domenica 16 settembre 2012

Ministero del Lavoro: Interpello n.27 del 13 settembre 2012 sul contratto di solidarietà per le imprese in regime di CIGS - problematiche sanzionatorie


INTERPELLO N. 27/2012 
Roma, 13 settembre 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale per l’Attività Ispettiva 
Prot. 37/0016370 

Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di solidarietà per le imprese in regime di CIGS 
– problematiche sanzionatorie. 

Il Consiglio Nazionale  dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di 
interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla riduzione 
dell’orario di lavoro, effettuata  da imprese, rientranti nel campo di applicazione dell’intervento 
straordinario di integrazione salariale (CIGS) ex art. 1, D.L. n. 726/1984, come convertito dalla L. 
n. 863/1984, che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 
236/1993. 
In particolare, l’istante chiede quali siano le eventuali conseguenze sanzionatorie qualora 
l’azienda non rispetti l’accordo predisposto in sede di stipulazione dei contratti di solidarietà in 
relazione alle modalità di riduzione dell’orario, ovvero richieda al personale coinvolto 
l’espletamento di un orario di lavoro superiore a quello concordato nel contratto stesso. 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del 
Lavoro, si rappresenta quanto segue. 
In via preliminare, al fine di fornire la soluzione al quesito proposto, occorre muovere dalla 
lettura dell’art. 1, comma 1, del D.L. sopra citato, ai sensi del quale viene concesso il trattamento di  
integrazione salariale ad operai ed impiegati appartenenti ad imprese industriali nonché a quelle di 
cui all’art. 23, L. n. 155/1981 e all’art. 35 L.n.  416/1981, che abbiano sottoscritto contratti di 
solidarietà, stabilendo una riduzione dell’orario di lavoro volta ad evitare, in tutto o in parte, “la 
riduzione ovvero la dichiarazione di esuberanza del personale”. 
Con specifico riferimento alle modalità applicative in base alle quali procedere alla riduzione 
oraria, si sottolinea che questo Ministero con apposito Decreto n. 46448 del 18 maggio 2009 ha 
precisato all’art. 4 che “la riduzione dell’orario di lavoro è stabilita (…) nelle forme di riduzione 2 
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile. Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a 
perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, 
parametrata su base settimanale, non superi il  60% dell’orario di lavoro contrattuale dei 
lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà”. 
La riduzione di orario è dunque stabilita ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 148/1993 
(conv. da L. n. 236/1993), così come modificato dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. 
da L. n. 608/1996), nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile e non 
annuale. Pertanto, la riduzione percentuale media va considerata su un arco temporale non superiore 
al mese. 
Si evidenzia, altresì, che a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare 
l’attività, tali da richiedere l’espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, 
comunque non eccedente l’orario di lavoro ordinario, resta ferma la possibilità per le parti di 
derogare alla riduzione precedentemente determinata in virtù di clausole, contenute nel contratto 
stesso, concernenti le modalità di attuazione della suddetta deroga. 
Come già ha avuto modo di chiarire questo Ministero con la nota n. 3558 dell’8 febbraio 2010 
(cui si rinvia per ulteriori precisazioni) l’espresso richiamo della norma ai “lavoratori coinvolti” nel 
contratto di solidarietà, consente di sostenere che alcuni lavoratori potranno essere coinvolti con 
una percentuale superiore al 60%, ed altri con una riduzione inferiore. La riduzione dell’orario deve 
però, nella media, rispettare il tetto massimo del 60% di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale 
della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. 
L’art 4 del D.M. di cui sopra,  dispone, inoltre che, a fronte  del verificarsi di una simile 
evenienza, l’azienda interessata ha l’onere di comunicare al competente Ufficio di questa 
Amministrazione l’intervenuta variazione di orario; diversamente, laddove sia necessario per 
l’impresa operare una maggiore riduzione dell’orario di lavoro a fronte di quello originariamente 
pattuito risulta indispensabile la stipulazione di un nuovo contratto di solidarietà con la conseguente 
presentazione di un’ulteriore istanza. 
Va infatti sottolineato che, a fronte di una valutazione previsionale fatta in sede di 
stipulazione del contratto di solidarietà, possono evidentemente insorgere esigenze produttive che 
determinano un aumento delle prestazioni lavorative (da un certo punto di vista anche auspicabili in 
quanto andrebbero a ridurre l’intervento assistenziale).  
Premesso, pertanto, che tali incrementi di orario devono essere contemplati nelle clausole 
contrattuali, quale evenienza in caso di miglioramento della situazione economico/finanziaria 
dell’impresa e che, comunque, gli stessi devono anche essere comunicati alla Direzione territoriale 3 
del lavoro, occorre verificare quali siano le conseguenze del superamento dell’orario concordato 
nell’ipotesi di mancata previsione in sede contrattuale. 
In considerazione del fatto che la disposizione normativa impone la stipulazione di un nuovo 
contratto di solidarietà nella sola ipotesi di  una ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro 
concordato, in quanto ciò va a determinare un aggravio di spesa pubblica, si può ritenere che 
nell’ipotesi inversa tale obbligo non sussista. 
Premesso che la riduzione media percentuale deve rispettare quella programmata e 
conseguentemente autorizzata nelle diverse modalità sopra illustrate, va tenuto presente che 
trattandosi di una media su un arco temporale non superiore al mese, potrebbe verificarsi l’ipotesi di 
una minore riduzione di ore lavorate rispetto a quelle previste. 
Ciò non inficia, evidentemente, la validità del contratto di solidarietà. In tal caso il datore di 
lavoro sarà comunque tenuto a rispettare le regole poste a presidio di una corretta applicazione delle 
modalità di variazione oraria contenute nella legge e nel D.M. n. 46448 e a contabilizzare e 
registrare le ore effettivamente prestate dai lavoratori, anche quelle in eccedenza rispetto a quanto 
autorizzato. In tal caso, per il datore di lavoro sussiste l’obbligo di versare la relativa contribuzione 
e corrispondere la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore. 
Inoltre il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare correttamente all’INPS le ore di lavoro non 
prestate per le quali il lavoratore ha diritto all’integrazione salariale, mentre per le ore di lavoro 
prestate, il lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione a carico del datore di lavoro. 
Quanto sopra trova chiaramente applicazione nei casi “fisiologici”, mentre l’eventuale 
configurazione di condotte fraudolente, connesse  ad una impropria utilizzazione della risorse 
pubbliche, andrà accertata caso per caso da parte del personale ispettivo, verificando con attenzione 
se sussistano o meno nella fattispecie concreta gli estremi di condotte penalmente rilevanti. 
IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi)

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