venerdì 1 giugno 2012

ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06972 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 16 Seduta di annuncio: 642 del 31/05/2012 Ex numero atto Precedente numero assegnato: 4/12789 Firmatari Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO Data firma: 31/05/2012 Commissione assegnataria Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Destinatari Ministero destinatario: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/05/2012 Stato iter: IN CORSO Fasi iter: MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/05/2012 Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06972 presentata da ALDO DI BIAGIO giovedì 31 maggio 2012, seduta n.642 DI BIAGIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: ai sensi della sentenza del 2 ottobre 2009, n. 5987 del Consiglio di Stato i dipendenti delle Poste italiane spa, anche dopo cessata attività, possono accedere agli atti di organizzazione interna della società; la suindicata decisione, riprende il tema dell'applicazione soggettiva del diritto di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, di cui, l'articolo 23, da ultimo modificato con la legge n. 15 del 2005 definendo l'ambito dei soggetti nei cui confronti è esercitabile tale diritto, e ricomprende non solo tutte le pubbliche amministrazioni, ma altresì le aziende autonome e speciali, nonché gli enti pubblici e i gestori di pubblico servizio; nello specifico nei confronti degli enti pubblici e i gestori di pubblico servizio si è già espresso il Consiglio di Stato per l'applicabilità del diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, che ha ricomposto la questione stabilendo che l'imprenditore privato, quando svolge, in base a tale titolo, un pubblico servizio, poiché è tenuto a soddisfare gli interessi pubblici, rispettando l'articolo 97 della Costituzione, è assoggettato al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990; in base alla copiosa giurisprudenza amministrativa in materia, il diritto di accesso, oltre all'attività di diritto amministrativo, comprende anche quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi, quando, anche indirettamente, è collegata alla gestione del servizio da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica e la gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, da parte delle Poste è da considerarsi strumentale al servizio gestito, tale da incidere potenzialmente sulla qualità del servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato sia riguardo alla dimensione oggettiva, che anche di quella propriamente soggettiva dell'ente; alla luce dei suindicati aspetti stando alla pronuncia del Consiglio di Stato, la società Poste italiane spa è soggetta alla disciplina in tema di accesso in relazione all'attività di organizzazione delle forze lavorative e, quindi, del servizio postale, per tale ragione negli ultimi dieci anni Poste italiane spa è stata richiamata a rispettare l'applicazione della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa; in data 23 giugno 2011 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha condannato Poste italiane al pagamento delle spese processuali ed ha nominato per l'ottemperanza il Commissario ad acta nella persona del prefetto di Torino o in funzione da questi delegato per l'esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 655 del 2009 depositata il 6 marzo 2009, ritualmente notificata l'8 luglio 2009 e confermata dal Consiglio di Stato in data 25 gennaio 2010 con sentenza n. 252 del 2010 notificata a Poste italiane spa in data 24 maggio 2010, per il rilascio al dipendente/ricorrente la documentazione riguardante le promozioni relative al progetto leadership della Unità produttiva di Torino CMP - centro di meccanizzazione postale - e la pianta organica della U.P. di Torino CMP dopo il progetto leadership; nonostante l'ordine già impartito dal TAR del Piemonte e dal Consiglio di Stato, ancora a tutt'oggi, la società Poste italiane spa non ha ottemperato all'esibizione dei documenti richiesti dal dipendente e indicati nella sentenza n. 655 del 2009, di fatto frustrando il diritto alla tutela giurisdizionale del dipendente/ricorrente; con decreto del Ministero delle comunicazioni del 24 agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 8 settembre 1999, è stato fatto l'atto di determinazione dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti della società per azioni Poste Italiane, come previsto dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 per tutte le amministrazioni pubbliche, i concessionari e i gestori di pubblico servizio; con verbale n. 5 del 1999 il consiglio di amministrazione delle Poste italiane spa ha adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 24, quarto comma, della legge n. 241 del 1990 e sono state sottratte al diritto di accesso, come deliberato all'articolo 3 del suddetto verbale, le seguenti categorie di documenti formati da Poste italiane spa: a) documenti ispettivi riguardanti provvedimenti disciplinari e giurisdizionali in corso; b) giudizi diagnostici riguardanti i dipendenti; c) documenti relativi all'iscrizione ed alle contribuzioni dei singoli dipendenti alle organizzazioni sindacali; sebbene Poste spa abbia adottato il suindicato regolamento ai sensi della legge sulla trasparenza, la medesima società nei fatti sembra non intenda adeguarsi a quanto sancito dalla medesima legge ed indicato in premessa, al fine di poter gestire in modo del tutto privatistico il personale dipendente, facendo riferimento a risorse pubbliche nel contenzioso amministrativo giurisdizionale e civile; ne emerge dunque un comportamento discutibile in capo a Poste italiane spa che nei fatti si rifiuta di ottemperare alle sentenze dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato -: quale iniziativa concreta immediata ed efficace si intenda assumere per sanare definitivamente il suindicato comportamento di Poste italiane spa.(5-06972)

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