Il sole 24 ore 11 giugno 2012
Alessandro Rota Porta
Si restringe la platea dei lavoratori beneficiari e l'importo detassabile e aumentano i costi per il datore. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri – emanato lo scorso 23 marzo e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 maggio - ha ridotto l'appeal del bonus produttività. I limiti d'importo scendono da 6mila a 2.500 euro, mentre quelli di reddito da 40mila a 30mila euro.
E il sistema di regole in materia di detassazione continua a rivelarsi travagliato: nonostante il recente decreto abbia definito i parametri per l'applicazione della norma con riferimento al 2012, rimangono ancora sul campo alcune criticità.
L'agevolazione – introdotta dall'articolo 2, comma 1, del Dl 93/08 (convertito dalla legge 126/08) – consente l'assoggettamento dei salari incentivanti all'aliquota sostitutiva del 10% dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con l'obiettivo di incrementare la produttività. Il fine nobile della norma si è però scontrato con un'evoluzione farraginosa, caratterizzata da diversi interventi e dalla veste sperimentale che la misura mantiene tuttora: una mancanza di regole certe che penalizza datori di lavoro e lavoratori.
Appare perciò interessante analizzare gli effetti pratici derivanti dall'emanazione del Dpcm e ripercorrere i passaggi principali che consentono la corretta applicazione del bonus fiscale.
I limiti introdotti dal Dpcm
In primo luogo va sottolineato come i tetti determinati dal decreto attuativo per il 2012 ridurranno drasticamente la platea dei lavoratori beneficiari (2 milioni in meno secondo alcune stime): il perimetro è riferito al settore privato ma limitatamente ai soggetti che svolgono attività economica (come precisato dall'interpello 14/2012 del ministero del Lavoro). Inoltre, i destinatari dei bonus possono usufruire della detassazione per un importo complessivo di 2.500 euro solo se il reddito da lavoro dipendente, conseguito nel 2011, non ha superato i 30mila euro, al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno all'imposta sostitutiva del 10 per cento.
Confrontando questi parametri con quelli in vigore nel 2011 (limite detassabile pari a 6mila euro lordi e limite di reddito pari a 40mila euro) appare evidente la restrizione, che lascia peraltro intravedere una probabile soppressione dell'incentivo: si pensi, infatti, che la dotazione di risorse stabilita per il 2012 in 835 milioni di euro è già stata ridotta per il 2013 di circa il 70% dalla legge 183/2011, portando il budget a 263 milioni.
Questa serie di parametri fa sì – per esempio – che un lavoratore, con reddito annuo di 25mila euro, il quale abbia percepito un premio lordo pari a 4mila euro nel 2011, si ritrovi nel 2012 a pagare quasi 340 euro in più di imposta per la stessa erogazione, subendo un notevole taglio del risparmio fiscale.
Non sono solo i lavoratori a essere penalizzati dalla riduzione: nell'ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano pattuito, all'interno degli accordi, bonus produttività netti, come spesso avviene, il maggior onere fiscale sarà sostenuto interamente da questi ultimi, facendo lievitare i budget di spesa.
Gli step applicativi
La fonte normativa che regola la detassazione per il 2012 risiede nelle disposizioni dell'articolo 26 del decreto legge 98/2011 che ha individuato negli accordi collettivi aziendali o territoriali il centro di regolazione delle retribuzioni incentivanti. In particolare, le somme erogate devono essere previste da intese siglate in forma scritta dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative o dalle rappresentanze sindacali interne, legittimate a negoziare secondo i criteri di legge e gli accordi interconfederali.
Oltre agli oneri a carico dei datori di lavoro circa la verifica dei requisiti e delle condizioni per applicare la detassazione, occorrerà prestare attenzione alle diverse situazioni che si possono essere verificate a causa del ritardo nell'emanazione del Dpcm e delle difformità di comportamento che i sostituti d'imposta hanno tenuto.
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Le regole e l'applicazione
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LE CONDIZIONI
8Le somme incentivanti devono essere corrisposte in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali
8Si deve trattare di emolumenti accessori della retribuzione corrisposti ai lavoratori in collegamento a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa nonché correlati ai risultati dell'andamento economico dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (straordinari, lavoro notturno, lavoro supplementare, premi di secondo livello e altro).
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