domenica 3 giugno 2012
Ministero del Lavoro, Interpello n. 12/2012: versamento dei contributi previdenziali a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo.
INTERPELLO N. 12/2012
Roma, 30 maggio 2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0010150
Alla Federazione 3°Settore CIDA
Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle
Alte Professionalità –ADONP
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
La Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità ha avanzato richiesta di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla sussistenza o meno, in
capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un
proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della
reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e
Assicurative, Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e dell’INPS, si
rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura della
L. n. 108/1990, che ha novellato la disciplina concernente la materia dei licenziamenti individuali,
di cui alle Leggi nn. 604/1966 e n. 300/1970, ancorando gli effetti della declaratoria di illegittimità
del licenziamento al numero di dipendenti che risultano occupati presso l’azienda.
In particolare, l’art. 8 L. n. 604/1966 prevede per i datori di lavoro aventi un organico
aziendale fino a 15 dipendenti la riassunzione del lavoratore, licenziato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero la corresponsione di una indennità parametrata all’ultima retribuzione di
fatto, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del prestatore di
lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti.
Si sottolinea che la c.d. tutela obbligatoria, di cui al suddetto disposto normativo, implica
l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno della riassunzione e di
conseguenza il datore di lavoro non è tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi per il
periodo intercorrente tra il licenziamento e la riassunzione stessa. 2
L’art. 18 L. n. 300/1970 contempla, invece, la c.d. tutela reale, per le aziende con organico
superiore a 15 dipendenti. Ai sensi di tale disposizione normativa, il giudice, dichiarata
l’illegittimità del licenziamento, ordina la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro,
condannando contestualmente il datore al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto – e comunque non inferiore a cinque mensilità di retribuzione – dal giorno del
licenziamento a quello dell’effettiva reintegra. Il giudice dispone, altresì, il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.
Ciò premesso, appare utile richiamare l’orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15143/2007, in ordine al principio della necessaria
autonomia tra retribuzione ed obbligo contributivo, obbligo quest’ultimo considerato indifferente
alle vicende conseguenti al licenziamento e alla successiva reintegrazione. In proposito, la suddetta
Corte, pur affermando che la prestazione lavorativa costituisce il presupposto dell’obbligazione
contributiva, ritiene tuttavia che il rapporto previdenziale assicurativo non integri semplicemente il
corrispettivo della prestazione lavorativa. Questa considerazione trae le mosse dal principio della
sussistenza del rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal giorno del licenziamento
illegittimo e quello dell’ordine di reintegrazione e della conseguente continuità del rapporto
previdenziale per lo stesso periodo. Nei confronti del datore di lavoro continua, pertanto, a gravare
l’adempimento dell’obbligo contributivo, proprio in virtù del fatto che il rapporto di lavoro non
si è mai estinto (cfr. INPS circ. n. 125/1992).
La Corte giunge alle conclusioni di cui sopra evidenziando che “l’obbligo contributivo-
commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta - esiste perché esiste l’obbligazione retributiva,
e non viene meno se a causa del suo inadempimento la prestazione originariamente pattuita si
trasforma in altra di natura risarcitoria, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del
rapporto tra datore e lavoratore, in cui l’interesse di quest’ultimo resta soddisfatto secondo un
criterio di equivalenza, mediante l’erogazione della prestazione risarcitoria”.
Si sottolinea, inoltre, che l’obbligazione contributiva deve essere commisurata all’effettivo
importo delle retribuzioni maturate e dovute per il periodo dal licenziamento alla data della
reintegrazione, sebbene tale misura non coincida con l’ammontare del danno liquidato in
applicazione delle ordinari criteri risarcitori.
Ad analoghe conclusioni perviene anche una recentissima sentenza della medesima Corte
(Cass. sent. n. 402/2012), laddove si evidenzia che nell’ipotesi di licenziamento dichiarato
illegittimo con conseguente ordine di reintegrazione, il rapporto assicurativo risulta assistito dalla
medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro, considerato de iure come mai interrotto. 3
Ciò in quanto dalla previsione legislativa, ex art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, secondo
cui la parte datoriale deve essere condannata “al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione”, deriva la
non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo previdenziale collegato a quello lavorativo.
Si ricorda, infine, che la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disposta con
ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti ad
eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di giudizio di merito, sostanziandosi,
pertanto, in una anticipazione dei relativi effetti.
In definitiva, si ritiene che a seguito dell’adozione del suddetto provvedimento cautelare di
reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, il datore di lavoro risulta tenuto all’adempimento
di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro, tra i quali, l’obbligazione del versamento delle
somme dovute a titolo di contribuzione.
DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
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