sabato 9 giugno 2012
Ministero del Lavoro, Interpello n. 14 del 7 giugno 2012 su applicazione dell'art. 9, D.Lgs. n. 124/2004: "la volontà del Legislatore è di consentire l’applicazione dell’incentivo esclusivamente a soggetti che svolgono un’attività economica".
INTERPELLO N. 14/2012
7 giugno 2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0010674
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicabilità ai soggetti non imprenditori della
normativa sulla detassazione dei premi e degli straordinari, della disciplina del contratto di
inserimento, nonché dell’incentivo dell’assunzione a tempo indeterminato di giovani genitori.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica
concernente l’applicabilità ad alcune categorie di soggetti tra i quali le ambasciate, i gruppi
parlamentari, i partiti politici e le associazioni per la protezione degli animali, di tre diverse
normative:
- il D.L. n. 93/2008 e la L. n. 122/2010, per quanto attiene in particolare alle disposizioni sulla
detassazione dei premi e degli straordinari;
- gli artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, afferenti al contratto di inserimento;
- il D.M. n. 19/2010, in ordine agli incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di giovani
genitori.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro, della Direzione per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, dell’INPS nonché
della Agenzia delle Entrate, si rappresenta quanto segue.
Per quanto concerne l’estensione alle ambasciate delle disposizioni normative di cui al D.L. n.
93/2008 e alla L. n. 122/2010, si evidenzia che il comma 5 dell’art. 2 del D.L. citato fa esplicito
riferimento al settore privato escludendo pertanto, dal campo di applicazione della detassazione dei
premi e degli straordinari, gli organi di diritto pubblico internazionale cui appartengono i soggetti in
questione. 2
In ordine poi ai gruppi parlamentari, ai partiti politici e alle associazioni per la protezione
degli animali, a nulla sembra rilevare l’appartenenza di tali categorie al settore privato ai fini
dell’applicabilità delle norme concernenti la detassazione dei premi e degli straordinari.
In proposito, si ricorda che il regime fiscale agevolato trova applicazione con riferimento alle
somme erogate a livello aziendale per gli “incrementi di produttività, innovazione e ed efficienza
organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legato all’andamento economico
dell’impresa”(art. 2, comma 1, lett. c, D.L. n. 93/2008).
Dalla lettera della disposizione si evince pertanto la volontà del Legislatore di consentire
l’applicazione dell’incentivo esclusivamente a soggetti che svolgono un’attività economica.
Si sottolinea, altresì, che ai sensi dell’art. 9, Direttiva CEE 28/11/2006 n. 112, per attività
economica si intende “ogni attività di produzione, di commercializzazione, o di prestazione di
servizi, comprese le attività estrattive, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si
considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per
ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la normativa in esame non trovi applicazione
nei riguardi dei partiti politici e alle associazioni per la protezione degli animali, in quanto le
indicate categorie non svolgono un’attività economica nei termini innanzi chiariti.
In relazione alla possibilità per i soggetti sopra menzionati – partiti politici, associazioni per la
protezione degli animali, ambasciate e gruppi parlamentari – di utilizzare lo strumento del contratto
di inserimento ex artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, si sottolinea che gli stessi non rientrano nelle
categorie contemplate dal comma 2 dell’art. 54, quali eventuali datori di lavoro legittimati
all’attivazione della suddetta tipologia contrattuale, né tantomeno sembrerebbero ad esse
assimilabili.
Nello specifico non appare possibile l’applicazione di tale tipologia contrattuale nell’ambito
dei partiti politici in quanto non riconducibili alle categorie individuate alle lettere c), d) e f) del
citato art. 54, D.Lgs. n. 276/2003 (associazioni socio culturali, fondazioni e associazioni di
categoria). Si precisa, infatti, che ai sensi dell’art. 49 Cost. funzione principale del partito politico è
quella di perseguire interessi di carattere generale piuttosto che di specifiche categorie.
Con riferimento invece alle associazioni a scopo di protezione degli animali, si ritiene che
quest’ultime possano stipulare contratti di inserimento esclusivamente qualora rientrino nell’ambito
delle associazioni socio-culturali o di categoria ovvero siano qualificabili in termini di impresa
sociale, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 155/2006. 3
In ordine all’ultima problematica sollevata, si ritiene che non possa essere riconosciuta né alle
ambasciate né ai gruppi parlamentari l’estensione dell’incentivo previsto dal D.M. n. 19/2010 per le
assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori in quanto, come chiarito dalla circolare INPS
n. 115/2011, tra i datori di lavoro beneficiari sono annoverate le imprese private e le società
cooperative, nonché le imprese sociali, risultando invece esclusi gli enti pubblici economici e non
economici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori “ai sensi del codice civile”.
Analogamente vanno esclusi i partiti politici, non essendo inquadrabili né all’interno della
categoria delle imprese private, né tantomeno in quella delle imprese sociali di cui al D.Lgs. n.
155/2006.
Diversamente, le associazioni per la protezione degli animali, nella misura in cui
effettivamente abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. da ultimo citato,
ricorrendone i presupposti indicati dalla legge stessa, possono considerarsi beneficiarie delle
agevolazioni contemplate dal Decreto in esame, così come ribadito dalla circolare INPS di cui
sopra. In ogni caso, appare sempre opportuno accertare se dette associazioni risultino iscritte o
meno nell’apposita sezione speciale per le imprese ex artt. 5, comma 2, e 6, comma 1, D.Lgs. n.
155/2006.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento