sabato 19 maggio 2012

VERBALE DEL 18 MAGGIO 2012 TRA POSTE E SINDACATI

VERBALE DI ACCORDO Il giorno 18 maggio 2012 tra POSTE ITALIANE S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e UGL - Comunicazioni Premesso che ♦ La tematica relativa all’utilizzo dei contratti a tempo determinato ha da tempo sollecitato un ampio confronto tra l’azienda e le OO.SS. che ha determinato negli ultimi anni la sottoscrizione di diversi accordi in materia. ♦ Le Parti sociali hanno affrontato più volte anche l’analogo tema del Lavoro Temporaneo (interinale e somministrato) al fine di individuare una soluzione coerente a quanto statuito in merito al fenomeno dei contratti a termine. ♦ Le attuali esigenze del mercato di riferimento rendono necessario pervenire ad un assetto occupazionale che consenta, attraverso la stabilizzazione di risorse già operanti in Azienda, il raggiungimento della certezza dei numeri relativi all’organico complessivo della Società. ♦ In tale quadro, le Parti in linea con le scelte compiute negli ultimi anni hanno sottoscritto un nuovo accordo in materia di contratti a tempo determinato. Nell’occasione è stata anche affrontata la tematica del lavoro temporaneo e si è ritenuto che alla luce delle cennate esigenze risulta utile individuare una soluzione coerente per il lavoro temporaneo. ♦ Ferme restando le oggettive diversità tra il contratto a tempo determinato ed il lavoro temporaneo (interinale e somministrato), le Parti, convengono di offrire una occasione di occupazione stabile in Azienda anche alle risorse utilizzate da Poste Italiane con tale tipologia contrattuale. Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: Le risorse che abbiano già lavorato in Azienda in virtù di un rapporto di lavoro temporaneo (interinale e somministrato) e che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, vi stiano ancora2 operando in virtù di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato, possono conseguire il consolidamento del rapporto di lavoro. 1. Ciascun interessato dovrà comunicare alla funzione territoriale Risorse Umane Regionali di riferimento, entro il 1° ottobre 2012 ed a mezzo ra ccomandata A.R., la propria intenzione di avvalersi degli effetti del presente accordo. La predetta comunicazione dovrà contenere l’impegno alla restituzione del trattamento economico lordo liquidato dalla Società a qualsivoglia titolo pur in difetto di prestazione lavorativa e comunque sino alla data di effettiva immissione in servizio; inoltre essa potrà anche contenere l’indicazione della organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale. 2. Il consolidamento del rapporto di lavoro avverrà attraverso la sottoscrizione di un verbale di accordo, da realizzarsi entro il 1° aprile 2013. 3. In seguito al consolidamento del rapporto di lavoro, restano confermate le sedi di collocazione rilevate alla data di sottoscrizione della presente intesa. 4. Il lavoratore dovrà sottoscrivere, presso l’Associazione Industriali o la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, un verbale di conciliazione il cui contenuto risulta di seguito specificato. 5. Si riportano in allegato le griglie di riferimento per i piani di rientro (cfr. all. 4). 6. Le spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa dei contratti afferenti le varie fasi cautelari/di merito nonché eventuali successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali. Per le fasi ancora pendenti le spese restano compensate con reciproca malleva in ordine alle spese sostenute per la propria difesa in giudizio. 7. Possono altresì avvalersi delle suesposte previsioni: a) le risorse destinatarie di un provvedimento giudiziale di immissione in servizio, emesso fino alla data di sottoscrizione del presente accordo, non ancora portato ad esecuzione. In tali casi, in occasione della formale immissione in servizio dell’interessato, dovrà essere prospettata al lavoratore la possibilità di avvalersi del presente accordo. Il lavoratore dovrà manifestare la propria intenzione di avvalersi degli effetti del medesimo entro il termine a tal fine previsto e comunque entro 20 giorni dalla data di effettiva immissione. b) le risorse destinatarie di un provvedimento giudiziale – emesso fino alla data di sottoscrizione del presente accordo – concernente la sospensione dell’esecutività della sentenza di estromissione. Anche in tali casi, ove la formale immissione in servizio dell’interessato debba essere ancora eseguita, al lavoratore andrà prospettata – in tale occasione - la possibilità di avvalersi del presente accordo. Il lavoratore dovrà manifestare la propria intenzione di avvalersi degli effetti dell’Accordo entro il termine a tal fine previsto e comunque entro 20 giorni dalla data di effettiva immissione; c) le risorse immesse in servizio ed operanti in Azienda alla data di sottoscrizione del presente accordo che debbano essere estromesse in ragione di un provvedimento giudiziale emesso fino alla data di sottoscrizione del presente accordo ma non ancora portato ad esecuzione dalla Società.3 In tali casi: 1. si dovrà procedere alla formale estromissione dal servizio dell’interessato secondo le modalità in essere. In occasione dell’espletamento e del perfezionamento della procedura di estromissione, dovrà essere prospettata al lavoratore la possibilità di avvalersi del presente accordo, alle condizioni ivi indicate. 2. Qualora il lavoratore dichiari che intende aderire all’accordo, lo stesso dovrà formalizzare la propria effettiva ed inequivocabile volontà di aderire all’accordo stesso (cfr. all. 1). 3. A fronte della formalizzazione della volontà di aderire all’accordo, il lavoratore verrà ammesso con riserva a continuare la propria attività lavorativa in attesa della regolazione/definizione dei rapporti economici tra le parti e della successiva sottoscrizione, nelle competenti sedi, del relativo verbale di conciliazione. Il processo di cui ai punti che precedono sarà ovviamente necessario anche nel caso in cui l’interessato abbia già formalmente manifestato l’intento di aderire allo scopo di non pregiudicare le ragioni dell’Azienda; d) le risorse immesse in servizio ed operanti in Azienda alla data di sottoscrizione del presente accordo che debbano essere estromesse in ragione di un provvedimento giudiziale emesso fino alla data di scadenza dei termini per formalizzare la propria adesione e non ancora portato ad esecuzione dalla Società. In tali casi l’interessato è comunque destinatario degli effetti dell’Accordo, potendo, entro la data medesima, manifestare la propria adesione. In tali casi: 1. si dovrà procedere alla formale estromissione dal servizio dell’interessato secondo le modalità in essere. 2. Si dovrà procedere a verificare se il lavoratore abbia formulato precedentemente la dichiarazione di volontà di adesione all’accordo nei termini di cui sopra. 3. Ove ciò non sia avvenuto dovrà essere prospettata al lavoratore la possibilità di avvalersi del presente accordo, alle condizioni ivi indicate, nella stessa sede di perfezionamento dell’estromissione. 4. Qualora il lavoratore abbia già precedentemente dichiarato o dichiari in occasione dell’estromissione che intende aderire all’accordo lo stesso dovrà formalizzare la propria effettiva ed inequivocabile volontà di aderire all’accordo stesso (cfr. all. 1) 5. A fronte di ciò verrà ammesso con riserva a continuare la propria attività lavorativa in attesa della regolazione/definizione dei rapporti economici tra le parti e della successiva sottoscrizione, nelle competenti sedi, del relativo verbale di conciliazione. 8. Modalità operative Le persone interessate ad aderire alla presente intesa e ad avvalersi degli effetti della stessa dovranno inviare una raccomandata A/R, entro il 1° ottobre 2012, alla funzione Risorse Umane Regionale di riferimento – da individuarsi con riferimento alla sede di assegnazione risultante alla data di sottoscrizione del presente accordo – comunicando: • la propria esplicita ed inequivocabile volontà di aderire all’intesa e di avvalersi degli effetti dell’Accordo nonché l’impegno del lavoratore a rinunciare al contenzioso in essere con la Società ed a restituire il trattamento economico lordo liquidato dall’azienda a qualsivoglia titolo pur in difetto di prestazione lavorativa e comunque sino alla data di effettiva immissione in servizio;4 • i propri dati anagrafici (nome, cognome, numero di matricola, codice fiscale, etc.); • l’organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale o presso la DPL. Si fornisce, in allegato, a titolo meramente esemplificativo, un modello di dichiarazione di adesione (allegato 1). Alla ricezione di ciascuna istanza, la struttura Risorse Umane Regionale di riferimento: • verificherà l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall’Accordo; • gestirà ogni utile contatto con l’interessato anche ai fini della definizione del piano di rientro fornendo altresì i necessari chiarimenti in ordine al contenuto del verbale di conciliazione; • provvederà alla convocazione presso la competente sede territoriale dell’Associazione Industriali - ovvero della Direzione Provinciale del Lavoro - per la formalizzazione del verbale di conciliazione (vedi modello di convocazione – allegato 2, corredato della bozza di verbale di conciliazione – allegati 3a e 3b). Le conciliazioni, in sede sindacale ovvero presso la DPL, dovranno essere formalizzate entro la data del 1° aprile 2013. In tale verbale verrà, in particolare, espressamente riconosciuta una anzianità convenzionale dalla data di effettiva immissione in servizio, valida a tutti gli effetti contrattuali (ivi compresi gli automatismi rilevanti ai fini della seniority). Si opererà altresì il trasferimento in capo alla posizione amministrativa - conseguente alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro - del TFR, del regime delle ferie (riconosciuto al momento dell’effettiva immissione in servizio e riferito al rapporto di cui alla sentenza che ha dato luogo alla immissione in servizio) e di ogni altra competenza/spettanza maturata nel quadro del rapporto intercorso “di fatto” con l’Azienda. Nel caso in cui la risorsa, all’atto della immissione sia risultata destinataria di un provvedimento di trasferimento coattivo poi impugnato e risulti, alla data di sottoscrizione della presente intesa, conseguentemente operante nella originaria sede di immissione, la stessa risorsa sarà comunque consolidata nella predetta originaria sede di immissione. Il giudizio relativo al trasferimento sarà conseguentemente oggetto di rinuncia nel verbale di conciliazione (in sede sindacale ovvero DPL). Per quanto concerne l’aspetto economico, si evidenzia che il verbale di conciliazione sarà corredato dall’eventuale piano di rientro delle somme da restituire all’Azienda. Resta inteso che le operazioni di recupero degli eventuali oneri economici conseguenti alla sentenza e relativi ai periodi non lavorati fino alla effettiva immissione in servizio verranno gestite dalla Società mettendo in campo modalità idonee a favorire il recupero delle ritenute fiscali da parte del lavoratore nonché di quelle contributive - eventualmente versate dall’azienda in mera esecuzione del provvedimento giudiziale, anche con rivalsa a carico dell’interessato - atteso che detti periodi non risultano utili a fini previdenziali. 5 Al fine di far fronte ad esigenze di chiarimento in ordine alla determinazione delle somme oggetto di recupero l’Azienda è disponibile a fornire agli interessati, in occasione della definizione dei piani di rientro, ogni utile elemento di conoscenza in ordine a profili di carattere fiscale. In caso di successiva risoluzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia causa o motivo, le eventuali somme ancora dovute per effetto del piano di rientro saranno compensate con quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa; l’eventuale ulteriore residuo debito dovrà essere restituito in un’unica soluzione. Nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto a conferire mandato ad alcun rappresentante sindacale, verrà coinvolto un rappresentante sindacale presente presso la sede territoriale dell’Associazione Industriali ai fini della valida composizione del collegio di conciliazione. * * * * * Le Parti, nell’intento di individuare ulteriori strumenti utili ad agevolare la restituzione dei trattamenti economici di cui alla presente intesa, ed al fine quindi di favorire l’adesione alla stessa convengono, ai sensi e per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 2120 c.c., sulla seguente ipotesi ulteriore di accesso all’anticipazione dl trattamento di fine rapporto rispetto a quelle definite dalla legge: • restituzione di importi a Poste Italiane a seguito di adesione al presente accordo e sottoscrizione del verbale di conciliazione. Con riferimento esclusivo alle ipotesi di anticipazione di cui alla presente intesa le parti convengono altresì che, in deroga alle previsioni di cui all’art. 2120 c.c. comma 6, la richiesta di accesso all’anticipazione del trattamento di fine rapporto, potrà essere presentata anche da parte di lavoratori con meno di 8 anni di servizio in Poste Italiane. Le anticipazioni dei trattamenti di fine rapporto riconosciute ai sensi della presente intesa non saranno incluse nelle percentuali del 10% e del 4% annuo, di cui all’art. 2120 c.c., comma 7. La quota massima erogabile è pari al 70% dell’accantonamento TFR maturato alla data del consolidamento che non comprende quanto eventualmente destinato a favore della previdenza complementare, al netto di eventuali posizioni debitorie del lavoratore. Resta fermo che l’attribuzione di tale anticipazione verrà effettuata solo a fronte della effettiva sottoscrizione del previsto verbale di conciliazione in sede sindacale (ovvero presso la DPL) e che la stessa comporterà una corrispondente riduzione del debito nei confronti dell’azienda con conseguente impatto sul piano di rateizzazione concordato, privilegiando, ricorrendone le condizioni, la prima Una Tantum utile. * * * * * 6 L’Azienda si impegna ad estendere l’applicazione delle policy aziendali di incentivazione economica a favore dei lavoratori che aderiscono alla presente intesa e che, in occasione della immissione in servizio, avevano optato per la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time a tempo indeterminato, in applicazione dell’accordo 29.7.2004. * * * * * Le parti concordano altresì di prevedere modalità ulteriori di restituzione degli importi rispetto ai piani allegati (cfr. all. 4) destinate alle risorse che debbano restituire all’azienda un importo maggiore di Euro 80.000 (ottantamila/00). A tal riguardo, le Parti, in relazione alla rilevanza degli importi in esame, concordano di offrire alle predette risorse – in aggiunta dei piani di rientro di cui all’allegato 4 – anche la possibilità di restituire l’importo in una unica soluzione, all’atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione. La somma da restituire sarà attualizzata applicando alla stessa il tasso di attualizzazione applicabile alle rateizzazioni pluriennali. * * * * * Le Parti convengono di monitorare l’evoluzione della fase attuativa del presente accordo. per Poste Italiane S.p.A.: per le OO.SS.: SLC– CGIL ________________________ SLP – CISL ________________________ UILposte__________________________ FAILP – CISAL _____________________ CONFSAL - COM ___________________ UGL – COM________________________

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