giovedì 21 giugno 2012

Premio di risultato, extra bonus e maternità, qualche chiarimento è d’obbligo.


Dopo la firma dell’accordo, torniamo a parlare di
premio di risultato, per fare chiarezza su alcuni
aspetti, anche alla luce degli articoli usciti su
alcuni quotidiani in questi giorni.
Titoli come “niente premio a chi è in maternità o
malattia” o, anche “non riconosciuto il premio di
produzione di 140 euro alle donne in congedo”
possono comprensibilmente preoccupare  le
lavoratrici e  i lavoratori dell’Azienda. Da qui, la
scelta di riprendere il tema, focalizzandoci in
particolare sull’extra bonus e sulla maternità.
In realtà, il meccanismo di riconoscimento della
quota individuale del premio di risultato continua
a tutelare, come ha sempre fatto, le assenze  per
congedo di maternità ed eventuali periodi di
interdizione anticipata, infortunio sul lavoro,
malattie dovute a patologie di particolare gravità,
ricovero ospedaliero, assistenza a portatori di
handicap, …. Assenze effettuate per una di queste
motivazioni, infatti, non riducono il valore
economico del premio.
Perché, in effetti, i 140 euro non fanno parte del
premio di risultato standard, ma rappresentano
una forma di apprezzamento che  l’accordo
sindacale intende riconoscere a quelle lavoratrici
e a quei lavoratori, e parliamo di oltre 30mila
persone, che sono stati sempre al lavoro.
Chiaramente usufruendo, come tutti, di ferie,
permessi individuali retribuiti (PIR) ed ex festività
soppresse. Qualsiasi altra assenza, a qualsivoglia
titolo,  non dà diritto all’extra bonus ma integra,
viceversa, il valore finale del premio.
Alla maternità, l’Azienda ha sempre riservato
ampia tutela, andando oltre le previsioni di legge.
Per esempio, con l’integrazione dell’indennità di
maternità, che consente di mantenere il 100%
della retribuzione al posto dell’80% riconosciuto
dalla legge e l’integrazione dell’indennità di
congedo parentale che riconosce, per due dei sei
mesi previsti, l’80% della retribuzione a fronte del
30%  di legge.  Inoltre, l’Azienda  va incontro alle
esigenze del genitore che fruisce di permessi per
allattamento, spostandolo  in una sede di lavoro
che si trova nella stessa regione e nel comune di
abituale dimora o comune limitrofo  fino  al
termine della fruizione dei permessi, o comunque
fino al  compimento di un anno di età del
bambino.
Premio di risultato, extra bonus e maternità, qualche
chiarimento è d’obbligoII Edizione Speciale – giugno 2012
Attenzione viene anche riservata alle lavoratrici ex
CTD  riammesse in servizio, alle quali viene
garantito, nel primo anno di vita del bambino, il
mantenimento della sede di lavoro di
assegnazione, anche in caso di non compatibilità
di esigenze organizzative.
In questi anni, l’evoluzione tecnologica ha
permesso di rispondere ai crescenti bisogni di
flessibilità, conciliazione e sicurezza dei
dipendenti. Ne è un esempio significativo il
telelavoro, molto apprezzato dalle donne,  in
particolare dalle mamme, che usufruiscono di un
canale di accesso privilegiato fino agli otto anni di
vita del bambino.  Le donne che rientrano dalla
maternità,  inoltre,  vengono inserite in un
percorso di accompagnamento che, attraverso
interventi di aggiornamento e training on the job,
consente loro di reinserirsi rapidamente nei
processi aziendali. L’azienda sa quanto sia
importante garantire parità di accesso a ruoli
manageriali per raggiungere risultati importanti.
Per questo, stringe relazioni con associazioni che
si  occupano dello sviluppo della managerialità al
femminile per promuovere e stimolare la crescita
professionale delle donne e  sostenerle nel loro
percorso di carriera.
Senza dimenticare altre iniziative dedicate, quali,
per esempio, gli asili nido aziendali, Posteaperte,
parcheggi rosa  riservati alle mamme durante
tutto il periodo della gravidanza,  sistemi
integrativi di sostegno al reddito (Servizi alla
famiglia).

Nessun commento:

Posta un commento