martedì 2 aprile 2013

Interpello del Ministero del lavoro su attività di crowdsourcing




INTERPELLO N. 12/2013
Roma, 27 marzo 2013
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0005753

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – autorizzazione preventiva ex art.4, D.Lgs. n. 276/2003 –
attività di crowdsourcing.


La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa 
Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, 
concernente l’autorizzazione preventiva rilasciata alle Agenzie per il Lavoro, da questo Ministero, 
ai fini dell’espletamento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del 
personale e supporto alla ricollocazione professionale. 
In particolare l’istante chiede se, ai sensi della citata disposizione, anche le società aventi ad 
oggetto la gestione di siti internet mediante l’attività c.d. di crowdsourcing debbano richiedere la 
suddetta autorizzazione. 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il 
Lavoro, si rappresenta quanto segue. 
In via preliminare, occorre evidenziare gli elementi caratteristici del fenomeno del 
crowdsourcing. Con tale locuzione, si intende individuare un nuovo modello di business aziendale 
in forza del quale un’impresa affida la progettazione, ovvero la realizzazione di un determinato 
bene immateriale ad un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere annoverati 
volontari, intenditori del settore e freelance, interessati ad offrire i propri servizi sul mercato globale 
(c.d. community di utenti iscritti ai siti a titolo gratuito). 
Questo peculiare aspetto vale a distinguere il crowdsourcing dal tradizionale outsourcing,
proprio in considerazione del fatto che la realizzazione del progetto o la soluzione del problema 
viene esternalizzata ad un gruppo indeterminato di persone e non invece, come nella seconda 
fattispecie, ad uno specifico soggetto. 
Si tratta, quindi, di un particolare sistema agevolato da strumenti disponibili sul web in open 
call, nonché sviluppato mediante alcuni portali presenti sulla rete internet (siti) attraverso i quali si 
realizza l’incontro tra domanda ed offerta dei prodotti (beni immateriali e servizi) da parte degli 
utenti. 
A tal proposito, occorre precisare che l’identità degli utenti non rileva ai fini della scelta dei 
prodotti, in quanto quest’ultima si realizza esclusivamente in base alla valutazione delle 
caratteristiche tecniche dell’offerta. 
Inoltre, ne costituiscono ulteriori elementi caratterizzanti la presenza di un gruppo di 
committenti interessati ai prodotti nonché la completa gestione a distanza dell’offerta dei prodotti 
stessi da parte di un soggetto terzo, di regola proprietario del sito, pagato pro quota dai committenti. 
Alla luce del quadro definitorio sopra declinato, è possibile sostenere che le attività di 
intermediazione svolte in crowdsourcing risultano, in linea generale, finalizzate non alla 
conclusione di contratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti di natura 
commerciale, tra i quali la compravendita ex art. 1470 c.c. o l’appalto ex art. 1655 c.c. e s.s. Per tali 
motivi non appare necessaria l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003, nè 
tantomeno quella prevista dall’art.6, comma 1, lett. f), con riferimento all’attività di intermediazione 
svolta dai gestori di siti internet. 
Diversamente l’autorizzazione ex art. 4 è richiesta, ai sensi dell’art. 2, lett c), D.Lgs. n. 
276/2003, nella misura in cui l’eventuale attività di consulenza di direzione si configuri quale 
attività di ricerca e selezione del personale “finalizzata, dunque, alla risoluzione di una specifica 
esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a 
ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima su specifico incarico 
della stessa…”. 
Si ricorda, al riguardo, che questo Ministero ha chiarito che “il Legislatore, utilizzando le 
generiche locuzioni personale e posizioni lavorative intende quindi individuare quali destinatari 
dell’attività di ricerca e selezione tutti i soggetti in cerca di lavoro, in possesso delle specifiche 
competenze richieste dall’organizzazione committente a prescindere dalla natura subordinata, 
autonoma o parasubordinata del rapporto di lavoro che le parti contrattuali concorderanno di 
instaurare”(risposta ad interpello n. 53/2009). 
In ordine, invece, all’art. 6 di cui sopra si evidenzia che l’autorizzazione risulta necessaria 
laddove la gestione dei siti internet mediante crowdsourcing sia volta alla realizzazione 
dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, a condizione che la predetta attività venga svolta 
senza finalità di lucro e che siano resi pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale 
rappresentante. 3 
Conformemente alle osservazioni innanzi svolte ed in risposta al quesito avanzato si ritiene 
che non sia necessaria l’autorizzazione preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003 per lo 
svolgimento dell’attività di crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la stipulazione di 
contratti di natura commerciale tra i quali la compravendita e l’appalto. 
Nelle ipotesi in cui l’attività di crowdsourcing involga, invece, la conclusione di contratti 
d’opera professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario richiedere l’autorizzazione ai sensi della 
citate disposizioni normativa esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti consegua 
un’attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni 
lavorative in seno alla sua organizzazione. 
IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi)



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