mercoledì 3 aprile 2013

Agenzia delle Entrate: Risoluzione del 2 aprile 2013 su applicabilità delle detrazioni fiscali alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
RISOLUZIONE N. 22/E

Roma, 2 aprile 2013

OGGETTO: Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36
per cento, prevista dall’art. 16-bis del TUIR, alle spese di acquisto
e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione
di energia elettrica

QUESITO

ALFA chiede chiarimenti in merito alla applicabilità della detrazione
prevista dall’art. 16-bis del TUIR alle spese sostenute per l’acquisto e
l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
ALFA ritiene che l’installazione su edifici residenziali di impianti
fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica possa beneficiare della
detrazione IRPEF di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 16-bis del
TUIR, analogamente ai lavori che interessano gli impianti elettrici, idraulici e di
riscaldamento, che beneficiano, senz’altro, di tale detrazione, rientrando nelle
tipologie di interventi edilizi di cui alle lett. da a) a d) dell’art. 3 del DPR n. 380
del 2001. Al riguardo, richiama anche il DM n. 37 del 2008, in materia di
sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che ricomprende fra gli impianti
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elettrici, ossia quelli di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e
utilizzazione dell’energia elettrica, anche quelli di autoproduzione di energia fino
a 20 kw di potenza nominale, considerandoli parte integrante dell’impianto
elettrico.
ALFA riporta, inoltre, la circolare n. 57/E del 1998 che, nel commentare
gli interventi attualmente riconducibili alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR,
ammette alla detrazione fiscale del 36 per cento anche le opere previste dall’art. 1
del decreto del Ministro dell’Industria del 15 febbraio 1992, fra cui è compresa,
alla lett. e), l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica. ALFA, tuttavia, esprime delle perplessità sulla riconducibilità
dell’impianto fotovoltaico alla lett. h) del comma 1 del citato art. 16-bis, in
quanto in detta lett. h) sono comprese opere finalizzate al conseguimento di
risparmi energetici e gli stessi, ove riferiti alla installazione di impianti basati
sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, sarebbero circoscritti al solare
termico per la produzione di acqua calda, che ha un’incidenza immediatamente
misurabile sul risparmio energetico dell’edificio.
Evidenzia, infine, che nella circolare n. 46/E del 2007 e nella risoluzione
n. 207/E del 2008 è precisato che le tariffe incentivanti introdotte dal c.d. conto
energia non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i
quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36 per cento,
desumendone a contrario che è possibile fruire della detrazione del 36 per cento
anche per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica, se non si beneficia delle tariffe incentivanti.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall’art. 4 del decreto-legge n. 201
del 2011, ha reso permanente la detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente disciplinata
dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata. 3
La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del citato DL n.
201 del 2011 specifica che l’art. 16-bis del TUIR, nel confermare sia l’ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge n. 449 del 1997 sia le
condizioni di spettanza del beneficio fiscale, ha inteso fare salvo il consolidato
orientamento di prassi formatosi in materia.
Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lett. h) comprende quelli
“relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere
realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in
applicazione della normativa vigente in materia.”.
L’art. 16-bis del TUIR si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Al riguardo, occorre precisare che la disposizione che prevedeva
l’applicabilità della detrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle spese
sostenute per gli interventi di cui alla lett. h) – in concomitanza con la proroga
per l’anno 2012 della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 1, commi da 344
a 347, della legge n. 296 del 2006, per gli interventi finalizzati alla
riqualificazione energetica degli edifici – è stata successivamente soppressa ad
opera dell’art. 11, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012. Nella relazione illustrativa al
d.l. da ultimo citato si afferma che gli interventi di cui alla lett. h), pur avendo la
medesima finalità di quelli agevolati ai sensi del citato articolo 1, commi da 344
a 347, della legge n. 296 del 2006, non rispondono alle caratteristiche tecniche
necessarie per ottenere la predetta agevolazione e che, pertanto, sarebbero stati
ingiustificatamente esclusi, per l’anno 2012, anche dalla detrazione spettante ai
sensi dell’articolo 16-bis del TUIR.
Viste le perplessità evidenziate nell’istanza circa la riconducibilità alla
lett. h) dell’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla
produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici, è stato
acquisito l’avviso del Ministero delle sviluppo economico. 4
Il Ministero competente, per qualificare la nozione di risparmio
energetico, ha richiamato, per il profilo normativo, il d.lgs. n. 192 del 2005 e la
direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con il
regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione
europea (2012/C 115/01). Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono
che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione
energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la
classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di
impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di
interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni
determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.
Tenuto conto dell’avviso del Ministero competente e della circostanza che
la formulazione della lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR non limita la
nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi, si ritiene che
l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in
quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia, rientri nell’ambito della lett. h) in esame. Quanto precede
conferma, altresì, l’applicabilità della detrazione in esame al caso di specie, già
affermata dal Ministero delle finanze, in relazione all’analoga previsione
contenuta nell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, con circolare n. 57 del 24
febbraio 1998, par. 3.4, mediante rinvio al decreto del Ministro dell’industria del
15 febbraio 1992, il cui art. 1, comma 1, prevede, alla lett. e), gli “impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”.
In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico, richiesta dal
secondo periodo della lett. h) in esame, il Ministero dello sviluppo economico,
sulla base delle considerazioni in precedenza riportate, ha evidenziato che la
realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la
riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non
potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente, 5
quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e
installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è
necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico
derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Quanto precisato sull’attestazione del risparmio energetico ai sensi della
lett. h) non esime i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta
dal conservare comunque le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo
abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai
sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 2 novembre 2011).
Con riguardo alla compatibilità della detrazione in esame con il
meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il Ministero
competente ha evidenziato che l’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 5
luglio 2012, recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei
meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta, prevede che le
tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all’impianto
fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, e che il
successivo comma 5 stabilisce che le medesime tariffe sono alternative, fra
l’altro, al meccanismo dello scambio sul posto. La normativa di riferimento,
dunque, disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante
con determinate altre misure, mentre nulla dispone circa la incompatibilità fra lo
scambio sul posto e altri benefici. Il Ministero, in base alla normativa richiamata
e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la
riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia
cumulabile con la detrazione fiscale di cui trattasi e che conclusioni analoghe
possono essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.
Ciò posto, è utile ricordare che l’installazione di un impianto fotovoltaico
diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione
in esame – volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in 6
relazione a unità immobiliari residenziali – deve avvenire essenzialmente per far
fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di
illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l’impianto
deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.
La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa
quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività
commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza
superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia
posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. n. 84/E del 2012, ris. n. 13/E del 2009,
cir. n. 46/E del 2007).
Per completezza, si fa presente che per le spese documentate, sostenute dal
26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-
bis, comma 1, del TUIR, la percentuale di detrazione del 36 per cento è elevata al
50 per cento e il limite di spesa di euro 48.000 a euro 96.000 (art. 11, comma 1,
del d.l. n. 83 del 2012).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
 IL DIRETTORE CENTRALE

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