domenica 30 settembre 2012

Poste: il Cmp di Novara non chiuderà, salvati circa 120 posti di lavoro


CMP - Centro Mecc. Postale di Novara


Ad annunciare la buona notizia è stato il sindaco Andrea Ballarè in apertura del Consiglio comunale che si è tenuto oggi, giovedì 27 settembre. Raggiunto l'accordo con i vertici di Poste Italiane


Buone notizie in arrivo per i lavoratori del Centro di meccanizzazione postale di Novara.
Il sindaco Andrea Ballarè ha annunciato oggi, giovedì 27 settembre, in apertura del Consiglio comunale il rientro del rischio di chiusura per il CmpSi salvano così i quasi 120 lavoratori, 99 dipendenti della struttura e 30 portalettere in attività sul territorio.
La chiusura del centro è stata evitata grazie alla grande pressione che la Giunta Ballarè e il Consiglio comunale, unitamente ai parlamentari del territorio, hanno esercitato sull'azienda. Nelle scorse ore, è infatti stato raggiunto un accordo con i vertici di Poste Italiane, che ha scongiurato il rischio del trasferimento dell'attività svolta a Novara nel Centro di Torino.
Redazione Novara Today
27 settembre 2012

Impiegato delle Poste denunciato per peculato


Lo sportello dove lavorava era diventato per lui una specie di bancomat . Tra l'altro anche inesauribile. Ma alcuni suoi movimenti strani, un certo imbarazzo e comportamenti anomali, avevano mosso l'attenzione dei controlli interni di Poste Italiane su un impiegato cagliaritano di 34 anni, addetto allo sportello di un ufficio del capoluogo sardo. 

Sospetti che proprio recentemente si erano concretizzati quando gli agenti della Polizia Postale lo hanno sorpreso all'uscita dall'ufficio con addosso 1.600 euro dei quali non ha saputo spiegare la provenienza. E' stato denunciato per peculato e le verifiche svolte dalla struttura territoriale di Poste Italiane di Cagliari hanno quantificato il totale degli ammanchi : circa 18 mila euro.L'impiegato è stato naturalmente sospeso dal servizio .

Redazione Alghero.it
29 settembre 2012

Poste sospende i tagli Salvi 130 posti di lavoro

CMP - Centro Mecc. Postale di Ospedaletto


Trattativa andata in porto: il Cmp di Ospedaletto non sarà smantellato
Pisa, 27 settembre 2012 - 'Poste italiane, a seguito della trattativa sindacale e delle iniziative istituzionali, ha deciso di rivedere il progetto di ridimensionamento del Centro meccanizzato di Ospedaletto, a Pisa, confermandone le funzioni attuali''. Lo annuncia il deputato del Pd, Paolo Fontanelli. Il centro di smistamento postale pisano, dove lavorano oltre 100 dipendenti, e' tra i piu' all'avanguardia in Italia, anche grazie ai recenti investimenti milionari effettuati dall'azienda, ma nonostante questo era stato comunque inserito nel piano di riorganizzazione di Poste per sottoporlo a un forte ridimensionamento.''Si tratta di una buona notizia - aggiunge Fontanelli - e di un risultato importante per i lavoratori e per il territorio pisano frutto di una incisiva mobilitazione unitaria. Va segnalata infine la disponibilita' all'ascolto messa in atto dall'azienda dopo tante sollecitazioni parlamentari''.
''Le nostre ragioni in difesa del lavoro e degli investimenti gia' realizzati hanno vinto. E anche la chiusura degli uffici postali intanto e' scongiurata''. Quste invece le parole del sindaco Marco Filippeschi che aggiunge:  'Ha valso la reazione fermissima dei lavoratori, ben rappresentati dai sindacati, uniti e motivati - ha aggiunto Filippeschi - e ha contato la presenza delle istituzioni locali, in prima linea. Anche questa esperienza mi conferma nell'opinione che metterci la faccia e' importante, proprio quando una battaglia e' molto difficile. Sono contento di averlo fatto, ribattendo colpo su colpo, con gli altri sindaci, le posizione sbagliate di Poste Italiane. Ora dobbiamo fare grande attenzione alla riorganizzazione, entrando con idee chiare negli spazi creati dall'accordo. Voglio anche ringraziare il prefetto rancesco Tagliente che ha voluto e saputo ben rappresentare le ragioni della nostra comunita'''
La Nazione/Pisa

sabato 29 settembre 2012

Poste Italiane: accordo sindacati-azienda, sciopero annullato


(ASCA) - Roma, 29 set - Pace fatta tra azienda postale e sindacati di categoria (Slp CISL, Slc CGIL e Failp CISAL) che hanno annullato lo sciopero generale previsto il prossimo 12 ottobre e sospeso anche il blocco degli straordinari che da un mese penalizza i servizi postali.

''Siamo soddisfatti per l'esito del confronto con l'azienda'' ha dichiarato Mario Petitto, segretario generale del Slp Cisl, il sindacato piu' rappresentativo di Poste.

''La dura azione di mobilitazione a cui in queste settimane hanno dato vita i sindacati per bloccare le pesanti riorganizzazioni avviate unilateralmente da Poste Italiane sul recapito, nei CMP e nella sportelleria - spiega Petitto -, ha costretto l'Azienda a riaprire il confronto, precedentemente negato, con un esito positivo che ha pienamente colto gli obiettivi fissati dalla CISL Poste e dagli altri sindacati. Abbiamo ottenuto di far recedere l'Azienda dalla sua posizione di rigidita' negoziale e relazionale, fermando le ristrutturazioni su servizi postali e riportando il lavoro nei CMP di Novara e Pisa''.

''Partira' ora - aggiunge il sindacalista - un confronto territoriale di secondo livello nelle regioni gia' interessate dalla riorganizzazione che dovra' ripristinare la situazione preesistente nel recapito, eliminando le criticita' rilevate. Le ricadute occupazionali nei territori saranno affidate alla contrattazione territoriale. Ci sara' anche l'avvio di un apposito incontro sui temi relativi alle aziende di appalti postali e la costituzione di una commissione tecnica paritetica che avra' la possibilita' di ridisegnare completamente il progetto aziendale di ristrutturazione dei Servizi Postali da noi avversato, integrandolo con un progetto di sviluppo dei pacchi e dell'e-commerce. Sara' ridiscusso anche il programma di chiusura e razionalizzazione degli uffici sull'intero territorio nazionale entro il mese di ottobre''.

''La trattativa ha pagato, insomma - conclude Petitto - la sottoscrizione dell'intesa rappresenta una grande vittoria del fronte sindacale, ristabilisce la centralita' del confronto negoziale e rafforza il ruolo negoziale del territorio''.

red/mau

Risarcimento per danno biologico, morale ed esistenziale al dipendente di Poste Italiane in relazione all’infortunio sul lavoro - Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2011, n. 9251



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro K.M.;
- intimato -
e sul ricorso 22373-2007 proposto da: K.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LANZINGER GIANNI, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 41/2007 della SEZ. DIST. CORTE D'APPELLO di BOLZANO, depositata il 25/05/2007 R.G.N. 62/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato ZUCCINALI PAOLO per delega CORNA ANNA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
Fatto
Con sentenza del 27.10.2006, il Tribunale di Bolzano aveva accolto le domande proposte da K.M. in relazione all'infortunio sul lavoro patito il (OMISSIS), allorchè, mentre era addetto a caricare sulla pensilina posta e stampe situate in apposita gabbia di legno, con sostegni di ferro e ruote, ed essendo intento a spostare un gabbia vuota, era stato investito da un'altra gabbia spinta da altro dipendente. Per effetto dell'infortunio, verificatosi perchè lo spazio per far passare le gabbie era ingombro di materiale, aveva riportato un indebolimento dell'organo della masticazione, in relazione al quale aveva ottenuto un risarcimento di Euro 4.632,00 per danno biologico, Euro 1389,70 per danno morale, Euro 926,00 per danno esistenziale ed Euro 3.500,00 per danno patrimoniale (spese odontoiatriche sostenute).
Con sentenza del 25.5.2007, la Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - rigettava il gravame delle Poste Italiane, avendo ritenuto accertati i fatti e in particolare che il K., dopo essere scivolato sulla pensilina ingombra, era stato colpito da altro dipendente, che aveva il passaggio con visuale fortemente impedita. Riteneva che il giudice non doveva tenere conto del danno liquidato dall'INAIL in quanto il 2% riconosciuto, non implicando alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica, era stato giustamente valutato in sede esclusivamente biologica e che il danno esistenziale era collegato alla perdita di due denti che gli avevano imposto di rinviare le nozze.
Propone ricorso per cassazione la spa Poste Italiane, affidando l'impugnazione a due motivi.
Il K. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, assistito da due motivi.
La società resiste al ricorso incidentale con proprio controricorso.
 Diritto
I ricorsi devono essere preventivamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 
Con i primo motivo del ricorso principale, la società deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2087, 2043 e 2697 c.c., anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), sostenendo che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito un danno, l'onere di provare anche l'inadempimento colposo, nonchè il nesso di causalità tra evento e danno, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'occasione di lavoro, rilevante in sede di indennizzo INAIL. Rileva che la versione fornita ab initio dal dipendente era incompatibile con la ricostruzione operata dalla Corte territoriale e che l'evento si era verificato per esclusiva colpa del K.. Formula quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., domandando se la mancanza di prova sulle modalità di infortunio consenta di configurare la responsabilità del datore di lavoro.
Con il secondo motivo la società denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2056, 2059 e 2697 c.c., delD.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l'insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). 
Assume che il risarcimento del danno a carico del datore si configura solo se il complessivo danno civilistico sia maggiore rispetto a quello liquidato dall'INAIL, che il danno biologico è stato eccessivamente liquidato in quanto non tiene conto della mancanza assoluta di prova in ordine a danni ulteriori rispetto alle lesioni fisiche (danno alla vita di relazione) e che sia stata operata una non consentita duplicazione di poste di danno, anche con riguardo al danno morale, riconosciuto per un banale infortunio; infine, rileva che l'intervento odontoiatrico era stato eseguito dopo ben tre anni dal sinistro e che, pertanto, non era chiaro il nesso con l'infortunio, palesandosi una difetto motivazionale al riguardo. 
Il ricorso principale va rigettato perchè in primo luogo il ricorrente sollecita una rivisitazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede e poi perchè la sentenza risulta correttamente e congruamente motivata con riguardo alle modalità secondo le quali si era verificato l'infortunio, sull'esistenza del nesso causale e sulle altre circostanze rilevanti ai fini della imputazione dell'evento dannoso alla società, che aveva omesso di adottare le opportune cautele, idonee a consentire un normale svolgimento dell'attività di spostamento dei carrelli senza rischi di infortuni per i dipendenti. 
Quanto al primo rilievo, questa Corte di cassazione - ribadendo un indirizzo giurisprudenziale costante - ha statuito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice di merito e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del dedotto vizio. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, ex plurimis, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394). 
Quanto al secondo profilo, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, anche di aver vigilato circa l'effettivo corretto svolgimento dell'attività lavorativa, non, potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (cfr., ex multis, da ultimo Cass. 17 febbraio 2009 n. 3786). 
In ordine ai profili risarcitori, il giudice di secondo grado ha espressamente affermato che il 2% riconosciuto, non implicando alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica, era stato liquidato dal primo giudice in sede esclusivamente biologica, laddove nessun danno all'integrità psichica ed alla vita di relazione era stato nè richiesto nè liquidato, fatto salvo il danno morale, liquidato autonomamente per la sofferenza interiore e per il patema d'animo connesse alla perdita di due denti in seguito al violento trauma facciale. Il danno esistenziale è stato liquidato in quanto la sua sussistenza ritenuta adeguatamente supportata da articolata e dettagliata prova per testi resa dalla moglie del K. su circostanze che inducono a ritenere pienamente raggiunta la relativa prova, non contestata sulla base di rilievi attinenti a vizi motivazionali. 
Infine, la congruità delle spese mediche sostenute è stata valutata positivamente dal Ctu, onde i rilievi della ricorrente società delineano un giudizio di merito contrapposto a quello operato, senza evidenziare vizi e distorsioni motivazionali rilevanti in ordine a punti decisivi e controversi.
Infine, è corretto l'operato del giudice di merito nei termini in cui ha liquidato il danno reddituale, in quanto, se pure le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, e se pure le stesse possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864; Cass., s.u. 11 novembre 2008 n. 26972; Cass., s.u., 16 febbraio. 2009 n. 3677), nella specie è indubbio che la sopravvenuta infermità, anche in relazione alla scadenza con cui il K. aveva fissato le sue nozze, abbia determinato - come evidenziato in modo condivisibile dal giudice del merito -pregiudizi ulteriori aventi un'incidenza sull'ammontare del risarcimento del danno biologico e di quello morale, rispetto ai quali gli importi liquidati devono ritenersi avere valore di mero adeguamento. 

Il ricorso incidentale condizionato - riferito alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 168, 173, 175 e 182 (art. 360 c.p.c., n. 3) ed alla contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed ad ulteriori vizi motivazionali - deve ritenersi assorbito dalla reiezione del ricorso principale. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente principale e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
 P.Q.M.
LA CORTE così provvede: 
riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 45,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Gianni Lanzinger.





mercoledì 26 settembre 2012

Novità sul cedolino paga del corrente mese di settembre in pagamento il 27/09/2012 per i dipendenti di Poste Italiane



NOTA INFORMATIVA

Il cedolino paga del corrente mese di settembre in pagamento il 27/9/2012 riporta le seguenti novità:

Minimo contrattuale - aumento da 1/9/2012 del minimo tabellare previsto dal CCNL 11/4/2012 - all. nr. 9

Fondoposte - Previdenza Complementare – da 1/9/2012 il contributo a carico Azienda è pari all'1,9% della retribuzione utile ai fini del TFR a seguito aumento nella misura pari allo 0,40% previsto dal CCNL 14/4/2011 – all. nr. 15
Restituzione Sgravio contributivo L. 247/2007 conto dipendente – a seguito autorizzazione INPS, sono rimborsati i contributi a suo tempo trattenuti sulle somme corrisposte a titolo di incentivazione per incrementi di produttività nell’anno 2010. La somma restituita costituisce reddito di lavoro dipendente e, pertanto, è assoggettato a tassazione secondo le vigenti disposizioni di legge: tassazione agevolata (detassazione aliquota Irpef10%) oppure a Tassazione Separata, qualora non vi siano i requisiti reddittuali individuali per beneficiare della detassazione.


Anticipazione Quota Nazionale P.d.R. pari al 50% del Premio di Risultato 2012 quota nazionale
Anticipazione Quota Regionale P.d.R. pari al 50% del Premio di Risultato 2012 quota regionale
P.d.R. 2011 - Somma degli importi del Premio di Risultato 2011 già pagati a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, a ottobre 2011 e giugno 2012 (indicati in colonna Trattenute)

Conguaglio PdR 2011 - Effettivo importo spettante (indicato in colonna Competenze)  in base a livello - settore di applicazione nell'anno 2011 e tenuto conto di eventuali decurtazioni per assenze e nr. eventi malattia (cfr. all. 7 - Verbale di Accordo 12/6/2012)
Bonus presenza relativo all’anno 2011 ove previsto (cfr. citato all. 7 - Verbale di Accordo).
Conguaglio negativo PdR da recuperare (visualizza l’importo del conguaglio PdR 2011 a debitoche non ha trovato capienza sulle somme dovute a titolo di Anticipazione P.d.R. 2012 e che, pertanto, verrà recuperato sullo stipendio a decorrere dal mese di ottobre p.v. entro il limite mensile di 1/5 dello stipendio stesso).
- Tra le voci del cedolino ne viene inserita una nuova, denominata "Quinto dello stipendio" (visualizza il valore teorico corrispondente al quinto dello stipendio netto cedibile del mese); la stessa non ha impatto a paghe.

12 specialisti degli uffici PosteImpresa di Reggio Emilia al Meeting dell’Area Centro Nord di Poste Italiane


26 sttembre 2012
La vicinanza alla piccola e media impresa attraverso la presenza dei punti vendita nelle aree ad alta densità produttiva, il costante processo di rinnovamento e ampliamento dell’offerta, la presenza di personale specializzato e dedicato esclusivamente alle esigenze delle aziende, dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni locali. Sono questi gli argomenti affrontati nel corso del Meeting di PosteImpresa dell’Area Centro Nord (Emilia Romagna e Marche), cui hanno partecipato 12 specialisti del settore PosteImpresa della Filiale di Reggio Emilia.
I lavori della convention sono stati aperti dal responsabile dell’Area Centro Nord, Doriano Bolletta, davanti ad una platea formata da vertici aziendali nazionali, direttori delle 15 Filiali e oltre 200 invitati tra commerciali e specialisti, provenienti dalle due regioni.
Negli ultimi mesi in provincia di Reggio Emilia un’attività economica su quattro ha fatto domanda di credito e una su dieci ha difficoltà nell’ottenerlo. In uno scenario così difficile assume importanza per gli imprenditori accedere a prestiti veloci per realizzare nuovi investimenti. La stretta creditizia, in particolare verso le piccole e medie imprese del Reggiano nel primo semestre di quest’anno, e le difficoltà di accesso ai prestiti da parte delle aziende, hanno indotto Poste Italiane a ricercare un prodotto finanziario semplice (Prontissimo Affari) per aiutare lo sviluppo delle attività imprenditoriali.

lunedì 24 settembre 2012

Massimo Sarmi, Poste incontra il Ministro della Funzione Pubblica del Marocco


l Ministro della Funzione Pubblica del Marocco ha visitato il Polo Tecnologico di Poste Italiane. Ad accoglierlo l’AD Massimo Sarmi, che ha illustrato il know how e le piattaforme Ict dell’azienda in vista di una collaborazione per l’ammodernamento postale e l’e-learning. “La visita del Ministro El Guerrouj – ha dichiarato Massimo Sarmi – consolida le ottime relazioni con il Governo marocchino e pone le basi per l’avvio di una fase di valutazione di progetti per l’innovazione tecnologica e la valorizzazione dei quadri della pubblica amministrazione del paese nordafricano”.
Si intensificano le relazioni tra Poste Italiane e il Governo del Marocco con l’obiettivo di avviare lo studio di progetti di innovazione postale e di programmi di e-learning per i funzionari pubblici nel Paese del Maghreb. Si inquadra in questo disegno la visita del Ministro della Funzione pubblica e dell’Innovazione del Paese maghrebino, Abdeladim El Guerrouj, alla sede centrale di Poste Italiane. Il Ministro è stato ricevuto dall’Ad, Massimo Sarmi, che lo ha poi accompagnato alla sessione informativa sulle tecnologie e le piattaforme Ict che governano la rete logistico-postale e i servizi finanziari, di comunicazione e di formazione. Il Ministro ha quindi visitato il Polo tecnologico che ospita le sale di controllo che monitorano in tempo reale il funzionamento e la sicurezza della rete e dei servizi.
“Poste Italiane – ha spiegato Sarmi durante l’incontro – è partner tecnologico di molti Paesi dell’area mediterranea e promuove lo sviluppo e l’innovazione dei servizi postali, finanziari e di comunicazione sia sul piano bilaterale, sia nell’ambito delle attività degli organismi internazionali per la cooperazione. La visita del Ministro El Guerrouj – ha aggiunto l’Ad – è molto importante perché consolida le ottime relazioni con il Governo marocchino e pone le basi per l’avvio di una fase di valutazione di progetti per l’innovazione tecnologica e la valorizzazione dei quadri della pubblica amministrazione del paese nordafricano”.
El Guerrouj ha partecipato al lancio ufficiale delle attività del “Mena-Ocse Governance training centre”, il programma di formazione a distanza diretto ai Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, istituito nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) con sede alla Scuola superiore di Pubblica amministrazione di Caserta. Il Ministro ha poi concluso la sua missione italiana con la visita alla sede di Poste Italiane. L’incontro con il Ministro a Roma segue la missione conoscitiva compiuta in Marocco da una delegazione di esperti di Poste Italiane allo scopo di incontrare i vertici di Maroc Post e individuare campi collaborazione e di consulenza tecnologica per l’ammodernamento dei servizi logistico-postali del Paese africano e per programmi di formazione a distanza per l’aggiornamento dei funzionari pubblici.

Termoli: Sentenza contro le Poste Italiane, giudice fa riassumere lavoratore precario


Tribunale di Larino
TERMOLI. Un'altra importantissima vittoria per gli avvocati Pietro D'Adamo e Marianna Salemme in tema di contratti a tempo determinato. Ormai la strada è tracciata, il Tribunale di Larino ha considerato non applicabile l'art. 2, comma 1 bis del D.lgs n. 368/2001 agli sportellisti ordinando a Poste italiane spa di riassumere un giovane originario di Guglionesi (signor G.T.) a tempo indeterminato.
La norma, creata dal legislatore appositamente per le Poste, consente alla stessa di assumere a tempo determinato senza specificare le reali ragioni del ricorso alla tipologia di contratto in questione, ma secondo il giudice di Larino non opera per coloro, come gli sportellisti, che svolgono presso le filiali di riferimento mansioni assimilabili a quelle dei bancari.
La sentenza è stata pubblicata in questi giorni ed è enorme la soddisfazione del giovane 30enne (e dei suoi genitori) il quale oltre al posto di lavoro e un risarcimento, potrà pianificare il suo futuro pensando magari di metter su famiglia.
La pronuncia del Tribunale di Larino (Giudice Aceto) è molto importante poiché statuisce sulla norma “salva poste”.


termolionline.it

V/Bem

domenica 23 settembre 2012

MAFIA: IALONGO, FRANCOBOLLO DIA PER NON DIMENTICARE VITTIME

Giovanni Ialongo - Presidente Poste Italiane

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Il francobollo dedicato alla Direzione investigativa antimafia non è solo un evento filatelico celebrativo". Lo afferma il presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, ricordando che presentato domani, nel quadro della cerimonia per il ventennale della fondazione della Dia "L'iniziativa assume anche una significativa valenza civile e morale perché esprime il riconoscimento di un'intera nazione al contributo che la Dia e i suoi investigatori offrono ogni giorno alla sicurezza del Paese nella lotta contro la criminalità organizzata. Non è certo un caso - ha aggiunto Ialongo - che il francobollo ricordi i giudici Giovanni Falcone, Rosario Livatino e Paolo Borsellino, emblemi della lotta contro la mafia e dei tantissimi investigatori e magistrati che hanno pagato con la vita l'impegno a difesa dei cittadini e delle istituzioni". La vignetta è stata realizzata da Maria Carmela Perrini e riproduce il logo della Direzione Investigativa Antimafia e sullo sfondo i ritratti di Giovanni Falcone, Rosario Livatino e Paolo Borsellino. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. L'immagine grafica sarà completata dalla legenda "20° anniversario dell'istituzione", la scritta "Italia" e il valore "€ 0,60". Il francobollo avrà una tiratura di 2 milioni 610 mila esemplari. (ANSA).

Contratto a tempo determinato con l'art.2, comma 1 bis D.Lgs 368/2001: Illegittimità per contrasto con la normativa comunitaria in materia di contratti a termine



TRIBUNALE DI MODENA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ART. 2, COMMA 1 BIS D.LGS. 368/2001 - ILLEGITTIMITA’ PER CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE – DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INTERNA

Artt. 1 e 2, comma 1 bis d.lgs. 368/2001
Direttiva 99/70/CE

Il Tribunale di Modena accoglie il ricorso proposto da un lavoratore al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine, stipulati tutti ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del d.lgs. 368/2001 e la conseguente condanna alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno.
Poste Italiane spa si costituiva in giudizio contestando le pretese del lavoratore e affermando la legittimità dei contratti.
La pronuncia si inserisce in un ampio contenzioso che ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 2, comma 1 bis del d.lgs. 368/2001, introdotto con l’art. 1, comma 558 della legge 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006)  che consente a Poste Italiane spa, dal 1 gennaio 2006, l’assunzione a termine di lavoratori, nella misura del 15% dell’organico, senza necessità di specificare le causali dell’assunzione.
Sulla questione si è pronunciata, con sentenza n. 214/2009, la Corte Costituzionale, a seguito di ordinanza di rimessione del 26.2.2008 del Tribunale di Roma, ritenendo infondata la questione di legittimità rispetto all’art. 3 della Cost.
Attualmente la compatibilità di tale norma nazionale con la direttiva 1999/70/CE, a seguito di ordinanza di rimessione del 25.11.2009  del Tribunale di Trani, è al vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Nel frattempo sono intervenute numerose sentenze di merito che hanno accolto i ricorsi dei lavoratori assunti con più contratti a termine motivati dalla suddetta disposizione, ritenendoli illegittimi, in particolare, per violazione della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE (cfr. ad esempio Corte d’Appello di Milano 13.4.2010, Tomera Irene c/ Poste Italiane spa, Cons. est. Dott.ssa Angela Cincotti;Tribunale di Brescia sentenza 16 marzo 2012, est. Dott.ssa Maura Mancini, Tribunale di Trani, sentenza 16.11.2009, est. Dott.ssa Antonietta La Notte Chirone; Tribunale di Siena, sentenza 23.11.2009, est.  Dott. Delio Cammarosano; Tribunale di Roma, sentenza 31.3.2009, est. Dott.ssa Donatella Casari; Tribunale Milano, sentenza 9.10.2009, est- Dott.ssa Graziella Mascarello).
Il Giudice modenese, in accoglimento del ricorso, si sofferma sui profili di incompatibilità dell’art. 2, comma 1 bis con la disciplina comunitaria del contratto a termine. In particolare il Tribunale rinviene detto contrasto con gli artt. 3 e 5 della direttiva 99/70/CE, affermando con specifico riferimento all’art. 3 “La clausola n. 3, poiché fa riferimento a “condizioni oggettive” quali fattori che determinano il termine, sembra richiedere l’esistenza di ragioni giustificatrici oggettive anche per il primo e unico contratto a termine. L’utilizzo del verbo “determinare” implica di per sé un meccanismo di derivazione causale ed esclude quindi qualsiasi spazio per una scelta discrezionale.
Se il termine deve essere determinato da condizioni oggettive significa che devono esservi fattori causativi la cui azione rende necessaria o, comunque, giustifica da un punto di vista logico l’apposizione del termine. Il significato proprio dei termini adoperati nella clausola n. 3 porta ad escludere che l’apposizione del termine, nel primo come nei successivi contratti, possa essere frutto della discrezionalità delle parti, sganciata da fattori oggettivi e determinanti..” .
Tale interpretazione della direttiva comunitaria comporta, prosegue la sentenza in commento “una evidente contrarietà dell’art. 2 comma 1 bis, in quanto fattispecie acausale, rispetto alla direttiva comunitaria e, in particolare, rispetto alla clausola n. 3.
Il Giudice poi - richiamando la sentenza Angelikadi della Corte di Giustizia – rinviene il contrasto della disposizione nazionale anche rispetto all’art. 5 della direttiva CE sulla base delle seguenti argomentazioni “l’assenza nell’art. 2 comma 1 bis di ragioni oggettive che possano giustificare (la conclusione e) il rinnovo dei contratti a termine da parte delle imprese concessionarie dei servizi postali; il rilievo che l’esigenza, delineata dalla Corte Costituzionale, di disporre di una quota di lavoro flessibile in relazione allo svolgimento di un’attività di preminente interesse generale non costituisca una valida ragione obiettiva per giustificare il rinnovo dei contratti a termine; la sola previsione di limiti temporali massimi, nel contesto sopra descritto, non appare misura idonea a garantire da abusi nella successione dei contratti in quanto non preclude il ricorso ai contratti successivi seppure a fronte di esigenze permanenti e durevoli. L’art. 2 comma 1 bis si pone in contrasto con la clausola n. 5, rischia di pregiudicare l’effettività dell’accordo quadro ed il suo scopo che consiste nel proteggere i lavoratori dall’instabilità dell’impiego e finisce per svuotare di contenuto il principio secondo cui i contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma generale dei rapporti di lavoro.
Da ultimo il Giudice rileva un contrasto con anche con l’art. 8, comma 3 della direttiva CE ovvero con la clausola di non regresso laddove “Il comma 1 bis dell’art. 2 dlgs 368/01, sebbene introdotto non in fase di prima trasposizione della direttiva ma successivamente, ad opera della legge 266/05, rappresenta all’evidenza una misura collegata all’applicazione dell’accordo quadro e, in particolare, diretta a modificare le norme nazionali già adottate in modo da restringere il campo di applicazione dell’ar dell’art. 1 dlgs 368/01 e da ampliare il numero delle ipotesi derogatorie”.
Per tutte tali motivazioni con la sentenza in commento il Giudice ha disapplicato la normativa interna e dichiarato illegittimi i contratti a termine.


sabato 22 settembre 2012

Siena, Poste Italiane rinvia la chiusura degli uffici postali, ma le istituzioni continuano a chiedere maggiore coinvolgimento

Presidio alle Poste


Lunedì 24 settembre convocato in Provincia un incontro con tutti i sindaci per valutare le prossime iniziative
Rimane alta la preoccupazione dei Comuni coinvolti, coordinati da San Giovanni d’Asso, in vista del futuro
Sabato 22 Settembre 
Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 21 settembre la Direzione provinciale di Poste Italiane Spa ha comunicato la sospensione provvisoria della chiusura di alcuni uffici postali periferici, annunciata nei giorni scorsi a partire da lunedì 24 settembre. L'attenzione delle istituzioni rimane, tuttavia, alta e lunedì 24 settembre presso la sede della Provincia di Siena, in Piazza Duomo, si svolgerà un incontro con tutti i sindaci della provincia, convocato con urgenza dall'assessore provinciale alla pianificazione territoriale, Marco Macchietti poche ore prima di apprendere la decisione di Poste Italiane. L'iniziativa sarà l'occasione per valutare le iniziative da intraprendere e le alternative da mettere in campo per arginare i disservizi derivanti dalla possibile chiusura, non ancora scongiurata definitivamente, di uffici postali periferici, a partire da quelli di Castelsangimignano, nella frazione divisa fra Colle di Val d'Elsa e San Gimignano, e Vagliagli, nel Comune di Castelnuovo Berardenga.

“Abbiamo voluto convocare i sindaci coinvolti - spiega Marco Macchietti - per confrontarci sulle iniziative da mettere in campo e tutelare i diritti dei cittadini interessati, dopo mesi di mancato coinvolgimento degli enti locali sul piano di razionalizzazione degli uffici di Poste Italiane su tutto il territorio regionale e provinciale e dopo l’ennesima ‘prova di forza’ messa in atto verso le amministrazioni comunali, a cui è stata data comunicazione ufficiale della chiusura con soli tre giorni di preavviso salvo poi fare 'marcia indietro'. Da troppi mesi Poste Italiane sta rimandando il confronto con i territori, assumendo un comportamento non rispettoso verso le istituzioni e i cittadini, che saranno i primi a subire l’impatto sociale derivante dalla chiusura degli uffici periferici. Di fatto, ad oggi, ancora non sappiamo esattamente quali altri uffici postali potranno essere chiusi al pubblico e in quali comuni”.

“La sospensione della chiusura da parte di Poste Italiane Spa, seppure provvisoria - aggiunge Michele Boscagli, primo cittadino di San Giovanni d’Asso e coordinatore dei sindaci impegnati nella difesa degli uffici periferici - è frutto della mobilitazione messa in atto in questi mesi dagli enti locali interessati e della sensibilizzazione verso il Governatore della Toscana, Enrico Rossi che si è messo in contatto in tempi rapidi con la direzione regionale di Poste Italiane. Dopo mesi di incertezza e di mancato confronto da parte di Poste Italiane, che ha proseguito con scelte unilaterali, siamo pronti a mettere in campo qualsiasi tipo di protesta, anche clamorosa. Siamo stanchi dell’arroganza di Poste Italiane, che agisce come un soggetto privato varando un piano di riorganizzazione in nome della sostenibilità economica, ma, poi, riceve risorse dal Ministero per svolgere il servizio. Nonostante la sospensione provvisoria e in attesa dell’incontro che abbiamo chiesto fortemente tra l'amministratore delegato della società, Massimo Sarmi e il Governatore Enrico Rossi - aggiunge Boscagli - gli enti locali interessati continueranno a tenere alta l’attenzione e a far sentire la propria voce, lavorando anche per individuare soluzioni alternative che permettano di mantenere un servizio universale che, in realtà urbane piccole, svolge anche una funzione importante di presidio. Non chiediamo di lasciare aperto qualche ufficio oggi per poi doverlo chiudere il prossimo anno. Vogliamo, piuttosto, chiarezza, coinvolgimento e risposte certe”.

SienaFree.it


Camera Dei Deputati, lunedì 24 settembre 2012 - ore 16 - si vota la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari




CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

690^ SEDUTA PUBBLICA
Lunedì 24 settembre 2012 – Ore 16
ORDINE DEL GIORNO
D'iniziativa della GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
(Articoli 14, 15, 15-ter e 153-quater:Modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari)
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO
(Articoli 14, 15, 15-ter e 153-quater: Modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari)
presentata dalla

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
composta
dal Presidente della Camera dei Deputati, FINI, Presidente, e dai deputati BOCCHINO, BRESSA, CALDERISI, DIONISI, FAVIA, GAVA, LANZILLOTTA, LEONE, MILO, SERENI, VOLPI

Presentata alla Presidenza della Camera il 19 settembre 2012
(Relatori: BRESSA e LEONE)
Doc. II, n. 24




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 14.
Art. 14.
 Al comma 1 è premesso il seguente:
 01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 
Art. 15.
Art. 15.
2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera. 
 
Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
 2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
 2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse per le finalità di cui al comma 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera.
 
Il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicuratala disponibilità di locali e attrezzature e sono assegnati contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
 4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.
 
Dopo l'articolo 15-bis è aggiunto il seguente:
 
Art. 15-ter.
 
1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
 2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
 3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.
 4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
 5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.
 6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
 7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.
 8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.
 
Dopo l'articolo 153-ter è aggiunto il seguente:
 
Art. 153-quater.
 
1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-terentrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.