INTERPELLO N. 12/2013
Roma, 27 marzo 2013
Direzione generale per
l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0005753
Oggetto:
art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – autorizzazione preventiva ex art.4, D.Lgs. n.
276/2003 –
attività
di crowdsourcing.
La Confindustria
ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di
questa
Direzione
generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 del D.Lgs. n.
276/2003,
concernente
l’autorizzazione preventiva rilasciata alle Agenzie per il Lavoro, da questo
Ministero,
ai fini
dell’espletamento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca
e selezione del
personale e
supporto alla ricollocazione professionale.
In particolare
l’istante chiede se, ai sensi della citata disposizione, anche le società
aventi ad
oggetto la
gestione di siti internet mediante l’attività c.d. di crowdsourcing debbano
richiedere la
suddetta
autorizzazione.
Al riguardo,
acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per
il
Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
In via
preliminare, occorre evidenziare gli elementi caratteristici del fenomeno
del
crowdsourcing.
Con tale locuzione, si intende individuare un nuovo modello di business
aziendale
in forza del
quale un’impresa affida la progettazione, ovvero la realizzazione di un
determinato
bene immateriale
ad un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere
annoverati
volontari,
intenditori del settore e freelance, interessati ad offrire i propri servizi
sul mercato globale
(c.d. community
di utenti iscritti ai siti a titolo gratuito).
Questo peculiare
aspetto vale a distinguere il crowdsourcing dal tradizionale outsourcing,
proprio in
considerazione del fatto che la realizzazione del progetto o la soluzione del
problema
viene
esternalizzata ad un gruppo indeterminato di persone e non invece, come nella
seconda
fattispecie, ad
uno specifico soggetto.
Si tratta,
quindi, di un particolare sistema agevolato da strumenti disponibili sul web in
open
call, nonché
sviluppato mediante alcuni portali presenti sulla rete internet (siti) attraverso
i quali si
realizza
l’incontro tra domanda ed offerta dei prodotti (beni immateriali e servizi) da
parte degli
utenti.
A tal proposito,
occorre precisare che l’identità degli utenti non rileva ai fini della scelta
dei
prodotti, in
quanto quest’ultima si realizza esclusivamente in base alla valutazione
delle
caratteristiche
tecniche dell’offerta.
Inoltre, ne
costituiscono ulteriori elementi caratterizzanti la presenza di un gruppo
di
committenti
interessati ai prodotti nonché la completa gestione a distanza dell’offerta dei
prodotti
stessi da parte
di un soggetto terzo, di regola proprietario del sito, pagato pro quota dai
committenti.
Alla luce del
quadro definitorio sopra declinato, è possibile sostenere che le attività
di
intermediazione
svolte in crowdsourcing risultano, in linea generale, finalizzate non
alla
conclusione di
contratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti di natura
commerciale, tra
i quali la compravendita ex art. 1470 c.c. o l’appalto ex art. 1655 c.c. e s.s.
Per tali
motivi non
appare necessaria l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4, D.Lgs. n.
276/2003, nè
tantomeno quella
prevista dall’art.6, comma 1, lett. f), con riferimento all’attività di
intermediazione
svolta dai
gestori di siti internet.
Diversamente
l’autorizzazione ex art. 4 è richiesta, ai sensi dell’art. 2, lett c), D.Lgs.
n.
276/2003, nella
misura in cui l’eventuale attività di consulenza di direzione si configuri
quale
attività di
ricerca e selezione del personale “finalizzata, dunque, alla risoluzione di una
specifica
esigenza
dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature
idonee a
ricoprire una o
più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima su specifico
incarico
della
stessa…”.
Si ricorda, al
riguardo, che questo Ministero ha chiarito che “il Legislatore, utilizzando
le
generiche
locuzioni personale e posizioni lavorative intende quindi individuare quali
destinatari
dell’attività di
ricerca e selezione tutti i soggetti in cerca di lavoro, in possesso delle
specifiche
competenze
richieste dall’organizzazione committente a prescindere dalla natura
subordinata,
autonoma o
parasubordinata del rapporto di lavoro che le parti contrattuali concorderanno
di
instaurare”(risposta
ad interpello n. 53/2009).
In ordine,
invece, all’art. 6 di cui sopra si evidenzia che l’autorizzazione risulta
necessaria
laddove la
gestione dei siti internet mediante crowdsourcing sia volta alla
realizzazione
dell’incontro
tra domanda ed offerta di lavoro, a condizione che la predetta attività venga
svolta
senza finalità
di lucro e che siano resi pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del
legale
rappresentante.
3
Conformemente
alle osservazioni innanzi svolte ed in risposta al quesito avanzato si
ritiene
che non sia
necessaria l’autorizzazione preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n.
276/2003 per lo
svolgimento
dell’attività di crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la stipulazione
di
contratti di
natura commerciale tra i quali la compravendita e l’appalto.
Nelle ipotesi in
cui l’attività di crowdsourcing involga, invece, la conclusione di
contratti
d’opera
professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario richiedere l’autorizzazione
ai sensi della
citate
disposizioni normativa esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti
consegua
un’attività
prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di
posizioni
lavorative in
seno alla sua organizzazione.
IL DIRETTORE
GENERALE
(f.to Paolo
Pennesi)
Nessun commento:
Posta un commento