domenica 3 giugno 2012

Ministero del Lavoro, Interpello n. 12/2012: versamento dei contributi previdenziali a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo.

INTERPELLO N. 12/2012 Roma, 30 maggio 2012 Direzione generale per l’Attività Ispettiva Prot. 37/0010150 Alla Federazione 3°Settore CIDA Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità –ADONP Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
La Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura della L. n. 108/1990, che ha novellato la disciplina concernente la materia dei licenziamenti individuali, di cui alle Leggi nn. 604/1966 e n. 300/1970, ancorando gli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento al numero di dipendenti che risultano occupati presso l’azienda. In particolare, l’art. 8 L. n. 604/1966 prevede per i datori di lavoro aventi un organico aziendale fino a 15 dipendenti la riassunzione del lavoratore, licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero la corresponsione di una indennità parametrata all’ultima retribuzione di fatto, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti. Si sottolinea che la c.d. tutela obbligatoria, di cui al suddetto disposto normativo, implica l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno della riassunzione e di conseguenza il datore di lavoro non è tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la riassunzione stessa. 2 L’art. 18 L. n. 300/1970 contempla, invece, la c.d. tutela reale, per le aziende con organico superiore a 15 dipendenti. Ai sensi di tale disposizione normativa, il giudice, dichiarata l’illegittimità del licenziamento, ordina la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, condannando contestualmente il datore al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto – e comunque non inferiore a cinque mensilità di retribuzione – dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra. Il giudice dispone, altresì, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo. Ciò premesso, appare utile richiamare l’orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15143/2007, in ordine al principio della necessaria autonomia tra retribuzione ed obbligo contributivo, obbligo quest’ultimo considerato indifferente alle vicende conseguenti al licenziamento e alla successiva reintegrazione. In proposito, la suddetta Corte, pur affermando che la prestazione lavorativa costituisce il presupposto dell’obbligazione contributiva, ritiene tuttavia che il rapporto previdenziale assicurativo non integri semplicemente il corrispettivo della prestazione lavorativa. Questa considerazione trae le mosse dal principio della sussistenza del rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal giorno del licenziamento illegittimo e quello dell’ordine di reintegrazione e della conseguente continuità del rapporto previdenziale per lo stesso periodo. Nei confronti del datore di lavoro continua, pertanto, a gravare l’adempimento dell’obbligo contributivo, proprio in virtù del fatto che il rapporto di lavoro non si è mai estinto (cfr. INPS circ. n. 125/1992). La Corte giunge alle conclusioni di cui sopra evidenziando che “l’obbligo contributivo- commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta - esiste perché esiste l’obbligazione retributiva, e non viene meno se a causa del suo inadempimento la prestazione originariamente pattuita si trasforma in altra di natura risarcitoria, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore, in cui l’interesse di quest’ultimo resta soddisfatto secondo un criterio di equivalenza, mediante l’erogazione della prestazione risarcitoria”. Si sottolinea, inoltre, che l’obbligazione contributiva deve essere commisurata all’effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute per il periodo dal licenziamento alla data della reintegrazione, sebbene tale misura non coincida con l’ammontare del danno liquidato in applicazione delle ordinari criteri risarcitori. Ad analoghe conclusioni perviene anche una recentissima sentenza della medesima Corte (Cass. sent. n. 402/2012), laddove si evidenzia che nell’ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo con conseguente ordine di reintegrazione, il rapporto assicurativo risulta assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro, considerato de iure come mai interrotto. 3 Ciò in quanto dalla previsione legislativa, ex art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, secondo cui la parte datoriale deve essere condannata “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione”, deriva la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo previdenziale collegato a quello lavorativo. Si ricorda, infine, che la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti ad eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di giudizio di merito, sostanziandosi, pertanto, in una anticipazione dei relativi effetti. In definitiva, si ritiene che a seguito dell’adozione del suddetto provvedimento cautelare di reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, il datore di lavoro risulta tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro, tra i quali, l’obbligazione del versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione. DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)

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