sabato 9 giugno 2012

Ministero del Lavoro, Interpello n. 14 del 7 giugno 2012 su applicazione dell'art. 9, D.Lgs. n. 124/2004: "la volontà del Legislatore è di consentire l’applicazione dell’incentivo esclusivamente a soggetti che svolgono un’attività economica".




INTERPELLO N. 14/2012 
7 giugno 2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva 
Prot. 37/0010674 


Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro 


Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicabilità ai soggetti non imprenditori della 
normativa sulla detassazione dei premi e degli straordinari, della disciplina del contratto di 
inserimento, nonché dell’incentivo dell’assunzione a tempo indeterminato di giovani genitori. 


Il Consiglio Nazionale  dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di 
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica 
concernente l’applicabilità ad alcune categorie  di soggetti tra i quali le ambasciate, i gruppi 
parlamentari, i partiti politici e  le associazioni per la protezione degli animali, di tre diverse 
normative: 
- il D.L. n. 93/2008 e la L. n. 122/2010, per quanto attiene in particolare alle disposizioni sulla 
detassazione dei premi e degli straordinari; 
- gli artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, afferenti al contratto di inserimento; 
- il D.M. n. 19/2010, in ordine agli incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di giovani 
genitori. 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei 
Rapporti di Lavoro, della Direzione per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, dell’INPS nonché 
della Agenzia delle Entrate, si rappresenta quanto segue. 
Per quanto concerne l’estensione alle ambasciate delle disposizioni normative di cui al D.L. n. 
93/2008 e alla L. n. 122/2010, si evidenzia che il comma 5 dell’art. 2 del D.L. citato fa esplicito 
riferimento al settore privato escludendo pertanto, dal campo di applicazione della detassazione dei 
premi e degli straordinari, gli organi di diritto pubblico internazionale cui appartengono i soggetti in 
questione. 2 
In ordine poi ai gruppi parlamentari, ai partiti  politici e alle associazioni per la protezione 
degli animali, a nulla sembra rilevare l’appartenenza di tali categorie al  settore privato ai fini 
dell’applicabilità delle norme concernenti la detassazione dei premi e degli straordinari. 
In proposito, si ricorda che il regime fiscale agevolato trova applicazione con riferimento alle 
somme erogate a livello aziendale per gli “incrementi di produttività, innovazione e ed efficienza 
organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legato all’andamento economico 
dell’impresa”(art. 2, comma 1, lett. c, D.L. n. 93/2008). 
Dalla lettera della disposizione si evince pertanto la volontà del Legislatore di consentire 
l’applicazione dell’incentivo esclusivamente a soggetti che svolgono un’attività economica. 
Si sottolinea, altresì, che ai sensi dell’art. 9, Direttiva CEE 28/11/2006  n. 112, per attività 
economica si intende “ogni attività di produzione, di commercializzazione, o di prestazione di 
servizi, comprese le attività  estrattive, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si 
considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per 
ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”. 
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la normativa in esame non trovi applicazione 
nei riguardi dei partiti politici e  alle associazioni per la protezione degli animali, in quanto le 
indicate categorie non svolgono un’attività economica nei termini innanzi chiariti. 
In relazione alla possibilità per i soggetti sopra menzionati – partiti politici, associazioni per la 
protezione degli animali, ambasciate e gruppi parlamentari – di utilizzare lo strumento del contratto 
di inserimento ex artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, si sottolinea che gli stessi non rientrano nelle 
categorie contemplate dal comma 2 dell’art. 54,  quali eventuali datori di lavoro legittimati 
all’attivazione della suddetta  tipologia contrattuale, né tantomeno sembrerebbero ad esse 
assimilabili. 
Nello specifico non appare possibile l’applicazione di tale tipologia contrattuale nell’ambito 
dei partiti politici in quanto non riconducibili alle categorie individuate alle lettere c), d) e f) del 
citato art. 54, D.Lgs. n. 276/2003  (associazioni socio culturali,  fondazioni e associazioni di 
categoria). Si precisa, infatti, che ai sensi dell’art. 49 Cost. funzione principale del partito politico è 
quella di perseguire interessi di carattere generale piuttosto che di specifiche categorie. 
Con riferimento invece alle associazioni a scopo di protezione  degli animali, si ritiene che 
quest’ultime possano stipulare contratti di inserimento esclusivamente qualora rientrino nell’ambito 
delle associazioni socio-culturali o di categoria ovvero siano qualificabili  in termini di impresa 
sociale, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 155/2006. 3 
In ordine all’ultima problematica sollevata, si ritiene che non possa essere riconosciuta né alle 
ambasciate né ai gruppi parlamentari l’estensione dell’incentivo previsto dal D.M. n. 19/2010 per le 
assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori in quanto, come chiarito dalla circolare INPS 
n. 115/2011, tra i datori di lavoro  beneficiari sono annoverate le  imprese private e le società 
cooperative, nonché le imprese sociali, risultando invece esclusi gli enti pubblici economici e non 
economici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori “ai sensi del codice civile”. 
Analogamente vanno esclusi i partiti politici, non essendo inquadrabili né all’interno della 
categoria delle imprese private, né tantomeno in  quella delle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 
155/2006. 
Diversamente, le associazioni per la protezione degli animali, nella misura in cui 
effettivamente abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. da ultimo citato, 
ricorrendone i presupposti indicati  dalla legge stessa, possono considerarsi beneficiarie delle 
agevolazioni contemplate dal Decreto in esame, così come ribadito dalla circolare INPS di cui 
sopra. In ogni caso, appare sempre opportuno accertare se dette associazioni risultino iscritte o 
meno nell’apposita sezione speciale per le imprese ex artt. 5, comma 2, e 6, comma 1, D.Lgs. n. 
155/2006. 
IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi)

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