veda l'articolo pubblicato su "Investireoggi.it" il 18 aprile 2013, in cui si legge, tra l'altro, che tale "difesa da parte di Equitalia (...) è stata prontamente smentita dal direttore dell'Agenzia delle Entrate"). L'affermazione di Equitalia appare non fondarsi su presupposti normativi validi in considerazione del fatto che emolumenti confluiti sul conto del pensionato o lavoratore perdono la loro configurazione originaria, rendendo di fatto impraticabile la proposta di Equitalia;
l'attuale configurazione della disposizione, permettendo l'aggressione dell'intera capienza dei conti correnti dei debitori, lavoratori e pensionati già vessati e spesso in oggettive difficoltà economiche, permette che rimangano privi di tutela e di qualsivoglia garanzia economica, poiché restano inapplicabili le disposizioni di salvaguardia in materia di tutela delle risorse;
quanto evidenziato rischia di violare in maniera vistosa la previsione di cui all'art. 38 della Costituzione in materia di assicurazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria;
sarebbero state già avviate procedure giudiziarie finalizzate al pignoramento e al blocco dei conti correnti di pensionati e lavoratori che risultano debitori, le cui conseguenze in termini sociali rischiano di essere seriamente preoccupanti;
appare opportuno evidenziare che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17178 del 9 ottobre 2012, ha sancito che le somme erogate a titolo di retribuzione e di trattamento di fine rapporto possano essere pignorate e quindi sequestrate nella forma del pignoramento presso terzi sul conto corrente intestato al dipendente, considerando il denaro versato sul conto del debitore come bene fungibile per eccellenza;
in occasione dell'audizione svoltasi presso la Camera dei deputati il 17 aprile 2013 nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 35 del 2013, cosiddetto decreto salva imprese, il direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, ha evidenziato la sussistenza di una "lacuna normativa" in materia che impone una soluzione urgente,
impegna il Governo:
1) a prevedere in tempi celeri, anche con iniziative a carattere di urgenza, la revisione delle richiamate disposizioni, attraverso l'abrogazione della lettera c) del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
2) a rafforzare, anche con iniziative a carattere di urgenza, i limiti di pignorabilità introdotti dal decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, al fine di riconoscere ai debitori delle garanzie minime, esorcizzando l'acuirsi di un disagio che rischia di configurarsi come una vera e propria emergenza sociale;
3) a varare, attraverso la decretazione d'urgenza, un pacchetto di interventi volti ad assicurare - nel pieno rispetto del principio costituzionale indicato - adeguati strumenti di garanzia e di tutela per le fasce sociali più colpite dalla gravosa crisi economica, anche attraverso una revisione della normativa afferente alle disposizioni urgenti per la crescita e il consolidamento dei conti pubblici introdotte negli ultimi due anni.
(1-00032)
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