domenica 3 giugno 2012
Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953, tramite sito web.
INTERPELLO N. 13/2012
Roma, 30 maggio 2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
prot. 37/0010151
Al Consiglio Naizonale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga di
cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953, tramite sito web.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica
concernente la possibilità di assolvimento degli obblighi ex artt. 1 e 3, L. n. 4/1953, da parte di un
datore di lavoro privato, oltre che mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, anche
attraverso sito web, dotato di un’area riservata con accesso consentito al proprio personale mediante
password individuale.
In particolare, l’istante chiede se possa ritenersi sufficiente la semplice collocazione dei
prospetti di paga di volta in volta elaborati (contestuale al pagamento mensile della retribuzione con
bonifico bancario e/o altro mezzo), nell’apposita area riservata del sito web, prospetti questi ultimi
consultabili e scaricabili esclusivamente dal lavoratore interessato utilizzando una password
individuale.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione al quesito proposto, appare utile richiamare le argomentazioni
sostenute dal Ministero con interpello n. 1/2008 sul possibile assolvimento degli obblighi di cui agli
artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 mediante messaggio di posta elettronica certificata.
La citata nota, infatti, stante l’obbligo del datore di lavoro di consegnare il prospetto paga
contestualmente alla retribuzione, al fine di garantire la possibilità di controllo immediato da parte
del lavoratore, non ha ravvisato preclusioni all’assolvimento dell’obbligo per mezzo di inoltro del
prospetto stesso con posta elettronica certificata. 2
È stato, peraltro, ricordato da questo Ministero che nelle Amministrazioni Pubbliche le
modalità di trasmissione per via telematica del prospetto di paga risultavano ampiamente utilizzate,
considerata la necessità di adeguamento dell’azione amministrativa alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale).
Mutuando la ratio sottesa alla normativa vigente nelle PP.AA., si è dunque ritenuto corretto
l’assovimento dell’obbligo in esame da parte dell’azienda del settore privato anche mediante
l’utilizzo del servizio di posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole in materia di
protezione dei dati personali.
Nel ribadire quanto contenuto nella risposta ad interpello n. 1/2008 si ritiene di dover chiarire
in questa sede la legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica
non certificata. Analogamente a quanto infatti avviene in materia di obblighi di certificazione
fiscale del sostituto d’imposta, l’art. 1 della L. n. 4/1953 fa riferimento ad un obbligo di
“consegnare” il prospetto paga senza alcun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma
cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il
documento per posta elettronica anche non certificata. Ciò a condizione che sia garantita al
dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto e di poterlo materializzare. È
tuttavia opportuno, da parte del datore di lavoro, adottare anche in questi casi le opportune iniziative
per comprovare l’avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore.
Ciò premesso, si ritiene che l’assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n.
4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la
collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un’area riservata con accesso
consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata
di stampante e l’assegnazione di apposita password o codice segreto personale.
Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o
comunque gli eventuali accertamenti dell’organo di vigilanza, appare peraltro necessario che della
collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
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